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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21991/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia su violazione delle distanze legali tra edifici (richiesta di demolizione di parti dell'edificio della ricorrente e messa in opera del giunto tecnico) e risarcimento per lesioni all'immobile della resistente. Questioni principali: corretta normativa applicabile per il calcolo delle distanze (art. 9 d.m. 1444/1968 vs norme locali N.T.A.), metodo di misurazione (radiale vs lineare), qualificazione della rampa e della terrazza come corposi "fabbricati" soggetti a distanza minima di 5 m, validità/obbligatorietà del giunto tecnico ai sensi della normativa antisismica e possibilità di applicare regimi derogatori temporanei, e infine responsabilità e nesso causale per le lesioni rilevate dal c.t.u.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo (e il quarto per vizio di motivazione apparente), ha cassato la sentenza della Corte d'appello con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione. Motivazioni principali: (i) errata e non univoca scelta della normativa applicabile da parte della Corte distrettuale e necessità che il giudice indichi chiaramente quale disciplina regoli la misurazione delle distanze; (ii) carenza di motivazione sulla normativa antisismica applicabile e quindi impossibilità di verificare la conformità del "giunto tecnico" alle norme vigenti al momento della costruzione; (iii) motivazione apparente rispetto alla liquidazione del danno perché la sentenza non ha spiegato il diverso convincimento rispetto al c.t.u. che, per parti, escludeva il nesso causale. Il terzo motivo è stato assorbito. Dispositivo finale: cassazione con rinvio per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    La Corte richiama l'applicabilità dell'art. 9 anche quando solo una delle due pareti frontistanti sia munita di aperture: la distanza minima di 10 metri va osservata in modo assoluto ogni volta che esista un segmento di facciata che porta a un confronto frontale; il metodo di misurazione dipende però dalla normativa scelta dal giudice.

  • artt. 873, 877, 878, 879 cod. civ.

    Richiamati come principi generali sulle distanze tra costruzioni, confini e muri isolati; la valutazione deve tenere conto della natura delle parti (muri finestrati, parapetti, muri isolati) per stabilire l'applicabilità delle distanze legali.

  • art. 3 N.T.A. del P.d.F. del Comune di Massafra

    Le norme locali prevedono distanza minima di 5 m per determinate parti prospicienti (es. rampa, terrazze non in aderenza); la Corte ha ritenuto che parti come la rampa con luciferi e la terrazza debbano rispettare tale distanza se non realizzate in aderenza.

  • O.P.C.M. n. 3274/2003

    Richiamata nella controversia sulle norme antisismiche e sui possibili regimi derogatori transitori; la questione è stata rimessa al vaglio perché la Corte non ha chiarito quale disciplina antisismica fosse applicabile ai lavori effettivamente iniziati.

  • l. n. 1086/1971

    Richiamata nel contesto delle norme antisismiche e della disciplina tecnica delle costruzioni, come alternativa normativa nel periodo transitorio rispetto alle nuove norme tecniche.

  • d.m. 14/9/2005 (Norme tecniche per le costruzioni)

    Rilevante per stabilire i requisiti del giunto tecnico e la normativa antisismica applicabile; la Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha adeguatamente specificato quale regime normativo sia stato ritenuto applicabile e quindi non è possibile verificare la conformità del giunto.

  • l. n. 64/1974

    Citata nel quadro storico delle norme antisismiche cui rinvia la disciplina transitoria, utile per definire quale normativa poteva trovare applicazione a seconda delle date di titolo e inizio lavori.

  • art. 14 l. n. 167/2005

    Richiamata dalla giurisprudenza di merito in tema di decorrenza di obblighi antisismici in relazione a lavori iniziati dopo autorizzazioni rilasciate in epoca precedente; la Cassazione ha ritenuto però che la Corte di merito non abbia adeguatamente motivato la scelta normativa.

  • art. 101, co. 2 cod. proc. civ.

    Menziionato in relazione al principio che il giudice non è tenuto a interpellare le parti quando decide di applicare una questione di puro diritto nota alle parti sin dall'inizio.

  • art. 111 Cost. e art. 132, n. 4 cod. proc. civ.

    Evocate nella doglianza per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto sussistere violazione del diritto alla motivazione sufficiente della decisione.

Massime di principio

  • Prima di misurare distanze tra edifici, individuare esplicitamente quale normativa si applica (normativa ministeriale vs norme locali): il metodo di misurazione (radiale o lineare) e la distanza minima dipendono dalla norma prescelta.
  • L'art. 9 del d.m. 1444/1968 impone la distanza di 10 m tra pareti finestrate e fabbricati antistanti anche se solo una delle due pareti è finestrata, purché esista un segmento che renda frontistanti le facciate.
  • Elementi quali rampe, terrazze non in aderenza o parti con aperture (luciferi) possono essere qualificati come "fabbricati" ai fini del rispetto delle distanze e devono essere valutati concre-tamente nella categoria più idonea (fabbricato vs muro isolato).
  • Verificare con attenzione titoli abilitativi e date di inizio lavori per determinare quale normativa antisismica fosse applicabile al momento della costruzione; la mera presenza di un titolo antecedente non basta se i lavori sono iniziati successivamente e la disciplina transitoria può incidere.
  • Il "giunto tecnico" antisismico va inteso come interspazio di discontinuità che, se previsto dalla normativa vigente, deve essere realizzato conformemente (idealmente dall'alto fino alle fondazioni secondo la normativa di riferimento); occorre documentare la rispondenza tecnica.
  • Quando il giudice discosta dal contenuto di una consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.), deve motivare esplicitamente le ragioni del diverso convincimento: la semplice affermazione di condivisione delle risultanze seguita da conclusioni differenti integra motivazione apparente.
  • In giudizi edilizi è essenziale che la decisione specifichi chiaramente il quadro normativo di riferimento e le modalità di misurazione adottate, perché le questioni sono in gran parte di diritto e la scelta normativa è determinante per l'esito.

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