Cassazione Civile, Ordinanza n. 33499/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da verifiche fiscali eseguite nei confronti di una ditta individuale operante nel settore edilizio, ritenuta dall'Ufficio sostanzialmente priva di autonoma capacità operativa e coinvolta in operazioni commerciali qualificate come oggettivamente inesistenti. L'Agenzia delle Entrate ha quindi emesso nei confronti del socio di due società coinvolte nei rapporti commerciali un avviso di accertamento con cui gli ha imputato, ai fini IRPEF, redditi di partecipazione ritenuti conseguiti per il tramite delle società. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi: violazione del litisconsorzio necessario originario per la presenza di una pretesa riferita anche a società di persone e società di capitali a ristretta base partecipativa; omessa sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato degli accertamenti societari pregiudicanti; omessa pronuncia e carenza di motivazione della sentenza d'appello; omesso esame di fatti decisivi relativi alla legittimazione passiva dei soci di società estinta, alla mancanza di valido accertamento societario e all'assenza di prova della distribuzione di utili extracontabili, nonché alla documentazione che attesterebbe l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha inoltre documentato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, depositando rinuncia agli atti e prova dei versamenti richiesti.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia tributaria e della conseguente rinuncia agli atti del giudizio, comunicata alla controparte e da questa accettata. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha richiamato l'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui, nel giudizio estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, proprio perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di censura per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e carenza di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
È evocato in relazione alla dedotta lesione del contraddittorio e al litisconsorzio necessario originario.
art. 111, secondo comma, Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale del contraddittorio e del giusto processo.
È invocato per sostenere che il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione degli accertamenti societari pregiudicanti.
È richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione.
È invocato per censurare la motivazione apparente o mancante della sentenza di appello.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
È richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di legittimazione passiva del socio prima dell'accertamento del reddito societario e del soddisfacimento del beneficio di escussione.
È invocato in relazione agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e alla posizione dei soci.
È la base normativa della definizione agevolata cui il contribuente ha aderito; la Corte ne prende atto come causa della rinuncia agli atti e della cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
"Le spese del giudizio estinto … restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge"
Nel giudizio estinto le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione quando il processo si estingue per rinuncia/definizione agevolata, perché la norma opera per rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata della lite tributaria e deposita rinuncia agli atti del giudizio, con accettazione della controparte, la Corte dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
- Nel giudizio tributario estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina speciale.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato non si applica alla declaratoria di estinzione del giudizio, perché la previsione è eccezionale e presuppone il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione, non l'estinzione.
- In presenza di estinzione del processo per definizione agevolata, restano assorbite le doglianze relative a litisconsorzio, sospensione, motivazione dell'atto e omesso esame di fatti decisivi, poiché la Corte non entra nel merito delle censure.
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