Cassazione Civile, Sentenza n. 21995/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, contro la Babboni, la rimozione di un muretto con rete che avrebbe ostacolato l'uso di un passo carrabile gravato da servitù, il risarcimento dei danni e, in subordine, l'ampliamento ex art. 1051 c.c. della servitù di passo. Il Tribunale di Lucca rigettò le domande; in appello la Corte di Appello respinse la domanda principale ma accolse la domanda subordinata disponendo la costituzione/ampliamento della servitù su porzione di terreno adiacente (22 cm per 4,50 m), con liquidazione di indennità e riparto delle spese. La ricorrente propose ricorso per cassazione lamentando, in particolare, l'erronea distribuzione delle spese (compensazione parziale 4/5) e la violazione dell'art. 92 c.p.c. modificato dal d.l. 132/2014.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Viti. Ha confermato che la Corte d'Appello correttamente aveva rigettato la domanda principale (rimozione del muretto) ritenendo legittimo il recintare da parte della Babboni, e aveva invece correttamente accolto la domanda subordinata di ampliamento della servitù per interclusione relativa ex art. 1051 c.c., disponendo l'allargamento di 22 cm per 4,50 m e liquidando l'indennità in euro 1.500 ai sensi dell'art. 1053 c.c. Quanto alle spese, la Cassazione ha ritenuto legittima la ripartizione decisa dalla Corte d'Appello (4/5 a carico dell'appellante) perché le domande erano autonome e sussisteva soccombenza reciproca; inoltre la versione dell'art. 92 c.p.c. applicabile era quella anteriore alla modifica del 2014 (ratione temporis). Il ricorso è respinto; la ricorrente è condannata alle spese di cassazione (e ad eventuale ulteriore contributo unificato).
Norme richiamate
art. 1051 c.c.
articolo 1051, primo comma, c.c.
Accertata l'interclusione relativa, la Corte ha ritenuto legittima la costituzione/ampliamento della servitù di passo sulla porzione di terreno adiacente secondo le previsioni del primo comma dell'art. 1051 c.c.
art. 1053 c.c.
Applicato per la liquidazione dell'indennità dovuta al proprietario del fondo servente per la costituzione/ampliamento della servitù; l'indennità è stata quantificata in Euro 1.500.
art. 1067 c.c.
menzione dell'art. 1067 c.c.
La Corte d'Appello ha ritenuto che il recintare il terreno da parte della Babboni non costituisse violazione dell'art. 1067 c.c. perché la porzione asservita era stata lasciata libera e non era stato impedito l'uso della servitù.
art. 91 e art. 92 c.p.c.
art. 91 e 92 c.p.c.; riferimento alle modifiche introdotte dall'art. 13 del d.l. n. 132/2014 e dalla legge di conversione
Il giudice della legittimità ha confermato che la ripartizione delle spese è rimessa in larga misura alla discrezionalità del giudice del merito. Nel caso di domande autonome e soccombenza reciproca la compensazione parziale è giustificata; inoltre va applicata la versione dell'art. 92 vigente ratione temporis rispetto alla data di introduzione del giudizio.
art. 360 c.p.c.
art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c. (vizi di motivazione e violazione di norme processuali)
Invocato per censurare la motivazione sulla distribuzione delle spese; la Cassazione ha ritenuto infondate le censure perché la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato la decisione sulla soccombenza reciproca e sui giusti motivi della parziale attribuzione delle spese.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Applicato in punto di contributo unificato: la Corte ha dato atto della possibile necessità per la ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.l. n. 132/2014 e legge di conversione
art. 13 del d.l. n. 132/2014 e legge di conversione n. 62/2014
La modifica normativa sugli articoli processuali (art. 92 c.p.c.) non si applicava ratione temporis perché il giudizio era stato introdotto anteriormente al termine di applicazione previsto dalla legge di conversione.
Massime di principio
- Quando il giudice rigetta la domanda principale ma accoglie una domanda subordinata autonoma (fondata su presupposti di fatto o diritto diversi), si configura una soccombenza reciproca e la parte non può essere considerata integralmente vittoriosa: ciò giustifica una ripartizione parziale delle spese.
- La decisione sulla ripartizione delle spese processuali è in larga misura discrezionale del giudice del merito; la Cassazione sindaca solo la logica e la motivazione, non il merito tecnico della valutazione.
- Le modifiche normative alle regole sulle spese (es. art. 92 c.p.c. modificate dal d.l. 132/2014) si applicano in base ai principi di temporalità: occorre verificare la data di introduzione del giudizio per stabilire quale versione della norma sia operativa.
- La costituzione o l'ampliamento di una servitù per interclusione relativa ex art. 1051 c.c. è possibile se sussistono i requisiti previsti dalla norma e può comportare il riconoscimento di un'indennità al proprietario del fondo servente ai sensi dell'art. 1053 c.c.
- Il fatto che una parte non abbia accettato una proposta tecnica o conciliativa (ad es. proposta del CTU) può essere valutato dal giudice quale elemento rilevante nella determinazione della ripartizione delle spese, se ciò è adeguatamente motivato.
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