Cassazione Civile, Ordinanza n. 17887/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che aveva subito un attentato all'estero nel 1998 chiese giudizialmente, nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'Interno, la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento sulla base dei benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004. Il Tribunale riconobbe il diritto nell'an, ma ritenne prescritti/decaduti i ratei anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale, richiamando l'art. 47 della legge n. 639 del 1970. Il Ministero propose ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 206 del 2004, notificandolo alla controparte il 17 ottobre 2018. Nonostante ciò, il pensionato propose appello contro la sentenza di primo grado il 23 novembre 2018. La Corte d'appello ritenne tempestivo l'appello, respingendo l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dagli enti e rigettando nel merito il gravame. In cassazione il pensionato impugnò tale decisione con quattro motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente i ricorsi incidentali degli enti, fondati sulla violazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., sostenendo che la notifica del ricorso per cassazione immediato aveva fatto decorrere per entrambe le parti il termine breve per proporre l'altro mezzo di impugnazione. La Corte ha accolto questa censura, ritenendo tardivo l'appello perché proposto oltre i trenta giorni decorrenti dalla notifica del ricorso per cassazione immediato, e ha quindi dichiarato assorbito il ricorso principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi incidentali del Ministero dell'Interno e dell'INPS, ha dichiarato assorbito il ricorso principale del pensionato, e ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Torino. Ha ritenuto che l'appello fosse stato proposto tardivamente, perché la notifica del ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza di primo grado aveva fatto decorrere il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. anche per la proposizione dell'appello. Poiché il giudizio di appello non poteva essere proseguito, la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c. Le spese del grado di appello e di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, L. n. 206 del 2004
consente il ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza di primo grado nelle controversie previste dalla legge; la sua notificazione rileva ai fini della decorrenza del termine breve per l'altra impugnazione.
art. 47 L. n. 639 del 1970
richiamato dal giudice di merito per dichiarare la decadenza dei ratei pensionistici anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale.
il termine breve per proporre impugnazione decorre dalla notificazione dell'impugnazione già proposta dalla controparte; nel caso concreto ha reso tardivo l'appello.
richiamato dai ricorrenti incidentali a sostegno della tardività dell'impugnazione proposta dopo la notificazione del ricorso per cassazione immediato.
richiamato dai ricorrenti incidentali; la Corte ha però valorizzato il termine breve ex art. 325 c.p.c. in luogo del termine lungo.
indica il rito camerale e il termine riservato per il deposito dell'ordinanza.
consente la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito.
Massime di principio
- La notificazione di un'impugnazione equivale alla notificazione della sentenza anche per la parte destinataria e fa decorrere, per tutte le parti, il termine breve per proporre un diverso mezzo di impugnazione, salvo sospensioni espressamente previste dalla legge.
- Quando una parte riceve la notificazione di un ricorso per cassazione immediato avverso la sentenza di primo grado, l'appello successivamente proposto oltre il termine di trenta giorni è tardivo, anche se ricade entro il termine lungo.
- Se l'impugnazione principale è assorbita dalla fondatezza dell'impugnazione incidentale che deduce una causa processuale ostativa alla prosecuzione del giudizio, la Corte può cassare senza rinvio la sentenza impugnata perché il processo non poteva proseguire.
- La tempestività dell'impugnazione va verificata con riguardo sia al termine lungo sia al termine breve, quando quest'ultimo sia stato fatto decorrere dalla notificazione dell'impugnazione avversaria.
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