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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21945/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento relativa a IVA e IRES per il 2014, emessa dopo controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 602/1973 e art. 54 DPR 633/1972) e dopo revoca della rateizzazione per mancato pagamento della rata n.5. La società deduceva: difetto di motivazione della decisione di primo grado; erroneità dell'iscrizione a ruolo per mancata corrispondenza tra liquidazioni periodiche IVA, dichiarazione annuale e somme iscritte (in particolare una presunta eccedenza di credito); illegittima quantificazione di sanzioni e interessi; applicabilità dell'art. 15-ter DPR 602/1973 (nella versione novellata) e rilievo della responsabilità del commercialista (Lettieri) che avrebbe indotto la società in errore, sostenendo che la responsabilità tributaria doveva essere esclusa alla luce dell'assoluzione penale dell'amministratore locale e della denuncia verso il professionista.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo per mescolanza di censure e per carenza di specificità (difetto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi), osservando che la CTR aveva dato una motivazione sufficiente (anche per relationem) e che la predetta comunicazione di irregolarità e la successiva richiesta/ottenimento della rateizzazione smentivano la tesi di accettazione irriflessiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione (omessa trascrizione/riassunto degli atti e motivi rilevanti). Il terzo motivo (esimente per responsabilità del professionista ai sensi della legge n.423/1995 e d.lgs.472/1997) è stato respinto perché la contribuente non ha provato la concreta condotta fraudolenta del professionista né di aver vigilato efficacemente; la CTR ha valutato i fatti in fatto non sindacabile in Cassazione. Sono state condannate le spese di giudizio a carico della ricorrente (liquidate in euro 7.000,00 oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36-bis

    norma che disciplina il controllo automatizzato e le conseguenti attività di accertamento e iscrizione a ruolo; la sentenza rileva che la cartella derivava da controllo automatizzato svolto ai sensi di tale disposizione

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    riferimento normativo collegato alle attività di liquidazione IVA nell'ambito del controllo automatizzato; utilizzato per motivare la legittimità della pretesa dell'amministrazione

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-ter, comma 3

    la Corte osserva che la versione novellata richiamata dalla ricorrente (mediante d.lgs. 159/2015) non era applicabile ratione temporis rispetto al caso di specie; inoltre la mancata esplicita trascrizione dei motivi ha reso inammissibile la censura

  • Decreto legislativo n. 159 del 2015, art. 3

    norma di modifica utilizzata dalla ricorrente per invocare diversa disciplina dell'art. 15-ter; la Corte ha ritenuto che, per ragioni temporali e di autosufficienza del ricorso, la doglianza non fosse ammissibile

  • Legge n. 423 del 1995, art. 1

    previsione speciale in tema di sospensione della riscossione delle sanzioni quando la violazione derivi da condotta penalmente rilevante del professionista; la Corte ricorda che l'applicazione richiede prova concreta e non si sostituisce al generale obbligo di vigilanza del contribuente

  • Decreto legislativo n. 472 del 1997, art. 6, comma 3

    esimente per il contribuente per omesso versamento imputabile al professionista terzo, subordinata alla denuncia all'autorità giudiziaria e all'assenza di culpa in vigilando; la Corte ha ritenuto che la società non abbia dimostrato la vigilanza e la frode del professionista

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5

    norme richiamate per le censure in cassazione: n.3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto), n.4 (nullità per difetto di motivazione) e n.5 (omesso esame di fatti controversi e decisivi); la Corte ha chiarito limiti di ammissibilità (no mescolanza di profili incompatibili) e natura del vizio da censurare

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere o riassumere gli atti e i documenti essenziali a fondare le censure; la mancata osservanza ha determinato l'inammissibilità di parte del ricorso

  • Codice di procedura civile, art. 348-ter

    richiamato in relazione al principio della doppia conforme: quando due gradi di merito si conformano, il riesame in cassazione è limitato; contribuisce a spiegare la limitata sindacabilità di valutazioni di fatto

  • Decreto legislativo n. 564 del 1992, art. 36

    richiamato in tema di requisiti motivazionali del giudice di merito (art.132 c.p.c. collegato) e valutazione della completezza della motivazione d'appello

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    norma richiamata in dispositivo per l'applicazione di oneri/conseguenze di legge in materia di condanna alle spese (citata pur senza sviluppo nel testo)

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari derivanti da controlli automatizzati, la ricezione della comunicazione di irregolarità e la successiva richiesta/ottenimento della rateizzazione possono essere valutate dai giudici come accettazione della pretesa dell'Amministrazione, rendendo più difficile contestare successivamente il merito degli importi iscritti a ruolo.
  • Per ottenere l'esimente per errore o inadempimento imputabile al professionista (art. 6 d.lgs. 472/1997 e legge 423/1995) il contribuente deve provare non solo la denuncia penale, ma anche la concreta condotta fraudolenta dell'intermediario e di aver esercitato una vigilanza effettiva e documentata sull'operato del professionista (es. ricevute telematiche, consegna di F24, controllo delle dichiarazioni).
  • In cassazione è essenziale il rispetto del principio di autosufficienza: i motivi devono contenere o riassumere il contenuto degli atti e dei documenti decisivi prodotti in sede di merito; il rinvio generico agli atti del fascicolo di parte senza il necessario riassunto o trascrizione può comportare inammissibilità.
  • Non è ammessa la mescolanza di profili di diritto e di fatto in modo tale da renderli incompatibili: il ricorso per cassazione deve porre distintamente la violazione di norme di diritto rispetto ai vizi di motivazione o all'omesso esame dei fatti.
  • La sentenza d'appello può motivare per relationem, purché il giudice dia conto, almeno sinteticamente, delle ragioni della conferma e si ricavi un percorso argomentativo complessivo dalle sentenze di primo e secondo grado.
  • Le valutazioni di fatto dei giudici di merito, specialmente quando conformi nei due gradi (cd. doppia conforme), sono difficilmente sindacabili in Cassazione; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non costituisce automaticamente vizio rilevante se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato.
  • Quando si censura la quantificazione di sanzioni o l'applicazione di norme sopravvenute nel tempo, è necessario indicare espressamente la rilevanza temporale e trascrivere gli atti fondamentali (ricorsi, motivi d'appello, sentenze di merito) perché la Corte possa valutare la fondatezza della doglianza.

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