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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24174/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR Umbria che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi al 2008, con i quali l'Agenzia aveva recuperato a tassazione presunti ricavi non dichiarati e imputato maggiori redditi di partecipazione ai soci. In cassazione i ricorrenti deducevano: (i) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e mancata riunione dei giudizi (artt. 14 e 29 d.lgs. n. 546/92), pagando che il giudizio riguardava posizioni inscindibili; (ii) errata applicazione della normativa sulle "società di comodo", sostenendo che la presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo non fosse obbligatoria e che avevano già documentato in giudizio la sussistenza di situazioni oggettive che giustificavano il mancato raggiungimento dei ricavi minimi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto infondato il vizio di contraddittorio: il giudizio sull'avviso emesso alla società ha visto partecipare fin dal primo grado anche il socio e quindi l'unitarietà dell'accertamento e la presenza dei litisconsorti necessari erano garantite. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della censura, rilevando che la CTR aveva accertato la non operatività della società sulla base di elementi di fatto oggettivi (natura dei terreni, locazione dei fabbricati al socio per dieci mesi l'anno, sfruttamento agricolo effettivo limitato a due mesi, ricavi dall'agriturismo significativi) e non in base alla mera applicazione della soglia di ricavi ex art. 30. La Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia UE in relazione al diritto IVA, poiché la ricostruzione di non operatività era fondata su elementi concreti. È stata altresì dichiarata inammissibile la richiesta di rideterminazione delle sanzioni introdotta tardivamente. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di giudizio pari a euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito e ad ulteriori obblighi contributivi previsti dall'art.13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Ha valore integrativo del contraddittorio: in accertamenti tributari che coinvolgono società e soci (società di persone) va garantita la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari o comunque l'unitarietà dell'accertamento; se tutti i soggetti sono parte del processo l'esigenza è soddisfatta.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 29

    Prevede la possibilità di riunione dei giudizi; utile a coordinare più ricorsi connessi, ma non necessaria quando tutti i soggetti interessati partecipino comunque allo stesso giudizio, come è avvenuto nel caso.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Fondamento per censurare la sentenza per violazione delle norme sul contraddittorio; però la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla valutazione che i soggetti erano presenti nel giudizio di merito.

  • legge n. 724 del 1994, art. 30 (comma 1 e comma 4-bis)

    Disciplina le "società di comodo" con soglie minime di ricavi/proventi; la Corte conferma che l'istituto ha finalità antielusive e deterrenti, ma l'accertamento di non operatività può fondarsi su elementi oggettivi concreti anche indipendentemente dalla mera applicazione della soglia; l'istanza di interpello disapplicativo è facoltativa e non sostituisce la possibilità di fornire in giudizio la prova della reale operatività.

  • art. 2135 c.c.

    Riferito per la nozione di attività agricola e alla valutazione della marginalità del reddito connesso all'agriturismo rispetto ai redditi dei terreni; la Corte ha ritenuto che i redditi dall'agriturismo non fossero marginali rispetto ai redditi agricoli.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 5

    Principio di imputazione automatica dei redditi delle società di persone ai soci in proporzione di partecipazione: l'accertamento societario incide automaticamente sulle posizioni dei soci, giustificando l'unitarietà dell'accertamento.

  • d.lgs. n. 158 del 2015

    Norma sulla determinazione delle sanzioni; la Corte ha escluso la rideterminazione delle sanzioni perché la relativa istanza era stata proposta tardivamente in memoria e non nel ricorso per cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater

    Prevede meccanismi contributivi/processuali accessori da applicare in caso di soccombenza: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per ulteriori versamenti da parte dei ricorrenti.

  • Sentenza della Corte di Giustizia UE C-341/22 (Feudi di San Gregorio)

    La sentenza CJEU ha rilevato profili di incompatibilità della disciplina italiana della società di comodo con la Direttiva IVA in materia di diritto alla detrazione; tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto il richiamo ininfluente nel caso concreto, poiché l'accertamento di non operatività era basato su elementi fattuali indipendenti dall'applicazione della soglia IVA.

Massime di principio

  • Nei casi di accertamento tributario su società di persone l'accertamento societario e la conseguente imputazione ai soci costituiscono materia unitaria: è necessario assicurare la partecipazione dei litisconsorti necessari o comunque che tutti i soggetti interessati siano parte del procedimento per evitare nullità per difetto di contraddittorio.
  • L'istanza di interpello disapplicativo prevista dalla normativa sulle "società di comodo" è facoltativa: la società può comunque documentare in giudizio, con prove, le ragioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi minimi.
  • La verifica della non operatività può fondarsi su elementi di fatto concreti (natura e uso dei beni, modalità di sfruttamento, rilevanza dei ricavi rispetto all'attività agricola) e non dipende esclusivamente dall'applicazione automatica della soglia di ricavi.
  • Le questioni di fatto accertate dal giudice di merito (valutazione probatoria) non sono sindacabili in cassazione se non per profili di violazione di diritto; pertanto in cassazione è difficile ottenere riammissione su valutazioni probatorie non vizianti la legge.
  • Richieste o domande nuove (es. rideterminazione delle sanzioni sulla base di nuove normative) devono essere dedotte nel ricorso per cassazione e non introdotte tardivamente in memoria, altrimenti sono inammissibili.
  • Il rilievo di pronunce comunitarie (Corte di Giustizia) può incidere sul diritto interno solo se la questione comunitaria è rilevante per l'oggetto della disamina; se l'accertamento si basa su elementi fattuali autonomi, il richiamo europeo può risultare inefficace.
  • Quando si contesta un avviso di accertamento societario che automaticamente incide sui soci, è strategico far partecipare al giudizio tutti i soci interessati o richiedere formalmente la riunione dei procedimenti per evitare censure di nullità.

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