Cassazione Civile, Sentenza n. 21945/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento relativa a IVA e IRES per il 2014, emessa dopo controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 602/1973 e art. 54 DPR 633/1972) e dopo revoca della rateizzazione per mancato pagamento della rata n.5. La società deduceva: difetto di motivazione della decisione di primo grado; erroneità dell'iscrizione a ruolo per mancata corrispondenza tra liquidazioni periodiche IVA, dichiarazione annuale e somme iscritte (in particolare una presunta eccedenza di credito); illegittima quantificazione di sanzioni e interessi; applicabilità dell'art. 15-ter DPR 602/1973 (nella versione novellata) e rilievo della responsabilità del commercialista (Lettieri) che avrebbe indotto la società in errore, sostenendo che la responsabilità tributaria doveva essere esclusa alla luce dell'assoluzione penale dell'amministratore locale e della denuncia verso il professionista.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo per mescolanza di censure e per carenza di specificità (difetto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi), osservando che la CTR aveva dato una motivazione sufficiente (anche per relationem) e che la predetta comunicazione di irregolarità e la successiva richiesta/ottenimento della rateizzazione smentivano la tesi di accettazione irriflessiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione (omessa trascrizione/riassunto degli atti e motivi rilevanti). Il terzo motivo (esimente per responsabilità del professionista ai sensi della legge n.423/1995 e d.lgs.472/1997) è stato respinto perché la contribuente non ha provato la concreta condotta fraudolenta del professionista né di aver vigilato efficacemente; la CTR ha valutato i fatti in fatto non sindacabile in Cassazione. Sono state condannate le spese di giudizio a carico della ricorrente (liquidate in euro 7.000,00 oltre oneri).
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36-bis
norma che disciplina il controllo automatizzato e le conseguenti attività di accertamento e iscrizione a ruolo; la sentenza rileva che la cartella derivava da controllo automatizzato svolto ai sensi di tale disposizione
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
riferimento normativo collegato alle attività di liquidazione IVA nell'ambito del controllo automatizzato; utilizzato per motivare la legittimità della pretesa dell'amministrazione
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15-ter, comma 3
la Corte osserva che la versione novellata richiamata dalla ricorrente (mediante d.lgs. 159/2015) non era applicabile ratione temporis rispetto al caso di specie; inoltre la mancata esplicita trascrizione dei motivi ha reso inammissibile la censura
Decreto legislativo n. 159 del 2015, art. 3
norma di modifica utilizzata dalla ricorrente per invocare diversa disciplina dell'art. 15-ter; la Corte ha ritenuto che, per ragioni temporali e di autosufficienza del ricorso, la doglianza non fosse ammissibile
Legge n. 423 del 1995, art. 1
previsione speciale in tema di sospensione della riscossione delle sanzioni quando la violazione derivi da condotta penalmente rilevante del professionista; la Corte ricorda che l'applicazione richiede prova concreta e non si sostituisce al generale obbligo di vigilanza del contribuente
Decreto legislativo n. 472 del 1997, art. 6, comma 3
esimente per il contribuente per omesso versamento imputabile al professionista terzo, subordinata alla denuncia all'autorità giudiziaria e all'assenza di culpa in vigilando; la Corte ha ritenuto che la società non abbia dimostrato la vigilanza e la frode del professionista
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5
norme richiamate per le censure in cassazione: n.3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto), n.4 (nullità per difetto di motivazione) e n.5 (omesso esame di fatti controversi e decisivi); la Corte ha chiarito limiti di ammissibilità (no mescolanza di profili incompatibili) e natura del vizio da censurare
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere o riassumere gli atti e i documenti essenziali a fondare le censure; la mancata osservanza ha determinato l'inammissibilità di parte del ricorso
Codice di procedura civile, art. 348-ter
richiamato in relazione al principio della doppia conforme: quando due gradi di merito si conformano, il riesame in cassazione è limitato; contribuisce a spiegare la limitata sindacabilità di valutazioni di fatto
Decreto legislativo n. 564 del 1992, art. 36
richiamato in tema di requisiti motivazionali del giudice di merito (art.132 c.p.c. collegato) e valutazione della completezza della motivazione d'appello
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
norma richiamata in dispositivo per l'applicazione di oneri/conseguenze di legge in materia di condanna alle spese (citata pur senza sviluppo nel testo)
Massime di principio
- Nei giudizi tributari derivanti da controlli automatizzati, la ricezione della comunicazione di irregolarità e la successiva richiesta/ottenimento della rateizzazione possono essere valutate dai giudici come accettazione della pretesa dell'Amministrazione, rendendo più difficile contestare successivamente il merito degli importi iscritti a ruolo.
- Per ottenere l'esimente per errore o inadempimento imputabile al professionista (art. 6 d.lgs. 472/1997 e legge 423/1995) il contribuente deve provare non solo la denuncia penale, ma anche la concreta condotta fraudolenta dell'intermediario e di aver esercitato una vigilanza effettiva e documentata sull'operato del professionista (es. ricevute telematiche, consegna di F24, controllo delle dichiarazioni).
- In cassazione è essenziale il rispetto del principio di autosufficienza: i motivi devono contenere o riassumere il contenuto degli atti e dei documenti decisivi prodotti in sede di merito; il rinvio generico agli atti del fascicolo di parte senza il necessario riassunto o trascrizione può comportare inammissibilità.
- Non è ammessa la mescolanza di profili di diritto e di fatto in modo tale da renderli incompatibili: il ricorso per cassazione deve porre distintamente la violazione di norme di diritto rispetto ai vizi di motivazione o all'omesso esame dei fatti.
- La sentenza d'appello può motivare per relationem, purché il giudice dia conto, almeno sinteticamente, delle ragioni della conferma e si ricavi un percorso argomentativo complessivo dalle sentenze di primo e secondo grado.
- Le valutazioni di fatto dei giudici di merito, specialmente quando conformi nei due gradi (cd. doppia conforme), sono difficilmente sindacabili in Cassazione; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non costituisce automaticamente vizio rilevante se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato.
- Quando si censura la quantificazione di sanzioni o l'applicazione di norme sopravvenute nel tempo, è necessario indicare espressamente la rilevanza temporale e trascrivere gli atti fondamentali (ricorsi, motivi d'appello, sentenze di merito) perché la Corte possa valutare la fondatezza della doglianza.
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