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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24677/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita proposta dalla società tramite procedura DOCFA per un immobile destinato alla produzione di energia da biomasse. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendolo carente di motivazione. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 7 della L. n. 212/2000 e 3 della L. n. 241/1990, in relazione all'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004 e all'art. 2 del d.l. n. 16/1993 conv. in L. n. 75/1993, sostenendo che l'avviso fosse sufficientemente motivato perché emesso all'esito di procedura DOCFA. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha disatteso l'eccezione preliminare di inammissibilità e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato la decisione della CTR, ritenendo che nel caso concreto l'Ufficio avesse disatteso gli elementi di fatto forniti dalla contribuente nel DOCFA e avesse fondato la rettifica su un presupposto diverso, ossia la potenza nominale dell'impianto anziché la consistenza immobiliare; perciò l'avviso avrebbe richiesto una motivazione più approfondita, idonea a spiegare le differenze riscontrate e a delimitare l'oggetto del contenzioso. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di attribuzione della rendita catastale mediante procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando l'Ufficio recepisce i dati oggettivi forniti dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica della classe o del valore del bene.
  • Se l'Ufficio, pur in presenza di procedura DOCFA, disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente e fonda la rettifica su presupposti diversi, la motivazione dell'avviso deve essere più analitica, perché deve evidenziare le differenze riscontrate e consentire al contribuente un'effettiva difesa.
  • La funzione della motivazione, nei procedimenti catastali, è anche quella di delimitare l'oggetto del contenzioso; quando l'atto muta il presupposto fattuale della stima, la motivazione standard non basta.
  • L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione è infondata se l'atto contiene gli elementi necessari a consentire alla Corte la piena cognizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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