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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24404/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall’applicazione, da parte della Cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un iscritto, previsto dall’art. 22 del regolamento dell’ente e prorogato con successive delibere. Il pensionato aveva chiesto accertarsi l’illegittimità della trattenuta e la restituzione delle somme indebitamente prelevate; il giudice di merito aveva accolto la domanda di ripetizione, limitandola però ai ratei non prescritti, applicando la prescrizione decennale. In cassazione la Cassa ha dedotto: (1) violazione della normativa sulle Casse privatizzate e del principio del pro rata, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà in forza dell’autonomia regolamentare e della disciplina sopravvenuta; (2) errata mancata applicazione del contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), del d.l. 201/2011; (3) erronea applicazione della prescrizione decennale, con pretesa applicazione del termine quinquennale previsto per i ratei pensionistici e le relative differenze.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e comunque lo considera infondato nel merito, confermando l’impostazione della sentenza impugnata: il contributo di solidarietà disposto dalla Cassa è illegittimo perché introduce una trattenuta su pensioni già maturate senza una base legale primaria, in violazione della riserva di legge ex art. 23 Cost.; non è applicabile, per giustificare tale trattenuta, il contributo di solidarietà di fonte legislativa previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011, che ha natura diversa e presupposti propri; quanto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, il diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale prevista per i ratei pensionistici o per la riliquidazione di prestazioni dovute. La Corte condanna inoltre la ricorrente alle spese e a due ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., una in favore della controparte e una in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 22 del Regolamento dell'ente previdenziale

    La previsione regolamentare che introduce un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici è ritenuta illegittima perché non può derogare a norme primarie e non basta a fondare il prelievo patrimoniale.

  • art. 1 e 2 D.Lgs. 509/1994

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l’autonomia delle Casse privatizzate; la Corte ribadisce che tale autonomia non consente di introdurre prelievi privi di base legale.

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    La modifica del 2006 e la successiva interpretazione autentica del 2013 attenuano il principio del pro rata per gli interventi futuri, ma non legittimano trattenute su pensioni già maturate in assenza di legge.

  • art. 1, comma 763, L. 296/2006

    È richiamato come norma che ha modificato la disciplina del pro rata e ampliato gli interventi delle Casse, ma sempre nel rispetto della legge e dei limiti di fonte primaria.

  • art. 1, comma 488, L. 147/2013

    Interpretazione autentica che chiarisce la portata della riforma del 2006: gli atti già adottati possono restare efficaci solo se conformi alla legge e finalizzati all’equilibrio di lungo termine.

  • art. 24, comma 24, d.l. 201/2011

    La norma è di fonte legislativa ed eccezionale; il contributo ivi previsto è istituto diverso dal contributo regolamentare della Cassa e non ne legittima l’applicazione.

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. 201/2011

    Prevede un contributo di solidarietà biennale con presupposti e natura propri, non sovrapponibile alla trattenuta regolamentare impugnata.

  • art. 23 Cost.

    La Corte afferma che la trattenuta è una prestazione patrimoniale imposta, consentita solo in presenza di una base legale primaria.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel dibattito sulla ragionevolezza e sull’eguaglianza, ma non idoneo a superare il vincolo della riserva di legge.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato quanto alla tutela previdenziale, ma non tale da consentire prelievi regolamentari privi di base legislativa.

  • art. 115 c.p.c.

    Censurato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 2946 c.c.

    La ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei periodici non si applica alla ripetizione di una trattenuta illegittima e autonoma rispetto alla prestazione pensionistica.

  • art. 19, comma 3, L. 21/1986

    Invocato per sostenere una prescrizione breve del diritto alle prestazioni della Cassa, ma ritenuto non pertinente alla domanda di ripetizione delle trattenute illegittime.

  • art. 47-bis d.P.R. 639/1970

    Si applica ai ratei arretrati e alle riliquidazioni di trattamenti pensionistici, non all’indebita trattenuta per contributo di solidarietà.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente a una somma in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende per la definizione conforme alla proposta non accettata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione richiama la disciplina della proposta definitoria accelerata e le conseguenze economiche della sua mancata accettazione.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con fonte regolamentare, contributi o trattenute sui trattamenti pensionistici già maturati in assenza di una specifica base legale primaria, poiché tali prelievi integrano prestazioni patrimoniali imposte riservate alla legge.
  • Il principio del pro rata, pur attenuato dalle riforme successive per gli interventi futuri sulle prestazioni, continua a operare con rigore per i trattamenti già maturati prima della riforma, e non consente di giustificare prelievi autonomi sui pensionamenti consolidati.
  • Un contributo di solidarietà istituito da una cassa professionale e una misura di solidarietà prevista direttamente dalla legge sono istituti diversi per natura, funzione e presupposti: la seconda non può essere invocata per sanare la prima.
  • La ripetizione delle somme indebitamente trattenute su una pensione non segue la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici dovuti o delle riliquidazioni, ma la prescrizione ordinaria decennale, perché il credito restitutorio è autonomo rispetto al diritto alla prestazione pensionistica.
  • Le norme sulla prescrizione breve dei ratei pensionistici si applicano solo quando si controverte su ratei dovuti e liquidabili come tali, non quando si chiede la restituzione di somme sottratte in forza di un prelievo illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizioneNullità

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