Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27067/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo al 2015. La Commissione tributaria provinciale di Palermo aveva rigettato il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva poi dichiarato inammissibile l’appello. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il quarto ha invocato il giudicato esterno della sentenza del 2023, passata in giudicato il 15 novembre 2024, che aveva annullato un accertamento IMU relativo al 2013 e conteneva considerazioni sull’accatastamento dell’immobile in categoria E/1. Con il primo motivo ha denunciato motivazione apparente della sentenza d’appello, per l’incertezza circa le ragioni dell’inammissibilità, se riferita alla mancata impugnazione dell’accatastamento o alla carenza di legittimazione della società. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 32 e 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990, contestando che fosse stata considerata nuova la doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di accatastamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 e dell’art. 6 del d.P.R. n. 1142/1949, sostenendo che i magazzini per lo stoccaggio di merci alimentari e non, connesse al traffico marittimo, dovessero essere classificati in categoria E/1 in ragione del loro legame funzionale con le attività portuali. La società era concessionaria e utilizzatrice dell’immobile, ma il giudice d’appello aveva accertato che l’intestatario catastale era il Demanio statale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il giudicato esterno sulla classificazione catastale: la pronuncia relativa al 2013 aveva svolto considerazioni catastali incidentali, non comprese nel thema decidendum, e la questione non era stata proposta nei confronti del Demanio, soggetto intestatario catastale e titolare dell’interesse diretto sul bene. Il primo motivo è stato rigettato perché la sentenza d’appello esponeva una ratio decidendi comprensibile e consentiva di controllare il percorso logico-giuridico. Il terzo motivo è stato rigettato: l’accertamento, non censurato sotto il profilo della motivazione, che il Demanio era intestatario catastale e la società non aveva un diritto reale sull’immobile escludeva, nel caso concreto, la lesione del diritto alla notifica dell’atto catastale; la notificazione dell’attribuzione o modifica della rendita al concessionario presuppone che questi risulti tra gli intestatari catastali. Il secondo motivo è stato rigettato perché la categoria E/1 richiede sia l’assenza di autonomia funzionale e reddituale sia la strumentalità al servizio pubblico; la localizzazione nell’area portuale e la concessione di un servizio pubblico non bastano. Rilevano le caratteristiche oggettive e la destinazione funzionale e produttiva del bene: i magazzini commerciali suscettibili di costituire autonome unità immobiliari potenzialmente produttive di reddito non sono classificabili in categoria E/1 per il solo fatto di essere situati nel porto. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di cassazione, liquidate in euro 3.000 oltre alle spese prenotate a debito, a pagare euro 3.000 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. e euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi del quarto comma. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Pertanto, solo il mutamento dello stato di fatto, che è registrato e fissato dalle variazioni catastali, è sufficiente ad escludere la vincolatività del giudicato esterno in relazione alla consistenza materiale ed all’identificazione catastale del singolo immobile in epoca antecedente (cfr. Cass. n. 24328/2025).

    Il giudicato esterno tributario vincola quanto ai fatti costitutivi tendenzialmente permanenti, ma non impedisce di considerare mutamenti dello stato di fatto registrati mediante variazioni catastali.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento

    La motivazione è omessa o apparente quando non espone gli elementi del convincimento o li espone senza un’analisi che consenta il controllo del ragionamento. Il vizio non sussiste se la ratio decidendi è adeguatamente esplicitata e verificabile.

  • art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000

    In tema di ICI ma sulla scorta di principi applicabile anche all’IMU, questa Corte ha dunque già affermato che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000, l'Agenzia del territorio è tenuta a notificare l'atto di attribuzione o di modifica della rendita catastale al concessionario dell'area, ove risulti tra gli intestatari catastali del bene

    L’atto di attribuzione o modifica della rendita deve essere notificato al concessionario dell’area quando questi risulta tra gli intestatari catastali del bene.

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006

    In tema di classamento catastale, l'inquadramento di un immobile nella categoria E/1 presuppone non solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strumentale al servizio pubblico

    La classificazione in categoria E/1 richiede congiuntamente l’assenza di autonomia funzionale e reddituale e la strumentalità dell’immobile al servizio pubblico.

  • art. 6 d.P.R. n. 1142 del 1949

    Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai fini dell’attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso

    La categoria catastale va individuata in base alle caratteristiche oggettive e alla destinazione funzionale e produttiva del bene, non alla qualifica soggettiva del titolare.

  • art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori

    La categoria D comprende immobili a destinazione industriale o commerciale, con capacità reddituale imponibile, non convertibili ad altra destinazione senza trasformazioni radicali.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.., in favore del controricorrente

    In questa controversia, decisa in conformità alla proposta di definizione anticipata, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di un’ulteriore somma in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.., in favore del controricorrente e al versamento di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

    La Corte ha disposto, oltre alla condanna in favore della controricorrente ex terzo comma, il versamento di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende ai sensi del quarto comma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, il giudicato relativo a una determinata annualità può estendersi ad annualità diverse per fatti costitutivi tendenzialmente permanenti, ma non copre mutamenti dello stato di fatto successivamente registrati attraverso variazioni catastali.
  • Una considerazione sulla classificazione catastale contenuta in una sentenza tributaria non acquista efficacia di giudicato se non ha costituito oggetto della domanda e del thema decidendum nei confronti del soggetto titolare dell’interesse diretto sul bene; in tal caso resta incidentale.
  • La motivazione non è apparente se espone in modo comprensibile la ratio decidendi e permette il controllo del percorso logico-giuridico seguito, anche quando la parte dissente dalla soluzione.
  • La notificazione dell’atto di attribuzione o modifica della rendita catastale al concessionario dell’area è dovuta quando il concessionario risulta tra gli intestatari catastali del bene.
  • La categoria catastale E/1 richiede sia l’assenza di autonomia funzionale e reddituale sia la strumentalità dell’immobile al servizio pubblico; la mera collocazione nell’area portuale o l’assoggettamento a concessione di pubblico servizio non sono sufficienti.
  • Il classamento catastale dipende dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione funzionale e produttiva dell’immobile, non dalla qualifica soggettiva del titolare né dal solo concreto interesse pubblico dell’attività svolta. Un immobile commerciale autonomo e potenzialmente produttivo di reddito non rientra nella categoria E/1 per il solo fatto di trovarsi in un porto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.