Cassazione Civile, Sentenza n. 24149/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Entrambi i ricorsi deducevano, in termini principali, la nullità delle rispettive sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, per carenza di motivazione effettiva e per omesso esame di fatti e prove decisivi. Nel ricorso n.17824/2019 l'Agenzia contestava che la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado che annullava un avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi e utilizzo di fatture inesistenti per l'anno 2009, senza esaminare analiticamente il p.v.c. e gli elementi indiziari posti a fondamento dell'accertamento. Nel ricorso n.12524/2020 la socia della società a ristretta base (Brenna) denunciava analoga carenza motivazionale e l'omesso esame di fatti decisivi (tra cui la percezione di utili extracontabili), nonché altre violazioni processuali e sostanziali richiamate nei motivi successivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi ritenendo che le sentenze impugnate fossero affette da motivazione meramente apparente/assente, in violazione dell'obbligo costituzionale e proces-suale di motivazione (art.111 Cost., art.132 c.p.c. e art.36 d.lgs. 546/1992). Per l'effetto le sentenze della CTR sono cassate limitatamente ai motivi accolti e i procedimenti sono rinviati alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame con valutazione piena e motivata degli elementi di fatto e di prova; i rimanenti motivi sono assorbiti. La Corte ha altresì disposto che la Corte di merito provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (comma 1, n.4)
Invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente o assente; la Corte ha ritenuto sussistente il vizio dedotto e ha cassato le sentenze impugnate.
art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546
Omologo obbligo di motivazione nel processo tributario; la sua violazione integra motivo di cassazione per nullità della decisione.
art. 132 c.p.c. (comma 2, n.4)
Principio processuale sul contenuto della motivazione; la Corte ha richiamato che la mancanza di esplicitazione del percorso logico-giuridico conduce alla nullità della decisione.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale dell'obbligo di motivazione delle sentenze, invocato dalla Corte come parametro per valutare la sufficienza della motivazione delle decisioni impugnate.
artt. 2697, 2727, 2728 cod. civ.
Norme relative all'onere della prova e alle presunzioni; citate nel contesto dell'analisi dell'onere probatorio sulle operazioni ritenute (oggettivamente o soggettivamente) inesistenti.
artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633
Norme in materia di IVA richiamate dall'Agenzia come base normativa per l'accertamento di operazioni inesistenti; la Corte ha richiamato il corretto inquadramento normativo ma ha cassato per carenza motivazionale.
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva) e Direttiva 2002/38/CE
Richiamate nel mezzo dei motivi relativi a questioni comunitarie IVA; la Corte non è entrata nel merito sostanziale dati i vizi motivazionali della sentenza impugnata.
artt. 38 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600
Norme richiamate in relazione agli accessi e alle contestazioni fiscali e alla motivazione degli atti; rilevanza subordinata alla valutazione probatoria che la Corte ha ritenuto non adeguatamente trattata dal giudice di merito.
art. 14 legge 24 dicembre 1993, n.537 (come modificato dall'art.8 d.l. n.16/2012)
Richiamata tra le norme fiscali pertinenti alla materia degli accertamenti e delle sanzioni; ancora una volta non determinante per la decisione di cassazione fondata su carenza motivazionale.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e art. 295 c.p.c.
Norme processuali tributarie e civili richiamate nei motivi incidentali; la Corte ha ritenuto tali questioni assorbite dall'accoglimento del motivo principale di nullità.
Massime di principio
- L'obbligo di motivazione è stringente: il giudice di merito deve esporre il percorso logico-giuridico e valutare concretamente il materiale probatorio; la mera adesione per relationem alle tesi di una parte o il richiamo generico a p.v.c. e avvisi è insufficiente e comporta nullità impugnabile in Cassazione.
- In controversie fiscali su presunte frodi IVA e fatture inesistenti, l'Amministrazione deve fornire un quadro indiziario serio, preciso e concordante; tuttavia il giudice deve analizzare tali elementi nei loro aspetti concreti e motivare perché valgano o non valgano a fondare l'accertamento.
- La prova della coscienza/consapevolezza della frode richiede valutazione distinta a seconda che si tratti di operazioni oggettivamente inesistenti o soggettivamente inesistenti; il giudice deve esplicitare in motivazione come abbia valutato tale elemento.
- La presenza di elementi formali (iscrizione CCIAA, utenze, conti, siti) non esclude di per sé la fittizietà di una società: il giudice deve valutare la sostanza dei rapporti e l'eventuale ruolo di 'filtro' o di partecipazione a sistemi fraudolenti.
- Quando più procedimenti connessi sono pendenti (es. accertamento societario e relativo accertamento verso soci), è opportuna la riunione processuale e la possibile trattazione congiunta per assicurare un esame coordinato della prova; la mancata motivazione ostacola tale confronto e può determinare la cassazione con rinvio.
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