Cassazione Civile, Sentenza n. 21991/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia su violazione delle distanze legali tra edifici (richiesta di demolizione di parti dell'edificio della ricorrente e messa in opera del giunto tecnico) e risarcimento per lesioni all'immobile della resistente. Questioni principali: corretta normativa applicabile per il calcolo delle distanze (art. 9 d.m. 1444/1968 vs norme locali N.T.A.), metodo di misurazione (radiale vs lineare), qualificazione della rampa e della terrazza come corposi "fabbricati" soggetti a distanza minima di 5 m, validità/obbligatorietà del giunto tecnico ai sensi della normativa antisismica e possibilità di applicare regimi derogatori temporanei, e infine responsabilità e nesso causale per le lesioni rilevate dal c.t.u.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo (e il quarto per vizio di motivazione apparente), ha cassato la sentenza della Corte d'appello con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione. Motivazioni principali: (i) errata e non univoca scelta della normativa applicabile da parte della Corte distrettuale e necessità che il giudice indichi chiaramente quale disciplina regoli la misurazione delle distanze; (ii) carenza di motivazione sulla normativa antisismica applicabile e quindi impossibilità di verificare la conformità del "giunto tecnico" alle norme vigenti al momento della costruzione; (iii) motivazione apparente rispetto alla liquidazione del danno perché la sentenza non ha spiegato il diverso convincimento rispetto al c.t.u. che, per parti, escludeva il nesso causale. Il terzo motivo è stato assorbito. Dispositivo finale: cassazione con rinvio per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9 d.m. n. 1444/1968
La Corte richiama l'applicabilità dell'art. 9 anche quando solo una delle due pareti frontistanti sia munita di aperture: la distanza minima di 10 metri va osservata in modo assoluto ogni volta che esista un segmento di facciata che porta a un confronto frontale; il metodo di misurazione dipende però dalla normativa scelta dal giudice.
artt. 873, 877, 878, 879 cod. civ.
Richiamati come principi generali sulle distanze tra costruzioni, confini e muri isolati; la valutazione deve tenere conto della natura delle parti (muri finestrati, parapetti, muri isolati) per stabilire l'applicabilità delle distanze legali.
art. 3 N.T.A. del P.d.F. del Comune di Massafra
Le norme locali prevedono distanza minima di 5 m per determinate parti prospicienti (es. rampa, terrazze non in aderenza); la Corte ha ritenuto che parti come la rampa con luciferi e la terrazza debbano rispettare tale distanza se non realizzate in aderenza.
O.P.C.M. n. 3274/2003
Richiamata nella controversia sulle norme antisismiche e sui possibili regimi derogatori transitori; la questione è stata rimessa al vaglio perché la Corte non ha chiarito quale disciplina antisismica fosse applicabile ai lavori effettivamente iniziati.
l. n. 1086/1971
Richiamata nel contesto delle norme antisismiche e della disciplina tecnica delle costruzioni, come alternativa normativa nel periodo transitorio rispetto alle nuove norme tecniche.
d.m. 14/9/2005 (Norme tecniche per le costruzioni)
Rilevante per stabilire i requisiti del giunto tecnico e la normativa antisismica applicabile; la Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha adeguatamente specificato quale regime normativo sia stato ritenuto applicabile e quindi non è possibile verificare la conformità del giunto.
l. n. 64/1974
Citata nel quadro storico delle norme antisismiche cui rinvia la disciplina transitoria, utile per definire quale normativa poteva trovare applicazione a seconda delle date di titolo e inizio lavori.
art. 14 l. n. 167/2005
Richiamata dalla giurisprudenza di merito in tema di decorrenza di obblighi antisismici in relazione a lavori iniziati dopo autorizzazioni rilasciate in epoca precedente; la Cassazione ha ritenuto però che la Corte di merito non abbia adeguatamente motivato la scelta normativa.
art. 101, co. 2 cod. proc. civ.
Menziionato in relazione al principio che il giudice non è tenuto a interpellare le parti quando decide di applicare una questione di puro diritto nota alle parti sin dall'inizio.
art. 111 Cost. e art. 132, n. 4 cod. proc. civ.
Evocate nella doglianza per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto sussistere violazione del diritto alla motivazione sufficiente della decisione.
Massime di principio
- Prima di misurare distanze tra edifici, individuare esplicitamente quale normativa si applica (normativa ministeriale vs norme locali): il metodo di misurazione (radiale o lineare) e la distanza minima dipendono dalla norma prescelta.
- L'art. 9 del d.m. 1444/1968 impone la distanza di 10 m tra pareti finestrate e fabbricati antistanti anche se solo una delle due pareti è finestrata, purché esista un segmento che renda frontistanti le facciate.
- Elementi quali rampe, terrazze non in aderenza o parti con aperture (luciferi) possono essere qualificati come "fabbricati" ai fini del rispetto delle distanze e devono essere valutati concre-tamente nella categoria più idonea (fabbricato vs muro isolato).
- Verificare con attenzione titoli abilitativi e date di inizio lavori per determinare quale normativa antisismica fosse applicabile al momento della costruzione; la mera presenza di un titolo antecedente non basta se i lavori sono iniziati successivamente e la disciplina transitoria può incidere.
- Il "giunto tecnico" antisismico va inteso come interspazio di discontinuità che, se previsto dalla normativa vigente, deve essere realizzato conformemente (idealmente dall'alto fino alle fondazioni secondo la normativa di riferimento); occorre documentare la rispondenza tecnica.
- Quando il giudice discosta dal contenuto di una consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.), deve motivare esplicitamente le ragioni del diverso convincimento: la semplice affermazione di condivisione delle risultanze seguita da conclusioni differenti integra motivazione apparente.
- In giudizi edilizi è essenziale che la decisione specifichi chiaramente il quadro normativo di riferimento e le modalità di misurazione adottate, perché le questioni sono in gran parte di diritto e la scelta normativa è determinante per l'esito.
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