Cassazione Civile, Ordinanza n. 17907/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, già in servizio di ruolo presso enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale ATA in forza dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999. I lavoratori, già inquadrati in precedenza nel livello B2 con profilo di assistente tecnico in esecuzione di pronunce giudiziali, chiedevano il completo riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico nella nuova amministrazione, contestando l'applicazione dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, che l'amministrazione aveva considerato nella ricostruzione della posizione retributiva. Con il ricorso per cassazione deducevano: violazione della direttiva 77/187/CEE e della sentenza Scattolon della CGUE; nullità della sentenza d'appello per motivazione asseritamente inconciliabile; violazione della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali UE, con richiesta di disapplicazione della norma interna e di rimessione alla Corte costituzionale; violazione del principio di non discriminazione e dell'art. 3 Cost., sostenendo che il passaggio non avrebbe potuto comportare perdita o mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché la censura sulla motivazione non denunciava una mancanza assoluta o una motivazione apparente, ma un vizio non più deducibile nei termini prospettati dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto ai motivi di merito, li ha dichiarati infondati, dando continuità alla propria giurisprudenza sul personale ATA trasferito dagli enti locali allo Stato: la normativa nazionale va interpretata in modo conforme al diritto UE, nel senso che il trasferimento non può comportare un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla posizione immediatamente precedente, ma non consente di ottenere un incremento stipendiale fondato sul riconoscimento integrale dell'anzianità pregressa ai diversi fini del c.c.n.l. di destinazione. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale e ha ritenuto non accoglibile la questione di legittimità costituzionale prospettata come motivo di ricorso. Ricorso respinto con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, L. n. 124 del 1999
disciplina il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato; va letto in modo conforme al diritto dell'Unione, senza determinare un peggioramento retributivo sostanziale per i lavoratori trasferiti.
art. 1, comma 218, L. n. 266 del 2005
ha elevato a rango di legge la disciplina applicativa del trasferimento; la Corte ne esclude l'illegittimità e la disapplicazione nel caso concreto.
direttiva 77/187/CEE
nel trasferimento d'impresa impone di evitare che i lavoratori subiscano, per il solo trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla posizione immediatamente precedente.
art. 3 direttiva 77/187/CEE
osta al peggioramento retributivo sostanziale e consente l'applicazione del contratto collettivo del cessionario, purché il lavoratore non sia collocato in una posizione globalmente meno favorevole.
art. 6 CEDU
la Corte esclude che la censura sulla sua violazione possa determinare la disapplicazione diretta della norma interna da parte del giudice comune.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
invocato dai ricorrenti, ma non conduce alla disapplicazione della disciplina interna nel giudizio di legittimità.
art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dai ricorrenti a sostegno della continuità del rapporto, ma non ritenuto decisivo per attribuire il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità pregressa ai fini stipendiali.
art. 3 Cost.
invocato per sostenere la disparità di trattamento, ma la Corte ne esclude la violazione nel quadro già scrutinato dalla giurisprudenza costituzionale.
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro interposto rispetto alla CEDU; la questione di legittimità costituzionale è ritenuta non proponibile come motivo autonomo di cassazione e comunque già manifestamente infondata.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
rilevante per individuare i soli casi di nullità della sentenza per vizio di motivazione dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
base dei motivi di violazione di legge proposti dai ricorrenti.
base del motivo di nullità della sentenza per motivazione asseritamente mancante o contraddittoria.
dopo la riforma del 2012 consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non più per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
consente il controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 24, secondo comma, L. n. 87 del 1953
la questione di legittimità costituzionale non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio di cassazione, ma può essere riproposta in ogni stato e grado se rilevante e non manifestamente infondata.
art. 11 Cost.
richiamato per affermare l'obbligo di applicazione del diritto dell'Unione europea con effetto diretto.
richiamato nella richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, non accolta.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale da una pubblica amministrazione a un'altra, il giudice nazionale deve interpretare la normativa interna in modo conforme alla direttiva sul trasferimento d'impresa, verificando se il passaggio abbia prodotto un peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla posizione immediatamente precedente del singolo lavoratore.
- La tutela europea impedisce che il lavoratore trasferito sia collocato in una posizione globalmente meno favorevole per il solo fatto del trasferimento, ma non attribuisce un diritto automatico al riconoscimento integrale dell'anzianità pregressa ai fini di ogni istituto del nuovo contratto collettivo.
- Ai fini del controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sono deducibili solo le anomalie motivazionali che si traducono in mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione incomprensibile; non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata come motivo autonomo di ricorso per cassazione, ma solo come questione rilevante nel giudizio; in ogni caso, se la Corte costituzionale si è già espressa in senso sfavorevole, la censura è destinata a restare infondata.
- Il giudice comune non può disapplicare direttamente una norma interna per un asserito contrasto con la CEDU, dovendo il possibile conflitto essere risolto nei limiti dell'interpretazione conforme e del sindacato di costituzionalità secondo il sistema delle fonti.
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