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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un tribunale aveva accertato il diritto di un assicurato a percepire, dal 1° ottobre 2015, la pensione di vecchiaia prevista dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, condannando l'ente previdenziale al pagamento degli arretrati con interessi. La corte d'appello aveva respinto l'impugnazione dell'ente, ritenendo che il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 si applicasse solo a chi maturasse il trattamento a 65 anni gli uomini e 60 anni le donne, e non anche ai beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, considerati esentati dall'elevazione del limite di età. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78/2010, sostenendo il carattere generale del regime di differimento delle finestre e la sua applicazione anche alla pensione di vecchiaia anticipata; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78/2009 e dell'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, del d.l. n. 78/2010, lamentando l'erronea esclusione dell'innalzamento del requisito anagrafico in ragione dell'aumento della speranza di vita anche per tale categoria di beneficiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che il differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 ha portata generale e si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, non essendo prevista alcuna esclusione espressa per tali soggetti. Ha inoltre ribadito che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità resta pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia e, come tale, soggiace anche all'innalzamento del requisito anagrafico correlato all'incremento della speranza di vita. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    prevede una pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, che costituisce una forma di trattamento di vecchiaia e non un trattamento diretto di invalidità.

  • art. 12, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    il differimento dell'erogazione del trattamento di vecchiaia ha portata generale e si applica anche ai beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata, in assenza di esclusioni tassative.

  • art. 12, commi 12-bis e 12-quater, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    concorrono alla disciplina generale dell'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

  • art. 22-ter, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78

    l'innalzamento del requisito anagrafico per effetto dell'aumento della speranza di vita si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma invocata come parametro per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio nella forma applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto dall'art. 12 del d.l. n. 78/2010 ha natura generale e si applica a tutti i trattamenti di vecchiaia, salvo espresse deroghe legislative.
  • La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità conserva la natura di trattamento diretto di vecchiaia: la condizione di invalidità consente soltanto l'accesso anticipato al pensionamento, ma non trasforma la prestazione in una pensione di invalidità.
  • L'adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita opera anche nei confronti dei beneficiari della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, salvo diversa previsione normativa espressa.
  • Quando la disciplina pensionistica contiene deroghe tassative, non è consentito estendere per analogia le esclusioni oltre i casi espressamente previsti; in mancanza di esclusione, vale la regola generale di slittamento/adeguamento.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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