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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17086/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo alla deducibilità di spese di sponsorizzazione sostenute in favore di una società sportiva dilettantistica. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 7 e 10 della L. n. 212/2000 e del d.lgs. n. 218/1997, lamentando che l'Ufficio non avesse atteso il decorso dei 90 giorni dalla richiesta di accertamento con adesione, non avesse formulato una proposta e non avesse valorizzato la documentazione prodotta in sede endoprocedimentale. Sempre nel primo motivo ha anche denunciato un vizio di motivazione dell'avviso per omessa considerazione dei documenti depositati nel contraddittorio. Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 446/1997, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché, in sostanza, non coglieva la ratio della decisione di merito, che non aveva negato la prova dei costi, bensì la loro deducibilità. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che le spese di sponsorizzazione entro il limite normativo di euro 200.000 dovessero essere considerate automaticamente inerenti e che il giudice di merito non potesse sindacarne l'inerenza secondo i canoni ordinari.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi. Ha ritenuto il primo infondato nella parte relativa all'accertamento con adesione, richiamando il principio per cui l'istanza del contribuente sospende solo il termine di impugnazione per 90 giorni e non rende inefficace l'avviso; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura di motivazione perché non indicava la decisività dei documenti prodotti. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che per le spese di sponsorizzazione a favore di società sportive dilettantistiche, ricorrendone i presupposti di legge, opera una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza, sicché non può essere negata la deducibilità mediante un ordinario sindacato sull'inerenza; la sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • artt. 7 e 10 L. 212/2000

    sono evocati dalla ricorrente in relazione al contraddittorio endoprocedimentale e alla motivazione dell'atto, ma la censura viene respinta

  • d.lgs. n. 218/1997

    l'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni, senza determinare l'inefficacia dell'avviso; la convocazione del contribuente è facoltà dell'Ufficio, non obbligo

  • art. 5 d.lgs. n. 446/1997

    la censura sulla sua applicazione è dichiarata inammissibile perché non coglie la ratio della decisione di merito

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    invocato per la deducibilità/inerenza dei costi; la Corte accoglie la doglianza perché la disciplina speciale sulle sponsorizzazioni prevale sul sindacato ordinario di inerenza

  • art. 90, comma 8, L. n. 289/2002

    le spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche, entro i limiti e alle condizioni previste, sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non di rappresentanza

  • d.lgs. n. 212/1997

    richiamato nel testo, ma dal contesto sembra trattarsi di un riferimento normativo non centrale rispetto alla decisione

Massime di principio

  • L'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente non rende inefficace l'avviso di accertamento, ma sospende soltanto per 90 giorni il termine per impugnarlo; la convocazione del contribuente da parte dell'Ufficio è facoltà discrezionale e non obbligo.
  • La censura per omessa valutazione di documenti è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico la decisività dei documenti medesimi rispetto alla ratio della decisione impugnata.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una violazione di legge solo apparente.
  • Le spese di sponsorizzazione in favore di società sportive dilettantistiche, quando ricorrono i presupposti dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria; pertanto non possono essere disconosciute facendo ricorso al normale giudizio sull'inerenza tipico dei costi ordinari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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