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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17310/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito bancario derivante da un finanziamento ipotecario stipulato anni prima tra la società poi fallita e l’originaria banca finanziatrice, credito poi asseritamente ceduto in blocco a una società veicolo e quindi gestito in giudizio da altra società mandataria/procuratrice. Il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo ritenendo non provata sia la titolarità del credito in capo alla cessionaria, sia l’effettiva erogazione del finanziamento. Il ricorso per cassazione articolava otto motivi: 1) violazione degli artt. 58 T.U.B. e 115 c.p.c. per avere il giudice negato efficacia probatoria all’avviso in Gazzetta Ufficiale della cessione con rinvio al sito internet; 2) violazione dell’art. 99 l.f. per avere ritenuto tardivo il deposito della dichiarazione di cessione e dell’elenco dei crediti, sostenendo che la produzione era consentita in replica a difese nuove della curatela; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per erronea lettura di un documento relativo all’erogazione del finanziamento; 4) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 111 Cost. per omessa pronuncia sull’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell’estratto conto utile a provare l’erogazione; 5) omesso esame dell’accordo di riscadenzamento del debito del 28.1.2010; 6) in subordine, violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. per non avere attribuito a quell’atto efficacia di ricognizione di debito idonea a invertire l’onere probatorio; 7) omesso esame di un precedente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e della CTU ivi espletata, che avrebbero confermato il debito almeno in misura ridotta; 8) censura conseguenziale sulle spese. La Corte ha però ritenuto decisivi i primi due motivi: ha affermato che, quando sia contestata la titolarità del credito da parte della cessionaria, l’opponente deve produrre sin dal ricorso introduttivo i documenti idonei a provare il fatto costitutivo della domanda, e che la mera contestazione della titolarità del credito da parte della curatela non integra una "nuova eccezione" che consenta un termine a difesa e nuove produzioni documentali. Inoltre, la Corte ha osservato che il ricorso non consentiva di verificare con precisione quali contestazioni fossero state mosse in concreto e quindi non superava il vaglio di autosufficienza; per questo i motivi residui sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non era possibile stabilire, dal testo del decreto e dal ricorso, se la contestazione della curatela riguardasse l’esistenza del contratto di cessione oppure soltanto l’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione in blocco; ha ritenuto infondato il secondo motivo, precisando che il diritto a depositare documenti nuovi dopo il ricorso ex art. 99 l.f. sorge solo se il curatore introduce una vera eccezione in senso proprio, cioè fatti estintivi, modificativi o impeditivi, e non quando si limiti a negare il fatto costitutivo della domanda, come la titolarità del credito. Poiché tali questioni erano assorbenti, la Corte non ha esaminato nel merito i motivi dal terzo all’ottavo, dichiarandoli assorbiti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l’intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)

    L’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale serve ai fini dell’efficacia della cessione e della sua opponibilità, ma non prova da solo l’esistenza del contratto di cessione quando questa sia specificamente contestata; può però concorrere, insieme ad altri elementi, alla prova presuntiva della cessione dello specifico credito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione del contenuto documentale non può essere accolta quando, in realtà, mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 99 l.f.

    L’opponente deve indicare e produrre sin dal ricorso introduttivo i mezzi di prova e i documenti su cui fonda l’opposizione; la produzione successiva è preclusa, salvo il caso di vere nuove eccezioni introdotte dal curatore che amplino il thema decidendum.

  • art. 98 l.f.

    Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente ha l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda, compresa la titolarità del credito azionato.

  • art. 2697 c.c.

    La titolarità del diritto fatto valere in giudizio è fatto costitutivo della domanda; il convenuto che la neghi formula una mera difesa, mentre i fatti impeditivi, modificativi o estintivi integrano eccezione e sono soggetti al relativo onere probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Le ricevute di pagamento, prive di un preciso collegamento al finanziamento dedotto, non sono state ritenute idonee a fondare una presunzione semplice dell’erogazione del mutuo/finanziamento.

  • art. 210 c.p.c.

    La mancata pronuncia sull’istanza di esibizione è stata dedotta come vizio processuale, ma il relativo esame è rimasto assorbito per il rigetto dei primi due motivi.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato dedotto omesso esame/mancata pronuncia su una domanda istruttoria, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato a sostegno della denuncia di nullità per difetto di motivazione/omessa pronuncia, ma senza autonoma decisività nel giudizio finale.

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito è stata invocata per sostenere l’inversione dell’onere probatorio, ma il motivo è rimasto assorbito dal rigetto dei primi due.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi con cui si lamentavano nullità processuali e omessa pronuncia.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per i dedotti omessi esami di fatti decisivi; la Corte non li ha esaminati perché assorbiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, senza ulteriori sviluppi nel testo fornito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente che agisca come cessionario di un credito deve provare sin dal ricorso introduttivo sia la propria titolarità sia gli ulteriori fatti costitutivi della pretesa; la produzione documentale tardiva è preclusa, salvo che la curatela introduca una vera eccezione in senso proprio.
  • La mera contestazione della titolarità del credito da parte del curatore non costituisce eccezione in senso tecnico, ma mera difesa sul fatto costitutivo; non consente quindi all’opponente di riaprire i termini per nuove produzioni documentali.
  • Nelle cessioni in blocco ex art. 58 T.U.B., l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale prova l’efficacia della cessione e può concorrere alla prova della riferibilità del singolo credito se le indicazioni sono specifiche, ma non sostituisce la prova dell’esistenza del contratto di cessione quando quest’ultimo sia contestato.
  • La titolarità del diritto azionato è fatto costitutivo della domanda: chi la afferma deve darne prova, mentre la controparte può limitarsi a negarla senza assumere l’onere di provare fatti impeditivi o estintivi.
  • In sede di legittimità, le censure che richiedono una diversa lettura delle risultanze documentali o delle prove sono inammissibili se mirano soltanto a sovvertire l’accertamento di fatto del giudice di merito e non denunciano un vizio nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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