Cassazione Civile, Ordinanza n. 17260/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una pensionata volta a ottenere la riliquidazione della pensione maturata a carico della gestione ex ENPALS senza applicazione del massimale pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che, nel calcolo della quota di pensione già a carico dell'ENPALS corrispondente alle anzianità maturate dopo il 31.12.1992 (c.d. quota B), dovesse invece applicarsi il limite massimo della retribuzione pensionabile previsto dalla disciplina richiamata. La resistente ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso, anche per intervenuto giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di improcedibilità, rilevando che il ricorso era stato ritualmente rinotificato dopo il trasferimento dello studio del difensore della controricorrente. Ha però accolto l'eccezione di inammissibilità per tardività: la sentenza impugnata risultava notificata via PEC al procuratore domiciliatario dell'ente il 6.3.2019, mentre la notifica del ricorso per cassazione era stata avviata solo il 5.8.2019, oltre il termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'ente alle spese e con l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma invocata per sostenere l'applicazione del massimale di retribuzione pensionabile nella liquidazione della quota di pensione ex ENPALS; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.
norma richiamata nel motivo di ricorso insieme all'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971; non viene interpretata nel merito per la preclusione processuale.
stabilisce il termine breve per proporre ricorso per cassazione; la Corte lo applica ritenendo tardiva l'impugnazione notificata oltre i sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente, in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Cass. S.U. n. 14594 del 2016
richiamata per ritenere corretta la rinotifica del ricorso dopo il rilievo del trasferimento dello studio del difensore della controricorrente.
Massime di principio
- L'impugnazione per cassazione è inammissibile se proposta oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata al procuratore domiciliatario della parte soccombente.
- La rituale rinotifica del ricorso a seguito del mutamento di indirizzo del difensore della controparte può escludere l'improcedibilità, ma non sana l'eventuale tardività originaria dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice deve provvedere sulle spese e dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
- Le questioni di merito sulla corretta applicazione di norme previdenziali restano assorbite se l'impugnazione è preclusa da un vizio processuale di tardività.
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