Cassazione Civile, Sentenza n. 22008/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sul diniego di rimborso di maggior accisa versata sul gasolio per il periodo 22/05/2015 - 31/03/2017. L'Ufficio ha opposto motivi ostativi per la non corretta tenuta dei "Registri di produzione di forza motrice" (presunte cancellazioni in violazione dell'art. 2219 c.c.) e ha negato il rimborso. In primo grado la CTP ha accolto il contribuente; la Corte di Giustizia Tributaria di appello ha rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale per la mancata redazione di un processo verbale di constatazione (PVC). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che l'obbligo di PVC/contraddittorio previsto dall'art. 19, comma 4, TUA si applica solo agli accertamenti di maggiori imposte e non al diniego di una domanda di rimborso, e denunciando inoltre vizio per mancata valutazione di un motivo relativo alla motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 4, TUA), ritenendo che l'obbligo di contestazione preventiva tramite PVC e del relativo contraddittorio si riferisca agli atti strumentali all'accertamento di maggiori imposte e non al semplice diniego di una istanza di rimborso. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame, anche per la regolazione delle spese di causa.
Norme richiamate
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) - art. 19, comma 4
"nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472"
La Corte interpreta l'art. 19, comma 4, come norma applicabile quando il PVC è strumentale ad atti di accertamento volti a recuperare tributi (avviso di pagamento/atto di contestazione) e non come obbligo generale per qualsiasi diniego amministrativo, incluso il rigetto di istanze di rimborso.
art. 24 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
Richiamato in relazione all'agevolazione spettante per aliquota agevolata; non decisivo per il principio sul contraddittorio preventivo.
art. 10-bis e art. 21-octies, legge 7 agosto 1990, n. 241
Norme sul contraddittorio e sulla comunicazione dei motivi ostativi menzionate a supporto delle doglianze processuali, ma la Corte sottolinea i limiti di applicazione del contraddittorio previsto specificamente dall'art. 19 TUA.
art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamato per il principio di cooperazione, ma la Corte ritiene che il rinvio rafforzi l'interpretazione secondo cui il PVC è finalizzato agli accertamenti tributari e non ai dinieghi di rimborso.
art. 2219 cod. civ.
Richiamato dall'Ufficio come ragione ostativa (cancellazioni nei registri); la Corte ricorda che, in materia di rimborso, il contribuente ha l'onere di allegare e provare i requisiti della pretesa.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (artt. 16 e 17)
Richiamati come esempi di atti consequenziali all'accertamento cui si collega l'efficacia dell'obbligo di contraddittorio previsto dall'art. 19 TUA.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 19 lett. g) e art. 21, comma 2; art. 23)
Usati per spiegare che il diniego amministrativo può essere anche tacito e che l'Amministrazione può in sede giurisdizionale esporre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle amministrative (facoltà di controdeduzione ex art. 23).
codice di procedura civile - art. 360 e art. 112
Richiamati come riferimenti dei motivi di ricorso per cassazione (art. 360) e per censurare la mancata valutazione di questioni da parte del giudice d'appello (art. 112).
Massime di principio
- L'obbligo di redigere un processo verbale di constatazione (PVC) e di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale ai sensi dell'art. 19, comma 4, TUA opera quando il PVC è strumentale a un successivo atto di accertamento volto a recuperare tributi (es. avviso di pagamento o contestazione) e non per ogni atto di diniego amministrativo come il rifiuto di un rimborso.
- Nel contenzioso relativo a rimborsi tributari il contribuente ha l'onere di allegare e provare i presupposti della propria istanza; pertanto l'assenza di un PVC non libera il contribuente dall'onere probatorio in sede giurisdizionale.
- L'Amministrazione finanziaria può formulare in giudizio controdeduzioni fondate su argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle eventualmente fornite in sede amministrativa; viceversa un diniego amministrativo può essere anche tacito e non necessariamente motivato in sede amministrativa.
- Se l'Ufficio intende attivare un procedimento che porti all'accertamento di maggiori imposte, deve dare avvio al contraddittorio (PVC) nei termini e modi previsti; in assenza di un atto accertativo collegato, la mancata redazione del PVC non costituisce di per sé motivo di nullità del diniego di rimborso.
- Prassi operativa consigliata per il contribuente: documentare compiutamente la richiesta di rimborso già in sede amministrativa (con registri, giustificativi e spiegazioni sulle eventuali cancellazioni) e, in caso di diniego, prepararsi a sostenere in giudizio la prova dei requisiti senza fare affidamento automatico sull'esistenza di un PVC.
- Prassi operativa consigliata per l'Amministrazione: se gli accertamenti svolti possono sfociare in un atto impositivo, adottare il PVC e dare corso al contraddittorio; se invece si intende limitarsi a un diniego di rimborso, l'omissione del PVC non impedisce di sostenere la propria posizione in sede giurisdizionale.
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