Cassazione Civile, Ordinanza n. 17911/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
Un informatore farmaceutico aveva convenuto la società datrice di lavoro davanti al Tribunale di Roma, chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto e la declaratoria di nullità o inefficacia dell'atto di risoluzione del 12 gennaio 2021. Il Tribunale di Roma si era dichiarato territorialmente incompetente, indicando in alternativa il Tribunale di Tivoli, quello di Bolzano e quello di Genova, ritenendo quest'ultimo competente in quanto il domicilio del lavoratore sarebbe stato qualificabile come dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. Riassunta la causa a Genova, il Tribunale adito ha però escluso che l'abitazione del lavoratore potesse integrare una dipendenza aziendale, osservando che non vi erano allegazioni specifiche sul suo utilizzo come sede di lavoro né circostanze sintomatiche di un nucleo organizzato di beni funzionali all'attività; ha quindi declinato la competenza e sollevato regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. Il ricorso per regolamento verteva dunque sulla corretta individuazione del foro territoriale del lavoro, con particolare riguardo alla nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" e alla possibilità di considerare l'abitazione del dipendente, ove utilizzata per l'attività lavorativa e dotata di strumenti e materiali aziendali, come sede rilevante ai fini della competenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento d'ufficio e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto che il giudice che aveva sollevato il conflitto avesse adottato una nozione troppo restrittiva di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c., trascurando elementi desumibili dagli atti e la funzione della norma, diretta a radicare il processo nel luogo più vicino alla prestazione lavorativa e alla raccolta delle prove. La causa dovrà essere riassunta davanti al Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 50 c.p.c.; non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché si trattava di regolamento di competenza d'ufficio e le parti non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
indica il rito introduttivo del giudizio di lavoro promosso dal dipendente.
art. 413 c.p.c.
il foro territoriale del lavoro va interpretato in senso ampio; la nozione di dipendenza aziendale comprende anche luoghi diversi dalla sede principale, purché vi si svolga in concreto l'attività lavorativa o vi siano beni organizzati per essa.
art. 45 c.p.c.
il regolamento di competenza d'ufficio serve a stabilire definitivamente il giudice competente ed evita ulteriori conflitti sulla competenza nella stessa controversia.
art. 38, u.c., c.p.c.
il giudice del conflitto avrebbe potuto assumere sommarie informazioni per meglio verificare i fatti rilevanti ai fini della competenza.
art. 50 c.p.c.
una volta dichiarata la competenza, la causa deve essere riassunta davanti al giudice indicato dalla Corte.
art. 47 c.p.c.
le parti possono depositare scritture e documenti nel procedimento di regolamento di competenza.
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nel ragionamento sull'allegazione e sulla prova dei fatti rilevanti per la competenza.
Massime di principio
- Nel foro territoriale delle controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" deve essere letta in senso funzionale e non formalistico: può coincidere anche con l'abitazione del dipendente o con altri luoghi non aziendalmente tradizionali, se in concreto vi si svolge l'attività lavorativa o vi sono collocati strumenti e beni organizzati per essa.
- Ai fini della competenza territoriale del lavoro, rilevano gli elementi fattuali desumibili dagli atti introduttivi e, se necessario, anche acquisibili mediante sommarie informazioni; il giudice non può arrestarsi a una lettura meramente astratta o restrittiva delle allegazioni.
- La finalità dell'art. 413 c.p.c. è favorire il radicamento del processo nel luogo più vicino alla prestazione lavorativa e alla residenza del dipendente, per rendere più agevole la tutela e la raccolta delle prove.
- Nel regolamento di competenza d'ufficio la Corte di cassazione può esaminare tutte le risultanze fattuali rilevanti per la competenza emergenti dagli atti, anche oltre i limiti del provvedimento impugnato.
- Quando un primo giudice ha già declinato la competenza, la parte dissenziente deve impugnare quel provvedimento con gli strumenti propri, non potendo rimettere in discussione la statuizione nel giudizio riassunto davanti al giudice successivo.
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