Cassazione Civile, Ordinanza n. 17937/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Tre lavoratori, professori d'orchestra, avevano stipulato con una fondazione teatrale numerosi contratti a tempo determinato tra il 2002 e il 2014. Chiedevano l'accertamento della nullità del termine apposto ai contratti e, conseguentemente, la conversione del rapporto in tempo indeterminato, con ulteriori domande sul riconoscimento del tempo pieno anziché part-time, sulla ricostruzione della carriera e sul risarcimento/indennità connessi all'illegittima apposizione del termine e alla pretesa violazione della prelazione contrattuale per le assunzioni a termine. La corte di rinvio aveva dichiarato la nullità dei termini, l'insorgenza di rapporti a tempo indeterminato dalla stipula, l'obbligo di riammissione in servizio e aveva liquidato l'indennità onnicomprensiva ex art. 32 l. 183/2010, respingendo le altre domande. I lavoratori ricorrevano in cassazione con sei motivi, deducendo: contraddittorietà e motivazione apparente sulla mancata conversione anche in rapporti full-time; violazione della disciplina del part-time e della direttiva 2003/88/CE per la nullità dei rapporti part-time verticali; vizi nella liquidazione dell'indennità per mancata valutazione della documentazione e violazione dell'onere della prova; violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sulla domanda di ricostruzione della carriera. La fondazione proponeva ricorso incidentale sostenendo la legittimità del termine per la natura stagionale dell'attività e per l'assenza di personale stabile al momento delle assunzioni, oltre all'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso incidentale della fondazione sia il ricorso principale dei lavoratori. Ha ritenuto infondato il ricorso incidentale perché il giudice di rinvio aveva correttamente applicato il principio già enunciato dalla precedente sentenza di cassazione, secondo cui la mera indicazione dello spettacolo o dello strumento suonato non basta a giustificare il termine, essendo necessario il riscontro della specifica connessione tra temporaneità della prestazione ed esigenze produttive e organizzative; tale accertamento è di merito e non è sindacabile in cassazione, mentre le ulteriori circostanze invocate dalla fondazione non potevano essere introdotte nel giudizio di rinvio perché non decisive. Quanto al ricorso principale, la Corte ha escluso che la nullità del termine travolgesse automaticamente il part-time o imponesse la trasformazione in rapporto a tempo pieno: la conversione riguarda solo la durata del rapporto, mentre la modalità oraria resta elemento essenziale del contratto e richiede una nuova manifestazione di volontà per essere modificata. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure sull'indennità ex art. 32 l. 183/2010, perché la quantificazione tra minimo e massimo è censurabile solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria; inoltre non vi era una vera violazione dell'art. 2697 c.c. ma un dissenso sulla valutazione delle prove, e la doglianza sugli artt. 115 e 116 c.p.c. riguardava in realtà un apprezzamento di merito. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla ricostruzione di carriera per difetto di specificità nella denuncia della violazione di legge. Spese compensate per reciproca soccombenza e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'indennità onnicomprensiva per l'illegittima apposizione del termine va liquidata dal giudice di merito tra minimo e massimo; in cassazione è censurabile solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria.
la clausola appositiva del termine richiede temporaneità e specificità delle esigenze; la mera indicazione dello spettacolo o del programma non basta.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 368/2001
richiamato ma ritenuto inapplicabile ai contratti oggetto di causa.
art. 11, comma 4, d.lgs. n. 368/2001
richiamato nel percorso motivazionale della sentenza di merito come norma di riferimento per la disciplina applicata.
art. 1 d.lgs. n. 61/2000
invocato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del part-time, ma la nullità del termine non comporta automaticamente la caducazione della clausola di orario.
direttiva 2003/88/CE
richiamata dai ricorrenti in tema di part-time e orario di lavoro, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.
la dedotta violazione riguarda in realtà la valutazione delle prove, insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
il principio del libero convincimento attiene al merito e non integra di per sé violazione di legge denunciabile come error in iudicando.
è censurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo per violazione di legge deve essere formulato in modo specifico, indicando norma asseritamente violata e contrasto con la sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza per motivazione apparente o contrasto irriducibile ricorre solo in casi estremi di anomalia motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è configurabile solo per fatti decisivi; non per questioni prive di decisività o per una mera diversa lettura delle prove.
art. 41 Cost.
invocato dalla fondazione nel ricorso incidentale, ma non idoneo a superare il principio sulla necessità della specifica causale del termine.
richiamato in via comparativa per la liquidazione dell'indennità, quale criterio analogo a quello dell'art. 32 l. 183/2010.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
impone, nei casi previsti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto nel d.P.R. n. 115/2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
richiamato per escludere che la modifica del monte ore possa desumersi per facta concludentia dalla sola esecuzione del rapporto.
DPR n. 1525 del 1973
invocato nel ricorso incidentale per sostenere la natura stagionale dell'attività, ma la Corte non lo ritiene decisivo nel caso concreto.
clausola n. 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
invocata dai ricorrenti per la ricostruzione della carriera, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- La nullità della clausola che appone il termine al contratto di lavoro determina la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma non travolge automaticamente le altre clausole contrattuali, come quella sul part-time, se queste siano autonome e validamente pattuite.
- Nel lavoro a tempo parziale, la modifica del monte ore pattuito costituisce una novazione oggettiva del regolamento negoziale e richiede una nuova manifestazione di volontà; non può desumersi automaticamente dal comportamento successivo delle parti.
- Nei contratti a termine giustificati da esigenze connesse a spettacoli o programmi, non basta la mera indicazione del singolo evento: occorre che dal contratto risulti la specifica connessione tra temporaneità della prestazione e concrete esigenze produttive e organizzative.
- L'accertamento in concreto della legittimità del termine apposto al contratto è giudizio di merito e, come tale, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o di errori di diritto specificamente dedotti.
- L'indennità onnicomprensiva prevista per l'illegittima apposizione del termine è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sulla quantificazione sia mancante, illogica o contraddittoria; non è sufficiente il dissenso sulla valutazione delle prove o sul criterio adottato dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
- La denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per rimettere in discussione il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo che si traduca in un effettivo vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Nel giudizio di rinvio non possono essere introdotte questioni di fatto non decisive rispetto al dictum rescindente, ossia fatti che non avrebbero condotto con certezza a una decisione diversa.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico la norma violata, il contenuto della decisione censurata e il contrasto tra quest'ultima e la corretta interpretazione della norma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17887/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17904/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17907/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17911/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17914/2023 del 22/06/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17954/2023 del 22/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →