Cassazione Civile, Ordinanza n. 15889/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazioni IVA, relativa all'anno d'imposta 2001 e riferita a un importo di IVA, oltre interessi e sanzioni. La società contribuente ha impugnato l'atto dinanzi ai giudici tributari, ottenendo inizialmente accoglimento in primo grado; dopo alterne decisioni di appello e rinvio, la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque incomprensibile; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avesse considerato i trasferimenti di saldi attivi e passivi e i versamenti effettuati in regime di IVA di gruppo; 3) violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione della cartella, per avere l'Ufficio e poi la CTR valorizzato spiegazioni fornite solo in giudizio; 4) violazione della disciplina dell'IVA di gruppo, assumendo che il giudice avesse illegittimamente separato IVA della controllante e IVA del gruppo; 5) violazione della disciplina del controllo automatizzato e delle norme sul contenuto degli atti impugnabili, con critica all'idea che il controllo si basi soltanto sui dati dichiarati dal contribuente e possa comunque prescindere dal principio di capacità contributiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha chiarito che, nella disciplina ratione temporis applicabile, l'IVA di gruppo non determina un soggetto passivo unitario: ciascuna società conserva la propria individualità e autonomia, compresa la controllante, sicché i versamenti riferibili alla controllante devono essere distinti da quelli delle controllate. Ha inoltre affermato che il controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 si basa sui dati forniti dal contribuente e sugli elementi desumibili dalla dichiarazione e dagli archivi, non integra una vera rettifica accertativa ma una liquidazione ai fini della riscossione; perciò la cartella può essere motivata con il richiamo alla dichiarazione e le difese svolte dall'Ufficio in giudizio costituiscono mere deduzioni ammissibili. La motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente al minimo costituzionale; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro valutazioni e non contro un fatto storico omesso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi e raggiunge il minimo costituzionale; non occorre una trattazione analitica di tutti gli argomenti delle parti.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto attiene alla nullità della sentenza per motivazione mancante o solo apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mera valutazione delle risultanze o delle argomentazioni del giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente come parametro del divieto di integrazione postuma della motivazione dell'atto impositivo.
Richiamato dalla ricorrente nel censurare l'integrazione della motivazione della cartella e il contenuto dell'appello/procedimento tributario.
"i versamenti ... siano fatti ... per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili"
Nella versione applicabile, la disciplina dell'IVA di gruppo consente una liquidazione unitaria dei saldi ma non crea un unico soggetto passivo: ciascuna società conserva la propria individualità e responsabilità.
Il controllo automatizzato si svolge sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dagli archivi dell'anagrafe tributaria; mira a correggere errori materiali o di calcolo e a verificare la tempestività dei versamenti, senza costituire vera rettifica accertativa.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'impugnabilità della cartella e alla dedotta integrazione tardiva della motivazione.
Richiamato dalla CTR come riferimento generale al controllo automatizzato sulle dichiarazioni; la Cassazione precisa che per l'IVA la norma corrispondente è l'art. 54-bis d.P.R. 633/1972.
art. 60, quinto comma, d.P.R. 633/1972
L'imposta non versata risultante dalla dichiarazione annuale è iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo, con interessi e soprattassa, e la stessa procedura vale per la maggiore imposta derivante da correzione di errori materiali o di calcolo.
art. 11 Direttiva 2006/112/CE
Viene richiamata per evidenziare che l'ordinamento unionale consente, ma non impone automaticamente, la considerazione come unico soggetto passivo delle entità giuridicamente indipendenti strettamente collegate; la disciplina interna applicabile al caso non aveva ancora recepito tale impostazione pienamente unitaria.
Massime di principio
- Nel regime dell'IVA di gruppo disciplinato ratione temporis dall'art. 73 d.P.R. n. 633/1972, la controllante effettua una liquidazione cumulativa dei saldi, ma non si realizza un soggetto passivo unico: restano distinte le posizioni delle singole società, anche ai fini degli obblighi di versamento e della relativa responsabilità.
- Il controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 è un controllo cartolare fondato sui dati dichiarati dal contribuente e sugli elementi già disponibili all'Amministrazione; esso non integra una rettifica accertativa, ma una liquidazione funzionale alla riscossione.
- La cartella emessa all'esito del controllo automatizzato può essere motivata mediante il mero richiamo alla dichiarazione, perché il contribuente è già in grado di conoscere il presupposto della pretesa; non è necessaria una motivazione analitica propria degli atti di accertamento.
- Le deduzioni difensive dell'Amministrazione rese nel giudizio di impugnazione della cartella non costituiscono integrazione illegittima della motivazione dell'atto, quando la pretesa derivi da liquidazione automatizzata fondata sui dati dichiarativi.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o delle argomentazioni del giudice di merito: deve indicare uno specifico fatto storico decisivo, effettivamente discusso e non esaminato.
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