Sentenza del 18/05/2016 n. 10208 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 8/28/09, depositata l'8 febbraio 2009, che aveva confermato il rigetto del loro ricorso contro una cartella di pagamento relativa all'imposta di successione, emessa per il mancato pagamento rateale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 346/1990. Contestavano: la validità della notifica dell'avviso di liquidazione prodromico, consegnato ad A.M.A. a persona qualificatasi come padre convivente; la possibilità di far valere con l'impugnazione della cartella la nullità della notifica dell'avviso e vizi della liquidazione; la deducibilità di un'ipoteca quale passività ereditaria e la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa oltre il termine triennale; infine, la legittimità costituzionale della disciplina transitoria connessa alla soppressione dell'imposta di successione. La CTR aveva ritenuto rituale o comunque sanata la notifica dell'avviso e, di conseguenza, non più contestabile nel merito la liquidazione mediante impugnazione della cartella, ammessa soltanto per vizi propri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Tutti e quattro i motivi sono stati dichiarati inammissibili: i primi tre cumulavano censure incompatibili di violazione di legge e vizio motivazionale, formulavano quesiti astratti e non autosufficienti e richiamavano documenti senza trascriverne il contenuto essenziale né indicare dove e quando fossero stati prodotti; inoltre, i motivi relativi alle questioni sostanziali non coglievano la ragione della decisione regionale, che aveva escluso l'esame del merito perché l'avviso di liquidazione era definitivo. Anche il quarto motivo, relativo alla questione costituzionale, non era ammissibile: la censura di omessa pronuncia avrebbe dovuto essere prospettata come violazione dell'art. 112 c.p.c. e, comunque, non si confrontava con la ratio decidendi. I contribuenti sono stati condannati, in solido, a rimborsare all'Ufficio le spese processuali, liquidate in euro 10.000, oltre alle spese prenotate a debito. La sentenza impugnata della CTR, che aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, resta quindi ferma.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo è difatti inammissibile anche perchè, in violazione dell'art. 366 bis c.p.c., i quesiti sono svolti in modo astratto, senza alcun riferimento alla concreta fattispecie e alle rationes sulle quali si fonda l'impugnata decisione e quindi senza alcuna specifica critica alle stesse.
Il ricorso per cassazione deve formulare motivi specifici, comprensibili e mirati alle ragioni effettive della decisione; non può lasciare alla Corte il compito di individuare quale censura il ricorrente intendesse proporre.
Il motivo è difatti inammissibile anche perchè, in violazione dell'art. 366 bis c.p.c., i quesiti sono svolti in modo astratto, senza alcun riferimento alla concreta fattispecie e alle rationes sulle quali si fonda l'impugnata decisione e quindi senza alcuna specifica critica alle stesse.
Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, il quesito deve essere concreto e confrontarsi con la ratio decidendi: quesiti generali o scollegati dalla decisione non soddisfano il requisito e rendono inammissibile il motivo.
Secondo la Corte, la denuncia di omessa pronuncia deve essere formulata come error in procedendo, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c.; non è sufficiente presentarla come vizio di motivazione.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 38
La disposizione è indicata quale base della dilazione del pagamento dell'imposta di successione; la Corte non esamina nel merito questioni sulla dilazione, perché il ricorso è definito per inammissibilità.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 23, comma 4
La norma è richiamata dai contribuenti in relazione al termine triennale per la dichiarazione integrativa e alla deduzione di passività ereditarie, ma la Corte non decide tali questioni sostanziali, ritenendole non esaminabili per l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 30, comma 5
La disposizione è richiamata dai contribuenti nel confronto sui termini per integrare la dichiarazione di successione; non è oggetto di una decisione di merito della Corte.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, comma 1
La norma è menzionata nei quesiti relativi ai termini per la dichiarazione di successione, ma la Corte non ne interpreta il contenuto, poiché le censure sono inammissibili.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 35, comma 3
La disposizione è citata dai ricorrenti nel prospettare un confronto tra termini di integrazione della dichiarazione; la Corte non decide la questione sostanziale.
D.Lgs. 11 settembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3
La norma è invocata dai contribuenti sul rapporto tra impugnazione della cartella e vizi dell'atto presupposto. La decisione conferma, nel caso concreto, che una cartella relativa a un atto presupposto divenuto definitivo non consente di riaprire il merito della liquidazione e può essere contestata per vizi propri.
La validità della notifica dell'avviso consegnato a persona indicata come padre convivente era stata riconosciuta dalla CTR. La Cassazione non ha riesaminato nel merito la regolarità della notifica, poiché i motivi che la contestavano erano inammissibili.
La norma è richiamata dai ricorrenti per sostenere che, in relazione alla residenza estera del notificando, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita secondo le modalità previste per il destinatario all'estero. La Corte non decide tale questione nel merito.
La disposizione è invocata dai ricorrenti in alternativa all'art. 142 c.p.c. per contestare le modalità di notifica; la Corte non ne valuta l'applicabilità, essendo inammissibili le censure.
I contribuenti li hanno richiamati a sostegno delle contestazioni sulla nullità della notifica e sui suoi effetti. La Corte non ha risolto nel merito tali profili, poiché i relativi motivi erano inammissibili.
Art. 18 della legge n. 241/1990
La norma è invocata dai contribuenti per sostenere che l'Amministrazione dovesse acquisire d'ufficio dati rilevanti sulle passività ereditarie. La Corte non si pronuncia su questa tesi sostanziale.
Art. 6, comma 4, della legge n. 212/2000
La disposizione è richiamata dai contribuenti a sostegno dell'obbligo dell'Amministrazione di acquisire informazioni già disponibili, comprese quelle sulle passività dell'asse ereditario. La Corte non esamina la questione nel merito.
Art. 17, comma 1, della legge n. 383/2001
I contribuenti hanno invocato la disposizione, collegata alla soppressione dell'imposta di successione, per contestare la disparità di trattamento tra eredi. La Corte non valuta la questione costituzionale nel merito, poiché il motivo è inammissibile.
Art. 112 della Costituzione
La norma è citata nel quesito dei contribuenti senza che la Corte affronti una questione costituzionale nel merito; la decisione si fonda sull'inammissibilità della censura.
Art. 3 della Costituzione
I ricorrenti hanno prospettato una disparità di trattamento in relazione ai termini per integrare la dichiarazione e alla disciplina transitoria dell'imposta; la Corte non esamina la legittimità costituzionale, dato il difetto di ammissibilità dei motivi.
Art. 23 della Costituzione
La norma è richiamata dai contribuenti nella questione di costituzionalità sulla disciplina transitoria dell'imposta di successione; la Corte non decide il merito della questione.
Art. 53 della Costituzione
I ricorrenti l'hanno invocato in relazione alla capacità contributiva e alla disparità derivante dai termini e dalla disciplina transitoria. La Corte non esamina la questione costituzionale, perché i motivi sono inammissibili.
Art. 97 della Costituzione
La norma è richiamata dai contribuenti a sostegno della questione costituzionale relativa alla disciplina della dichiarazione integrativa; la Corte non si pronuncia nel merito.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte rileva che la combinazione, nello stesso motivo, di censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, quando formulate in modo antitetico e non chiaramente distinto, può rendere il motivo inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte osserva che la denuncia di omessa pronuncia avrebbe dovuto essere ricondotta al vizio processuale previsto da questa disposizione, in relazione all'art. 112 c.p.c., anziché essere formulata come vizio di motivazione.
Massime di principio
- Quando l'atto presupposto è stato ritualmente notificato, o la sua notifica è stata sanata, e non viene tempestivamente impugnato, esso può diventare definitivo: l'impugnazione della successiva cartella non è normalmente la sede per contestare nuovamente il merito della liquidazione, ma consente di dedurre i vizi propri della cartella.
- Un ricorso per cassazione deve attaccare in modo specifico le ragioni effettive della decisione. Quesiti astratti, censure formulate in modo ambiguo o motivi che non si confrontano con la ratio decidendi possono essere dichiarati inammissibili senza esame del merito.
- Chi richiama documenti a sostegno del ricorso deve riprodurne il contenuto essenziale e indicare in modo preciso dove e quando siano stati prodotti; riferimenti generici a documenti non rendono il ricorso autosufficiente.
- L'omessa pronuncia va dedotta come violazione processuale dell'obbligo di pronunciarsi sulle domande o eccezioni, non semplicemente come motivazione insufficiente o omessa.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze di formulazione, autosufficienza o mancata critica della ratio decidendi, le questioni sostanziali e costituzionali prospettate non vengono decise nel merito.
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