Cassazione Civile, Sentenza n. 21981/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. che aveva annullato un avviso di accertamento IVA relativo al 2013 per vizi di motivazione (mancata allegazione o riproduzione di documenti reperiti presso un terzo). In via incidentale la contribuente (G. Caramiello) contestava la validità della notifica dell'avviso, poiché l'atto era stato notificato agli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore deceduto, anziché alla società cancellata dal Registro delle Imprese, rilevando l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. n.175/2014 (dilazione quinquennale degli effetti dell'estinzione della società verso l'Amministrazione finanziaria).
La decisione
La Corte ha accolto i motivi incidentali della contribuente, ritenendo che la società cancellata nel 2015 restasse, ai fini fiscali e per cinque anni, destinataria degli atti impositivi (art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014). Ne consegue che la notifica eseguita agli eredi del socio liquidatore deceduto era nulla, perché gli eredi non acquisiscono automaticamente la rappresentanza della società e non sono soggetti idonei a ricevere l'atto fiscale destinato alla società. Perciò è stato accolto il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale dell'Agenzia, cassata la sentenza di appello e deciso il merito in favore del destinatario originario della notifica (la contribuente). Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n.175/2014, art. 28, comma 4
"Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"
La disposizione posticipa per cinque anni, rispetto alla richiesta di cancellazione, gli effetti dell'estinzione della società nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria; durante tale periodo la società è ancora destinataria e soggetto attivo/passivo dei rapporti tributari e il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza (quindi notifiche e impugnazioni devono essere rivolte alla società).
D.P.R. n. 600/1973, art. 60, comma 1, lett. c)
Indica il domicilio fiscale dell'ente quale luogo idoneo per la notifica degli atti impositivi; nel caso di società cancellata ma ricadente nel quinquennio di cui all'art.28(4), l'obbligo di notifica ricade sulla società (domicilio fiscale), non sugli eredi di soci deceduti.
Codice di procedura civile, art. 145, comma 1
Consente, in alternativa, la notificazione alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica; tuttavia la notificazione deve essere eseguita verso chi legittimamente rappresenta la società (es. liquidatore), non verso eredi privi di poteri rappresentativi.
Codice civile, art. 2495
Riferito alla disciplina dell'estinzione della società di persone; gli effetti dell'art.28(4) si interpongono rispetto alle conseguenze ordinarie dell'art.2495, differendo l'effetto di estinzione ai soli fini tributari per cinque anni.
Codice civile, art. 2284 (richiamato art. 2135 c.c.)
Nei rapporti di società semplice/tipo (s.a.s.) la morte del socio non trasferisce automaticamente la rappresentanza o la posizione sociale agli eredi: gli altri soci devono liquidare la quota o decidere se continuare con gli eredi, perciò gli eredi non sono automaticamente interlocutori dell'Amministrazione finanziaria.
D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 4
Prevede che copie dei documenti contabili (es. fatture) siano nella disponibilità della società; il tema è stato richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che le fatture potevano essere reperite presso la società, ma la Corte ha deciso la causa sulla questione della notifica.
Legge n. 212/2000, art. 7
Norma sul diritto di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria e sul contraddittorio; è stata richiamata dalla parte ricorrente per censurare la presunta carenza motivazionale dell'avviso di accertamento, ma la Corte ha assorbito tale censura dopo aver accolto il motivo incidentale sulla notifica.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
Riguarda i poteri di accertamento e le procedure; citato nella contestazione della motivazione dell'atto impositivo, ma non decisivo nella sentenza che ha rilevato l'illegittimità della notifica.
Codice civile, art. 2697
Principio sulla prova delle allegazioni in giudizio (onere della prova); evocato dall'Agenzia per sostenere che i dati essenziali indicati nell'avviso erano sufficienti, argomentazione non accolta perché la Corte ha ritenuto primaria la nullità della notifica.
Massime di principio
- Se una società di persone è cancellata dal Registro delle Imprese ma è ancora nel quinquennio previsto dall'art. 28(4) D.Lgs. n.175/2014, per i rapporti tributari la società continua ad essere destinataria degli atti e le notifiche devono essere rivolte alla società (domicilio fiscale) o a chi legittimamente la rappresenta, non agli eredi dei soci deceduti.
- La morte del liquidatore o di un socio non determina automaticamente la trasferibilità dei poteri di rappresentanza agli eredi; gli atti impositivi notificati a soggetti privi di poteri rappresentativi (es. eredi) sono nulli e non sanabili a posteriori.
- La facoltà di notificare ad una persona fisica che rappresenta la persona giuridica (art.145 c.p.c.) non autorizza la notificazione a persone prive di qualsiasi potere rappresentativo; occorre verificare sempre la legittimazione del destinatario reale.
- Quando la nullità della notifica è evidente e insanabile, essa comporta l'annullamento dell'atto impositivo anche se erano state svolte altre censure sulla motivazione o sul contenuto dell'avviso; talvolta le questioni processuali (notifica) prevalgono su quelle di merito.
- In ipotesi di avviso basato su documentazione raccolta presso terzi, l'Amministrazione dovrebbe comunque fornire elementi essenziali e/o riprodurre o allegare i documenti rilevanti per consentire il contraddittorio; tuttavia, se la notifica è nulla, il vizio processuale preclude la validità dell'atto indipendentemente dal merito dei documenti.
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