Cassazione Civile, Ordinanza n. 26918/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria, a seguito di accesso mirato presso la sede sociale, aveva contestato a una società in liquidazione l'indebito utilizzo in compensazione di un credito IVA per l'anno 2008 e aveva emesso un atto di recupero notificato prima del decorso dei sessanta giorni dal PVC. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 per mancato rispetto del termine dilatorio e l'assenza di ragioni di particolare e motivata urgenza. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo non idonee a integrare l'urgenza le ragioni addotte dall'Ufficio: la rilevanza penale dei fatti, la pendenza della liquidazione societaria e l'affitto di ramo d'azienda a una nuova società con la medesima compagine sociale. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 12, comma 7, sostenendo che le circostanze accertate integrassero ragioni di urgenza idonee a legittimare la notifica ante tempus; con il secondo ha denunciato la violazione della medesima norma per avere la CTR applicato erroneamente la regola del contraddittorio endoprocedimentale e la c.d. prova di resistenza, assumendo che la società non avesse dedotto specifiche difese che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato rispettato.
La decisione
La Corte ha rigettato il secondo motivo, ritenendolo inammissibile per novità e, comunque, infondato perché, in caso di accesso, il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo previsti dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 operano in modo generalizzato e non è richiesta la prova di resistenza. Ha invece accolto il primo motivo: ha affermato che il giudice di merito deve valutare ex ante la sussistenza di ragioni di particolare e motivata urgenza e che tali ragioni, ove riferite al contribuente e al rapporto tributario, possono derivare anche da reiterate violazioni tributarie penalmente rilevanti e da situazioni idonee a prospettare un pericolo di perdita del credito fiscale. La CTR, secondo la Cassazione, aveva escluso l'urgenza con una valutazione non coerente con tali principi, valorizzando elementi inconferenti o esaminando in modo parcellizzato i fatti (liquidazione e affitto d'azienda senza verificarne la combinazione concreta ai fini del rischio per l'Erario). La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla CTR in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente... l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio di sessanta giorni è regola generale dopo la consegna del PVC; la deroga è ammessa solo in presenza di ragioni di particolare e motivata urgenza, da provare dall'Ufficio e da valutarsi ex ante dal giudice.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
Richiamato per delimitare il contenuto motivazionale dell'atto impositivo ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della pretesa, restando esterni i motivi di urgenza che giustificano la notifica anticipata.
L'onere di allegare e dimostrare le ragioni derogatorie dell'urgenza grava sull'Amministrazione finanziaria.
Richiamato per escludere che, nel caso di specie, operasse una rilevabilità officiosa dei fatti invocati dall'Ufficio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base del ricorso per denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato solo per respingere l'eccezione di inammissibilità, poiché i motivi erano di violazione di legge e non di vizio motivazionale.
Richiamato come norma sulla compensazione fiscale indebitamente utilizzata dalla società.
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
Richiamato quale reato tributario contestato in relazione all'uso di crediti inesistenti in compensazione.
Richiamato come possibile strumento cautelare alternativo menzionato dalla CTR, ma ritenuto inconferente rispetto alla valutazione dell'urgenza.
art. 54-bis, commi 2-bis e 3, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come altro possibile strumento di tutela dell'Ufficio, ma non decisivo per la nozione di urgenza.
art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come ulteriore mezzo di tutela, ritenuto inconferente ai fini della deroga al termine dilatorio.
Richiamato per evidenziare che la messa in liquidazione può derivare da perdita del capitale sociale e non costituisce, di per sé, indice di finalità distrattive.
Richiamato indirettamente in relazione al termine/accertamento IVA e alla disciplina del recupero; il testo fa riferimento alle garanzie procedimentali in materia IVA.
art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato per il principio secondo cui, in caso di accesso, è necessario il processo verbale e decorre il termine per le osservazioni del contribuente.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Richiamato per la legittimazione processuale dell'ex liquidatore dopo la cancellazione della società.
Massime di principio
- Nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera come garanzia generale e la sua violazione comporta invalidità dell'atto salvo che l'Amministrazione provi specifiche ragioni di particolare e motivata urgenza.
- Le ragioni di urgenza che consentono la notifica ante tempus devono essere circostanziate, riferite al contribuente e al rapporto tributario, e vanno valutate con giudizio prognostico ex ante, non sulla base di elementi successivi o di considerazioni astratte.
- L'onere di allegare e dimostrare i fatti integranti l'urgenza derogatoria grava sull'Ufficio, ai sensi della regola generale di riparto dell'onere della prova.
- Per i tributi armonizzati, quando la tutela procedimentale è espressamente assistita da nullità per la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, non è richiesta la prova di resistenza.
- La mera messa in liquidazione della società non è, di per sé, sufficiente a integrare l'urgenza; occorre verificare se, nel concreto, essa si combini con ulteriori circostanze idonee a prospettare un pericolo reale di perdita della garanzia patrimoniale per l'Erario.
- La rilevanza penale di condotte tributarie reiterate può costituire, in astratto, una valida ragione di urgenza, ma il giudice deve verificare se la condotta descritta sia effettivamente idonea, nel caso concreto, a giustificare la deroga al termine dilatorio.
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