Cassazione Civile, Ordinanza n. 17914/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto destinatario di ordinanza ingiunzione amministrativa ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Alessandria contro una sanzione irrogata per omessa o غير corretta tenuta del libro unico del lavoro (LUL) in relazione al periodo gennaio 2011-aprile 2013, quale legale rappresentante di una società cooperativa poi in liquidazione. Il Tribunale di Alessandria ha declinato la competenza per territorio ritenendola del Tribunale di Cuneo; il Tribunale di Cuneo, a sua volta, ha sollevato conflitto di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c., sostenendo la propria incompetenza in favore di Alessandria. La questione sottoposta alla Corte riguarda quindi l'individuazione del giudice territorialmente competente per l'opposizione ex art. 22 L. 689/1981 e art. 6 d.lgs. 150/2011, in presenza di un illecito amministrativo omissivo consistente nella mancata/erronea registrazione nel LUL: se conti il luogo dell'accesso ispettivo e dell'accertamento (Sant'Albano Stura, Cuneo) oppure il luogo in cui la condotta omissiva avrebbe dovuto essere tenuta, cioè la sede legale della società (Gavi, Alessandria).
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Alessandria, in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto che, per l'illecito amministrativo omissivo contestato, il foro territoriale vada individuato nel luogo in cui la condotta dovuta avrebbe dovuto essere posta in essere e non nel luogo del mero accertamento ispettivo, salvo che il luogo di commissione risulti pacificamente diverso. Nel caso concreto, tale luogo è stato identificato nella sede legale della società, deputata agli adempimenti amministrativi relativi al LUL. Le spese sono state rimesse alla decisione definitiva del giudizio di merito.
Norme richiamate
consente il regolamento di competenza d'ufficio quando due uffici giudiziari declinano entrambi la competenza territoriale.
l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione va proposta davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
le opposizioni ex art. 22 L. 689/1981 sono regolate dal rito del lavoro e si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
art. 39, commi 1, 2 e 6, d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008
impone al datore di lavoro l'istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro e punisce amministrativamente la violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta, anche per omesse o inesatte registrazioni.
richiamato solo per la trattazione camerale con memorie e conclusioni scritte nel procedimento di regolamento di competenza.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative, il criterio di competenza territoriale si individua di regola nel luogo di commissione della violazione, con riferimento al luogo in cui la condotta doverosa avrebbe dovuto essere tenuta quando l'illecito ha natura omissiva.
- Per gli illeciti omissivi, il luogo dell'accertamento ispettivo non coincide automaticamente con il luogo di commissione dell'illecito: esso rileva solo come luogo di verifica occasionale, mentre conta il luogo in cui l'adempimento imposto dalla legge avrebbe dovuto essere eseguito.
- Quando l'obbligo amministrativo riguarda adempimenti contabili o documentali dell'impresa, il luogo di commissione dell'omissione può coincidere con la sede legale dell'ente, se essa è il centro deputato alla tenuta e compilazione dei relativi registri.
- Nel conflitto di competenza d'ufficio, la Corte può risolvere il contrasto individuando direttamente il giudice territorialmente competente, senza rinvio, quando i presupposti di fatto e di diritto sono sufficientemente chiari.
- La qualificazione dell'illecito come omissivo è decisiva per il criterio di collegamento territoriale, perché sposta il focus dal luogo dell'ispezione al luogo dell'adempimento mancato.
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