Cassazione Civile, Sentenza n. 21998/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'invito al pagamento n. 47108 per accise armonizzate su prodotti energetici per gli anni 2010-2013 (importo complessivo €1.022.496,55). La controversia riguarda l'asserita immissione in consumo irregolare di carburante fornito da deposito fiscale (Kuwait) a motonavi tramite bettoline e la responsabilità solidale del titolare del deposito per imposta, sanzioni e accessori. L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sul regime sospensivo e sugli obbligati all'accisa (art. 2, comma 4, lett. a; art. 6, comma 4; art. 7, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 504/1995 e T.U.A.), sostenendo che il depositario doveva tenere conto non solo delle proprie misurazioni ma anche di quelle delle bettoline e che la segnalazione di ammanco da parte del comandante e le prove raccolte (anche in sede penale) dovevano essere valutate. La difesa della Kuwait sosteneva l'assenza di prova certa dello svincolo irregolare e la possibilità di malfunzionamento delle misurazioni della nave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (con assorbimento del secondo), ritenendo che la sentenza impugnata avesse svalutato senza adeguato accertamento la segnalazione di ammanco del comandante e non avesse verificato concretamente il presunto malfunzionamento dei sistemi di misurazione della nave. La Corte ha richiamato i principi secondo cui l'accisa diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo (anche se irregolare) e che il titolare del deposito è responsabile in solido in caso di svincolo irregolare salvo prova contraria del diligente esercizio dei poteri di controllo. Conseguentemente la sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
Direttiva 118/2008/CE, art. 7, par. 4
"la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro..."
La Corte ricorda che la prova della perdita o distruzione totale di prodotti soggetti ad accisa deve essere soddisfacente per l'autorità nazionale e che gli Stati membri fissano le regole per la definizione delle perdite; ciò incide sulla valutazione probatoria delle asserite perdite o svincoli irregolari.
Decreto legislativo n. 504/1995, art. 2, comma 2
"l'accisa... diviene esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato... lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo"
L'accisa nasce all'immissione in consumo; uno svincolo irregolare dal regime sospensivo determina l'esigibilità dell'imposta, perciò la contestazione di un ammanco o di una eccedenza rispetto alle tolleranze può fondare l'accertamento tributario.
Decreto legislativo n. 504/1995, art. 2, comma 4
Individua i soggetti obbligati (titolare del deposito e, solidalmente, i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità). Implica che il novero degli obbligati al pagamento è più ampio rispetto ai soli soggetti che hanno materialmente compiuto l'atto produttivo.
Decreto legislativo n. 504/1995, artt. 6, comma 4 e 7, comma 1, lett. a
In regime sospensivo il garante del pagamento (depositario autorizzato, speditore registrato, ecc.) è tenuto a corrispondere l'imposta in caso di svincolo irregolare salvo che provi di essere completamente estraneo alla condotta degli autori dell'infrazione; la giurisprudenza interpreta queste norme richiamando il principio di proporzionalità.
Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 158235/RU del 7/10/2010, art. 6, comma 4
Prevede l'importanza della segnalazione del comandante della nave e delle misurazioni a bordo come elementi di valutazione; la Corte ha rilevato che tale segnalazione non poteva essere svalutata senza adeguati accertamenti sul presunto malfunzionamento degli strumenti di misura.
Massime di principio
- Il titolare del deposito fiscale è solidalmente responsabile dell'accisa in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo, salvo che dimostri di essere completamente estraneo alla condotta che ha determinato lo svincolo.
- La prova dell'immissione in consumo (anche irregolare) può fondarsi su discrepanze di misura rispetto alle tolleranze regolamentari, segnalazioni di conducenti/comandanti e altre evidenze; tali elementi non possono essere automaticamente disconosciuti senza verifiche concrete.
- La segnalazione di ammanco da parte del comandante di una motonave e le misurazioni a bordo hanno rilevanza probatoria e devono essere valutate; il giudice non può escluderne il valore basandosi su mere supposizioni di malfunzionamento senza accertamenti tecnici.
- Spetta all'amministrazione o al giudice di merito svolgere accertamenti idonei sui sistemi di misurazione (sia del deposito che delle unità coinvolte nel trasporto) prima di escludere la responsabilità del depositario.
- Le prove raccolte in sede penale possono essere rilevanti, ma la loro valutazione deve rispettare i limiti e le regole del processo tributario; la mancata considerazione di elementi probatori significativi può rendere il provvedimento impugnabile.
- In situazioni analoghe, il soggetto che contesta la responsabilità (depositario) dovrà fornire prova del diligente esercizio dei poteri di controllo e della non partecipazione all'illecito per sottrarsi alla solidarietà dell'obbligo tributario.
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