Cassazione Civile, Ordinanza n. 24677/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita proposta dalla società tramite procedura DOCFA per un immobile destinato alla produzione di energia da biomasse. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendolo carente di motivazione. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 3 della L. n. 241/1990, in relazione all'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004 e all'art. 2 del d.l. n. 16/1993 conv. in L. n. 75/1993, sostenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché emesso all'esito di procedura DOCFA. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha disatteso l'eccezione preliminare di inammissibilità e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato la decisione della CTR, ritenendo che nel caso concreto l'Ufficio avesse disatteso gli elementi di fatto forniti dalla contribuente nel DOCFA e avesse fondato la rettifica su un presupposto diverso, ossia la potenza nominale dell'impianto anziché la consistenza immobiliare; perciò l'avviso avrebbe richiesto una motivazione più approfondita, idonea a spiegare le differenze riscontrate e a delimitare l'oggetto del contenzioso. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi
richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
richiamato nel confronto tra riclassamento su iniziativa dell'ufficio e procedura DOCFA
art. 2 d.l. n. 16/1993, conv. in L. n. 75/1993
richiamato nel quadro normativo del classamento catastale
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile alla P.A. soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio recepisce i dati oggettivi forniti dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica della classe o del valore del bene.
- Se l'Ufficio, pur in presenza di procedura DOCFA, disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e fonda la rettifica su presupposti diversi, la motivazione dell'avviso deve essere più analitica, perché deve evidenziare le differenze riscontrate e consentire al contribuente un'effettiva difesa.
- La funzione della motivazione, nei procedimenti catastali, è anche quella di delimitare l'oggetto del contenzioso; quando l'atto muta il presupposto fattuale della stima, la motivazione standard non basta.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione è infondata se l'atto contiene gli elementi necessari a consentire alla Corte la piena cognizione della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24665/2022 del 11/08/2022
- ordinanza_civile · 11 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24666/2022 del 11/08/2022
- ordinanza_civile · 11 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24667/2022 del 11/08/2022
- ordinanza_civile · 11 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24668/2022 del 11/08/2022
- ordinanza_civile · 11 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24669/2022 del 11/08/2022
- ordinanza_civile · 11 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24670/2022 del 11/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →