Cassazione Civile, Ordinanza n. 17904/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza, aggiungendo le parole "da distrarsi in favore dell'Avv. Patrizia Longo ex art. 93 c.p.c." dopo l'espressione "accessori di legge". Ha inoltre disposto che la correzione fosse annotata dalla cancelleria sull'originale. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
Il consorzio aveva ottenuto con precedente ordinanza della Corte di cassazione la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, nel dispositivo di quella ordinanza non era stata inserita la distrazione delle spese in favore del difensore, nonostante il difensore avesse formulato espressa dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., chiedendo che il dispositivo fosse integrato con la formula di distrazione in favore dell'avvocato distrattario. La Corte ha rilevato inizialmente la mancata notifica del ricorso alla controparte e ha disposto la rinnovazione della notifica; successivamente, verificato l'adempimento, ha esaminato il merito della richiesta.
Norme richiamate
Il rimedio della correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e può essere esperito contro le pronunce della Corte di cassazione.
In combinazione con l'art. 288 c.p.c., costituisce il procedimento corretto per rimediare all'omessa distrazione delle spese, trattandosi di correzione di errore materiale.
Regola il procedimento di correzione degli errori materiali richiamato per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese.
La richiesta di distrazione delle spese del difensore si ricollega alla disciplina della distrazione in favore del procuratore che abbia reso espressa dichiarazione, e l'omissione della relativa pronuncia può essere emendata con la correzione materiale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non va fatta valere con ordinari mezzi di impugnazione, ma con il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, sicché la sua omissione nel dispositivo integra un errore emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.
- Il procedimento di correzione è ammissibile anche per le pronunce della Corte di cassazione, in base all'art. 391-bis c.p.c.
- Quando la correzione riguarda un'omissione meramente materiale del dispositivo, la Corte può integrare direttamente la formula mancante senza riaprire il merito della decisione.
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