Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17976/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, poi riassunto davanti al Tribunale di Lecco, relativo a pignoramenti eseguiti in forza di quattro avvisi di addebito emessi per premi assicurativi e contributi previdenziali asseritamente dovuti a INPS e INAIL. La società opponente aveva contestato la regolarità della notificazione telematica degli avvisi e degli atti esecutivi consequenziali, sostenendo che vi fossero irregolarità nel procedimento notificatorio PEC, problemi di sottoscrizione digitale e carenze probatorie sulla ricezione, oltre alla mancanza di motivazione dei pignoramenti quanto al calcolo di interessi, sanzioni e aggio. In Cassazione la società ha articolato sei motivi: violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. sul raggiungimento dello scopo; nullità della sentenza per motivazione omessa/illogica; violazione delle norme sulla notifica telematica e sulla prova della notifica; violazione delle norme su documento informatico e firma digitale con dedotta inesistenza degli atti; omesso esame di un fatto decisivo per mancata valutazione dell'assenza della ricevuta di avvenuta consegna per uno degli avvisi; violazione dell'art. 72-bis d.P.R. 602/1973 e della disciplina sul contenuto/motivazione dei pignoramenti per il mancato dettaglio del calcolo degli accessori.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo giurisprudenza consolidata, la proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. denota la conoscenza dell'atto e sana la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo ex art. 156, u.c., c.p.c., sia per l'atto di pignoramento sia per i vizi della notifica degli avvisi di addebito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non ha autosufficientemente contestato la qualificazione della domanda operata dal giudice di merito; gli ulteriori motivi sono stati ritenuti travolti dall'infondatezza del primo, oltre che, in parte, inammissibili per difetto di decisività o di specifica allegazione. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato; non ha provveduto sulle spese perché l'intimato non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali, ma non idonea a superare la sanatoria per raggiungimento dello scopo riconosciuta dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per dedurre nullità della sentenza; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non autosufficiente rispetto alla qualificazione della domanda

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato ritenuto privo della necessaria allegazione della decisività

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo, ossia quando l'opponente dimostra di aver avuto conoscenza dell'atto tramite l'impugnazione proposta

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato come norma sulla nullità della notificazione, ma la censura è stata superata dall'applicazione dell'art. 156, u.c., c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    la contestazione della qualificazione della domanda richiede una specifica e autosufficiente allegazione del contenuto della domanda originaria

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle risultanze documentali sulla notifica telematica

  • art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    invocato in tema di notificazione degli atti della riscossione e dei relativi avvisi di addebito

  • art. 30, comma 4, d.lgs. n. 78/2010

    richiamato per la disciplina della notificazione telematica e della riscossione degli avvisi di addebito

  • art. 3 d.P.R. n. 68/2005

    richiamato tra le norme sulla posta elettronica certificata e sulla notificazione telematica

  • artt. 20, 21 e 22 d.lgs. n. 82/2005

    richiamati in tema di documento informatico, efficacia probatoria e sottoscrizione digitale

  • art. 4 D.P.C.M. 22 febbraio 2001

    richiamato quale disciplina tecnica della firma digitale e dei documenti informatici

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973

    invocato per il contenuto del pignoramento presso terzi esattoriale e per la pretesa necessità di indicare il calcolo di interessi, sanzioni e aggio

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria

  • art. 3 d.lgs. n. 241/1990

    richiamato per gli adempimenti e la disciplina degli accessori dell'obbligazione fiscale/contributiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'opposizione agli atti esecutivi proposta dal destinatario dell'atto costituisce indice della sua effettiva conoscenza dell'esecuzione e può sanare, per raggiungimento dello scopo, la nullità della notificazione dell'atto presupposto o dell'atto di pignoramento.
  • La nullità della notificazione non si traduce automaticamente in inesistenza dell'atto: anche irregolarità della notificazione telematica o della firma digitale possono integrare una nullità sanabile, se l'atto ha comunque raggiunto la sua funzione conoscitiva.
  • Chi impugna la sentenza per erronea qualificazione della domanda deve riportare in modo autosufficiente il contenuto originario della domanda e indicare la corretta qualificazione giuridica, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo richiede la specifica allegazione della decisività del fatto non esaminato, non essendo sufficiente la mera deduzione dell'omissione.
  • Una volta accertato il raggiungimento dello scopo della notificazione, le censure formali relative al procedimento notificatorio e alla documentazione telematica restano prive di rilievo decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.