Cassazione Civile, Ordinanza n. 31396/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza nei confronti di una società che, secondo l'Ufficio, presentava una contabilità inattendibile per mancata redazione del dettaglio di magazzino e per plurimi rilievi su ricavi non dichiarati, omessa fatturazione/registrazione, acquisti senza fattura e ritenute su compensi a lavoratori non regolarmente assunti. Sulla base anche di indagini finanziarie e dell'istanza di adesione rimasta infruttuosa, l'Agenzia notificava un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e ritenute. Dopo un primo contenzioso in cui la Corte di cassazione aveva già cassato con rinvio una precedente decisione per difetto di esame analitico della prova contraria, la CTR del Lazio in sede di rinvio rigettava nuovamente l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il secondo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice regionale si fosse limitato a elencare i documenti prodotti senza una vera valutazione comparativa delle prove; con il primo deduceva la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., lamentando che la CTR non si fosse attenuta ai principi già fissati dalla Corte di cassazione e avesse indebitamente ritenuto provate, con il solo libro giornale e documentazione contabile ritenuta insufficiente, varie movimentazioni bancarie della società e di conti personali, tra cui prelievi/versamenti cassa-banca, restituzioni di finanziamenti soci e somme giustificate come spese di ristrutturazione immobiliari.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, escludendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione meramente apparente o da violazione del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha invece accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, ritenendo che il giudice di rinvio non avesse correttamente applicato i principi sulla prova contraria rispetto alla presunzione derivante dalle indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973, poiché per alcuni movimenti significativi aveva attribuito valore decisivo a mere annotazioni del libro giornale o aveva reso una valutazione non sufficientemente chiara e completa su prelevamenti e accreditamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, anche per le spese.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la motivazione della CTR non è stata ritenuta mancante o incomprensibile, avendo il giudice esposto quadro normativo e ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione dell'art. 384 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il nuovo perimetro del vizio di motivazione: non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà, restando solo il controllo sul "minimo costituzionale".
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione; la Corte ha ritenuto non corretto il loro assolvimento per alcuni profili di prova bancaria.
Le movimentazioni bancarie costituiscono presunzione relativa di ricavi sia per versamenti sia per prelevamenti; il contribuente deve fornire prova specifica contraria su tempi, importi, contesto e finalità delle operazioni.
L'onere della prova della giustificazione delle movimentazioni bancarie grava sul contribuente, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova.
Le annotazioni del libro giornale non fanno piena prova della veridicità dei dati e non possono, da sole, dimostrare l'effettività dei costi o la giustificazione dei movimenti.
art. 75, comma 6, d.P.R. 917/1986
La sua abrogazione non comporta automatica deducibilità dei costi non registrati; resta necessario provarne l'effettivo sostenimento.
È richiamato quale norma che ha abrogato il precedente divieto di dedurre costi non regolarmente registrati, senza però eliminare l'onere probatorio sull'effettività del costo.
art. 111, comma 6, Cost.
Viene richiamato per delimitare il controllo di legittimità sul minimo costituzionale della motivazione.
Massime di principio
- In tema di motivazione della sentenza, il vizio deducibile in cassazione non coincide con la mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa, ma sussiste solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
- Nell'accertamento fondato su indagini bancarie, i versamenti e i prelevamenti su conto corrente operano come presunzione relativa di ricavi; il contribuente può superarla solo con prova specifica, concreta e riferita alle singole operazioni contestate.
- La prova contraria alle presunzioni fiscali non può essere affidata al solo richiamo a scritture interne o al libro giornale, se tali documenti non sono sorretti da elementi originari e controllabili idonei a dimostrare l'effettiva provenienza o destinazione delle somme.
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve dare puntuale attuazione ai principi di diritto fissati dalla Cassazione e deve esaminare analiticamente le prove con riferimento a tempi, importi e contesto delle movimentazioni bancarie, senza limitarsi ad affermazioni generiche.
- L'abrogazione della norma che vietava la deduzione di costi non registrati non comporta la loro automatica deducibilità: resta fermo l'onere dell'imprenditore di provare l'effettivo sostenimento del costo.
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