Cassazione Civile, Ordinanza n. 17280/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un lavoratore volta ad accertare la natura subordinata del rapporto intercorso con il datore di lavoro per il periodo 1 marzo 2007 - 31 maggio 2013, con conseguente richiesta di inquadramento al IV livello del contratto studi professionali e condanna al pagamento di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, trattamento di fine rapporto e accessori. Il Tribunale aveva accolto la domanda. Il datore di lavoro proponeva appello, ma la Corte d’appello lo dichiarava inammissibile perché depositato oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., ritenendo non operante la sospensione feriale nel rito del lavoro ai sensi dell’art. 3 L. n. 742/1969. Con il ricorso per cassazione il datore di lavoro deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il termine scaduto venerdì 5 gennaio 2018 dovesse considerarsi prorogato all’8 gennaio 2018 perché il sabato successivo cadeva alla vigilia dell’Epifania e quindi come giorno prefestivo; con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 327 c.p.c. in relazione all’art. 3 L. n. 742/1969, assumendo che, esclusa la sospensione feriale nel rito del lavoro, l’appello sarebbe stato comunque tempestivo in base alla tesi del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione alla luce della sospensione dei termini processuali disposta per l’emergenza COVID-19, ma ha respinto nel merito il primo motivo, affermando che l’art. 155, comma 5, c.p.c. è norma eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica: la proroga al primo giorno non festivo riguarda solo i termini che scadono di sabato per atti processuali compiuti fuori udienza, non tutti i giorni prefestivi. Il termine lungo di appello, scaduto di venerdì 5 gennaio 2018, non si spostava quindi all’8 gennaio 2018 per il fatto che il sabato successivo fosse l’Epifania. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Stabilisce il termine lungo per proporre impugnazione; nella vicenda il termine era già spirato prima del deposito dell’appello, così che la corte territoriale ha dichiarato l’impugnazione tardiva.
art. 155, commi 4, 5 e 6, c.p.c.
La proroga del termine alla giornata successiva non festiva opera per la scadenza in giorno festivo e, in via eccezionale, per la scadenza di sabato degli atti processuali fuori udienza; la norma non consente di equiparare in generale il sabato a qualsiasi giorno prefestivo.
Invocato dal ricorrente per sostenere un'interpretazione estensiva della disciplina del termine, ma non ritenuto idoneo a superare il dato testuale e sistematico dell’art. 155 c.p.c.
Richiamato per affermare che la disciplina eccezionale della proroga per il sabato non è suscettibile di applicazione analogica.
La sospensione feriale dei termini non si applica al rito del lavoro; tale profilo, tuttavia, è rimasto assorbito dalla reiezione del primo motivo.
art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18
Ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19, rilevante per la tempestività del ricorso per cassazione.
art. 36 D.L. 8 aprile 2020, n. 23
Ha prorogato la sospensione dei termini processuali fino all’11 maggio 2020, incidendo sul calcolo della tempestività del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, conseguenza del rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- La proroga del termine processuale al primo giorno non festivo prevista per la scadenza in giorno festivo non può essere estesa, in via interpretativa o analogica, ai casi in cui il giorno di scadenza cada in un venerdì solo perché il sabato successivo è festivo.
- La disciplina del sabato contenuta nell’art. 155 c.p.c. ha natura eccezionale e si riferisce esclusivamente agli atti processuali compiuti fuori udienza, non configurando una regola generale sui giorni prefestivi.
- Quando il termine per impugnare è spirato prima del deposito dell’atto, l’impugnazione è tardiva anche se non opera la sospensione feriale; la tempestività va verificata sul termine effettivamente applicabile, senza forzature estensive.
- In sede di legittimità, la sospensione dei termini processuali straordinaria disposta per emergenza sanitaria incide sul computo della tempestività del ricorso per cassazione.
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