Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza di una pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto del pensionato alla prestazione e condannato l'ente previdenziale a corrispondere gli arretrati dalla domanda amministrativa, senza applicare il differimento previsto dall'art. 12, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione principale dell'ente, ritenendo che il differimento operasse solo per chi maturava il trattamento a 65 anni gli uomini e 60 anni le donne, e aveva accolto l'appello incidentale del pensionato, fissando la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, non dalla domanda amministrativa. In cassazione l'ente deduce violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, sostenendo che il meccanismo delle cosiddette finestre ha portata generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata, non essendo prevista alcuna esclusione testuale per tale categoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ritenendo fondato il motivo unico: il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 ha portata generale e si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata disciplinata dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
disciplina la pensione di vecchiaia anticipata; la Corte la qualifica come trattamento di vecchiaia che anticipa i normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione.
art. 12, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78
introduce il differimento dell'erogazione del trattamento pensionistico di vecchiaia; la Corte ne afferma la portata generale e la riferibilità anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata.
l. 30 luglio 2010, n. 122
legge di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata come fonte del differimento.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
il ricorrente deduce in cassazione la violazione di legge.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia previsto dalla normativa sulle cosiddette "finestre" ha natura generale e si applica a tutti i trattamenti di vecchiaia, salvo espressa deroga legislativa.
- La pensione di vecchiaia anticipata non costituisce una prestazione estranea al sistema della vecchiaia, ma una anticipazione del normale pensionamento ottenuta tramite integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo.
- In presenza di una disciplina che mira a contenere la spesa previdenziale, l'interpretazione della norma deve essere ampia, purché coerente con il dato letterale e con le deroghe tassativamente previste.
- La previsione di tutele speciali per categorie fragili non esclude, di per sé, l'applicazione del meccanismo generale di slittamento della decorrenza della pensione, se il legislatore non dispone un'esenzione espressa.
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