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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17265/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una pensionata volta a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata prevista dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal dicembre 2015. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Milano aveva confermato la condanna dell'INPS, ritenendo che il differimento di decorrenza previsto dall'art. 12, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella l. 30 luglio 2010, n. 122, si applicasse solo a chi maturi la pensione di vecchiaia all'età ordinaria e non anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. L'INPS ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 e sostenendo che il meccanismo delle c.d. finestre ha carattere generale, è finalizzato al contenimento della spesa previdenziale e si applica anche ai trattamenti di vecchiaia anticipata, salvo tassative deroghe.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda della pensionata diretta a ottenere l'erogazione della pensione senza il differimento imposto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010. Ha inoltre compensato le spese dell'intero processo per la complessità della questione, chiarita solo da successivi arresti di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità rientra tra i trattamenti di vecchiaia; non è una pensione diretta di invalidità, ma un'anticipazione dei normali tempi di pensionamento in presenza di situazione di invalidità.

  • art. 12, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    Il differimento di dodici mesi della decorrenza del trattamento di vecchiaia ha portata generale e si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata, salvo deroghe tassative.

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    Norma di conversione del d.l. n. 78 del 2010, richiamata come base del regime del differimento pensionistico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma, ratione temporis applicabile.

  • art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.

    Richiamato per il termine di deposito dell'ordinanza dopo la camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia previsto dalla normativa del 2010 ha carattere generale e si applica a tutti i trattamenti di vecchiaia maturati dal gennaio 2011, salvo le deroghe espressamente previste dal legislatore.
  • La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità va qualificata come trattamento di vecchiaia e non come prestazione autonoma sottratta al regime delle finestre; essa rappresenta soltanto un'anticipazione dei normali requisiti temporali di accesso alla pensione.
  • In presenza di una disciplina speciale che riconosce l'accesso anticipato agli invalidi in misura elevata, tale favore non esclude l'applicazione del generale slittamento della decorrenza, poiché il sistema realizza un bilanciamento non irragionevole tra tutela previdenziale e contenimento della spesa.
  • Quando la controversia riguarda esclusivamente la spettanza del trattamento senza differimento e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

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