Cassazione Civile, Ordinanza n. 19441/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato un'intimazione di pagamento relativa a crediti erariali per l'anno d'imposta 2005, sostenendo che la cartella di pagamento presupposta non fosse stata ritualmente notificata. In particolare, ha dedotto che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non si era perfezionata perché mancava la prova della spedizione e/o della ricezione della raccomandata informativa contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), con conseguente violazione delle norme sulla notificazione, dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova del fatto costitutivo del credito azionato, e delle norme sulla prescrizione. Ha inoltre contestato la valutazione delle prove sul luogo di domicilio fiscale/sede legale e ha dedotto, in via subordinata, la prescrizione decennale o breve dei crediti e delle sanzioni/interessi, assumendo che non vi fossero stati validi atti interruttivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla mancata prova del perfezionamento della notifica della cartella presupposta per assenza della prova della raccomandata informativa/CAD. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società contro l'intimazione di pagamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente, in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale culminata nella sentenza delle Sezioni Unite n. 10012/2021.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge sostanziale
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma invocata per dedurre violazioni di legge e nullità della sentenza
la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede, per il suo perfezionamento, la prova della raccomandata informativa/CAD nei casi di irreperibilità relativa
richiamato dalla parte ricorrente per escluderne l'applicabilità al caso concreto
il soggetto che afferma il perfezionamento della notifica deve provarne gli elementi costitutivi
richiamato nel motivo relativo alla valutazione della prova documentale
art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000
richiamato come parametro della documentazione autocertificativa prodotta
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato quale disciplina della notifica della cartella di pagamento
art. 60, comma primo, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la disciplina delle notificazioni tributarie
secondo la Corte, in base a interpretazione costituzionalmente orientata, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD
richiamato dalla ricorrente nel quadro della procedura notificatoria
richiamato per sostenere la prescrizione decennale del credito erariale
richiamato per sostenere la prescrizione breve di tributi, interessi e sanzioni
art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato in relazione alla prescrizione delle sanzioni tributarie
art. 370, primo comma, n. 1, c.p.c.
richiamato con riguardo alla costituzione dell'agente della riscossione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
utilizzati dalla Corte per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle regole di notifica, a tutela del diritto di difesa e della parità delle parti
Massime di principio
- In caso di notifica di un atto impositivo o processuale effettuata con le forme dell'irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento della notificazione non può essere desunta dalla sola spedizione della raccomandata informativa, ma richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD, dal quale il giudice possa verificare la sorte concreta della spedizione.
- La disciplina della notifica ex art. 140 c.p.c. e quella della notificazione postale degli atti previsti dalla L. n. 890/1982 sono accomunate dalla medesima ratio: assicurare al destinatario una ragionevole possibilità di conoscenza dell'atto e bilanciare tale esigenza con quelle del notificante in un'ottica costituzionalmente orientata.
- Quando la prova della ricezione effettiva o legale della raccomandata informativa manchi, la notificazione non può ritenersi perfezionata e grava sul notificante l'onere di rinnovarla; in difetto, l'atto presupposto non può essere utilmente posto a base dell'azione esecutiva o della riscossione.
- Nei giudizi relativi alla riscossione tributaria, la mancata prova della rituale notificazione dell'atto presupposto incide sulla validità della pretesa azionata e può determinare l'accoglimento dell'impugnazione contro l'intimazione di pagamento.
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