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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17261/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale dei giornalisti di ottenere dalla società radiotelevisiva il versamento di contributi previdenziali sulle posizioni di dieci lavoratori formalmente inquadrati come programmisti-registi e addetti alla trasmissione "Mi Manda Rai Tre", ritenuti invece dall'ente svolgere attività di natura giornalistica. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Roma ha escluso l'obbligo contributivo verso l'INPGI, ritenendo che le mansioni concretamente svolte non integrassero la qualifica di giornalista: i lavoratori non avevano autonomia nella scelta degli argomenti, la scaletta era predisposta dagli autori, le scelte su musiche e testi non valevano a realizzare la mediazione intellettuale tipica del giornalista e le proposte di modifica erano vagliate dagli autori, non dal programmista-regista. Con il ricorso per cassazione l'INPGI ha dedotto violazione degli artt. 1 e 32 della L. n. 69/1963, dell'art. 2575 c.c., dell'art. 1 L. n. 633/1941, dell'art. 1 dei CCNL giornalistici e della declaratoria contrattuale del programmista-regista, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la definizione della prestazione giornalistica andasse ricavata dall'intero complesso normativo e non dalla sola disciplina contrattuale. La Corte ha ritenuto infondato il motivo perché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i principi consolidati sulla distinzione tra giornalista e programmista-regista, svolgendo un accertamento di fatto coerente con tali criteri e negando in concreto la natura giornalistica delle prestazioni, con conseguente insussistenza del presupposto per i contributi richiesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPGI. Ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avesse correttamente applicato i principi di diritto in materia di qualifica giornalistica, valorizzando l'assenza, nelle prestazioni esaminate, del quid pluris richiesto per il giornalista, cioè raccolta, commento ed elaborazione autonoma di notizie con funzione di mediazione intellettuale tra fatto e pubblico. Poiché tale accertamento ha escluso la natura giornalistica dei rapporti dei programmisti-registi coinvolti, è stata confermata la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI per i contributi. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore della RAI e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    è stato usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di norme di diritto.

  • art. 380 bis1, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per indicare il termine assegnato al Collegio per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 1, L. 3 febbraio 1963, n. 69

    richiamato dal ricorrente come norma definitoria della professione giornalistica.

  • art. 32, L. 3 febbraio 1963, n. 69

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1 della stessa legge per sostenere la qualificazione giornalistica.

  • art. 2575 c.c.

    invocato dal ricorrente nel motivo di ricorso, in collegamento con la disciplina della prestazione giornalistica.

  • art. 1, L. 22 aprile 1941, n. 633

    richiamato dal ricorrente a sostegno della definizione normativa dell'attività giornalistica.

  • art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 1° ottobre 1995 e del 1° marzo 2001

    invocato per la disciplina contrattuale della qualifica giornalistica.

  • declaratoria contrattuale "programmista-regista" del contratto collettivo dei dipendenti RAI del 9 maggio 1990 e successivi rinnovi

    richiamata per sostenere la riconducibilità delle mansioni alla figura professionale contrattuale del programmista-regista.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sull'onere della prova, ma il ricorso è stato ritenuto infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata come norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Per qualificare come giornalistica una prestazione lavorativa non basta il nomen iuris o l'inquadramento formale: occorre verificare in concreto la presenza di un quid pluris consistente nella raccolta, selezione, valutazione, commento ed elaborazione di notizie destinate alla comunicazione al pubblico.
  • La figura del giornalista si distingue da altre professionalità intellettuali perché svolge una funzione di mediazione intellettuale tra il fatto e la diffusione della sua conoscenza, con apporto soggettivo e creativo.
  • Per accertare la natura giornalistica rilevano l'autonomia nella scelta e nell'elaborazione delle notizie, la continuità o periodicità del servizio, nonché l'attualità e tempestività dell'informazione.
  • Quando il giudice di merito applica correttamente i criteri giuridici di distinzione tra qualifiche professionali e trae da essi un coerente accertamento fattuale, la censura in cassazione non può tradursi in una mera diversa lettura del fatto.
  • Se manca il presupposto sostanziale della natura giornalistica della prestazione, viene meno anche il titolo per pretendere contributi previdenziali all'ente di categoria competente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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