Cassazione Civile, Ordinanza n. 17266/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi omessi, pari a euro 97.404, riferiti a cinque giornalisti che l'ente assumeva essere stati in realtà subordinati, pur essendo stati inquadrati dalla società come autonomi. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: il primo, relativo alla sola posizione di una lavoratrice, censurava la qualificazione del rapporto di lavoro sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato indici incompatibili con la subordinazione, come il potere di rifiutare determinati argomenti e l'assenza di obbligo di partecipare alle riunioni, deducendo violazione degli artt. 2094, 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 1 del ccnlg; il secondo e il terzo motivo riguardavano le altre posizioni contributive. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la ricorrente ha rinunciato alle posizioni previdenziali diverse da quella della lavoratrice indicata, con accettazione della controparte, rendendo i relativi motivi privi di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla rinuncia accettata, il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi alle altre posizioni contributive. Ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla qualificazione del rapporto della lavoratrice, poiché la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato gli elementi istruttori e applicato in modo coerente gli indici giurisprudenziali della subordinazione, attribuendo rilievo anche all'impegno costante della lavoratrice in un determinato settore, prevalente rispetto a un rifiuto episodico di trattare un argomento. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto nel complesso; la società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato; la Corte conferma che la valutazione della subordinazione deve essere compiuta sulla base degli indici concreti valorizzati dal giudice di merito.
Invocato come parametro ermeneutico nella qualificazione del rapporto; la Corte non ravvisa violazioni nell'interpretazione operata dal giudice di merito.
Invocato insieme all'art. 1362 c.c. per sostenere una diversa qualificazione del rapporto; la censura è respinta.
art. 1 ccnlg
Richiamato dalla ricorrente per la qualificazione del rapporto giornalistico; la Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto di lavoro subordinato va effettuata sulla base di una valutazione complessiva degli indici concreti emersi in causa, senza attribuire valore decisivo a singoli episodi isolati che non incidano sulla struttura complessiva del rapporto.
- Nel giudizio di legittimità, la rinuncia alla domanda o alle posizioni controverse, se accettata dalla controparte, determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende inammissibili i motivi di ricorso ad esse relativi.
- Quando la sentenza di merito abbia applicato correttamente i criteri giurisprudenziali di qualificazione del rapporto e abbia motivato coerentemente sulle risultanze istruttorie, la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sovrapporre una diversa lettura del fatto.
- In presenza di soccombenza del ricorrente, la Corte può porre a suo carico le spese di lite e, ricorrendone i presupposti, dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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