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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25881/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La vicenda nasce da un avviso di accertamento emesso per un periodo d'imposta e successivamente annullato in via definitiva dalla Corte di cassazione con sentenza passata in giudicato. In pendenza del contenzioso l'Ufficio aveva iscritto a ruolo imposte e sanzioni ed emesso due cartelle di pagamento; una di esse era stata poi pagata in parte mediante rateazione e per il residuo mediante definizione agevolata cd. rottamazione. La società aveva quindi chiesto all'Agenzia lo sgravio e il rimborso di tutte le somme versate, sostenendo che il giudicato di annullamento dell'atto presupposto imponesse la restituzione integrale. Poiché l'Ufficio aveva opposto un diniego parziale, la contribuente aveva proposto ricorso, poi dichiarato inammissibile in primo e secondo grado perché qualificato come impugnazione di un atto di autotutela impugnabile solo per vizi propri. In cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme su autotutela e dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, assumendo che la lite riguardasse un diritto al rimborso da giudicato e non un'istanza di autotutela; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato copriva anche la pretesa restitutoria e che l'eventuale effetto della rottamazione avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di legittimità; 3) violazione della disciplina della definizione agevolata di cui alla l. 147/2013, affermando che la rottamazione non muta la natura del debito né produce effetti sul giudizio di merito o sull'obbligo restitutorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la domanda era stata correttamente qualificata come istanza di autotutela: la contribuente, secondo quanto emerge dal testo, non aveva dimostrato che la richiesta avesse ad oggetto un autonomo diritto al rimborso delle somme pagate in esecuzione della cartella, ma piuttosto lo sgravio del ruolo; in tal caso il sindacato giudiziale è limitato ai soli profili di legittimità del rifiuto, senza poter investire la fondatezza della pretesa tributaria. Ha poi esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, reputandoli infondati: non incombeva all'Ufficio l'onere di prospettare nel giudizio di cassazione il pagamento eseguito tramite rottamazione, perché si trattava di fatto idoneo solo a ridurre la pretesa tributaria; inoltre, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente non può ottenere la restituzione delle somme pagate in base alla definizione, poiché ciò equivarrebbe a una revoca non prevista dalla legge della scelta di definizione agevolata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 2 quater, comma 1, d.l. n. 564/1994

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la controversia non attenesse all'autotutela, ma la Corte ha confermato la qualificazione dell'istanza come richiesta di sgravio in autotutela.

  • d.m. n. 37/1997

    richiamato con le norme sull'autotutela, senza che la Corte ne ricavasse una diversa qualificazione della domanda.

  • art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992

    invocato per contestare l'inquadramento della lite; la Corte ribadisce che il sindacato sul diniego di autotutela è limitato ai vizi propri.

  • art. 2909 cod. civ.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato; la Corte esclude che esso imponesse all'Ufficio un onere di eccezione nel giudizio di legittimità per il pagamento intervenuto con rottamazione.

  • art. 1, commi da 618 a 624, l. n. 147 del 2013

    norma sulla definizione agevolata/rottamazione; la Corte ne afferma la rilevanza nel senso che il pagamento effettuato in base alla definizione non è ripetibile dal contribuente, salvo previsione espressa di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il diniego di autotutela dell'Amministrazione è impugnabile nei limiti dei soli vizi propri del rifiuto e in relazione a ragioni di interesse generale che giustificano l'esercizio del potere; non è consentito estendere il giudizio alla fondatezza originaria della pretesa impositiva.
  • La qualificazione della domanda come istanza di autotutela o come autonoma azione di rimborso dipende dal contenuto effettivo dell'istanza proposta dal contribuente; chi contesta tale qualificazione deve confrontarsi con il testo dell'atto e dimostrare concretamente che la richiesta riguardava il rimborso di somme indebitamente versate e non lo sgravio del ruolo.
  • Il giudicato favorevole sul titolo impositivo non impone automaticamente la ripetizione delle somme versate in esecuzione di una definizione agevolata, quando la legge che disciplina la definizione non prevede espressamente la revoca degli effetti della scelta compiuta dal contribuente.
  • In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente non può chiedere la restituzione di quanto pagato per adesione alla procedura, perché ciò equivarrebbe a una revoca ex post non contemplata dalla disciplina speciale.
  • Il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile non può essere invocato per imporre alla controparte l'allegazione di fatti sopravvenuti che incidono solo sulla misura della pretesa e non su questioni che quella parte avesse interesse a far valere nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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