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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24149/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Entrambi i ricorsi deducevano, in termini principali, la nullità delle rispettive sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, per carenza di motivazione effettiva e per omesso esame di fatti e prove decisivi. Nel ricorso n.17824/2019 l'Agenzia contestava che la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado che annullava un avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi e utilizzo di fatture inesistenti per l'anno 2009, senza esaminare analiticamente il p.v.c. e gli elementi indiziari posti a fondamento dell'accertamento. Nel ricorso n.12524/2020 la socia della società a ristretta base (Brenna) denunciava analoga carenza motivazionale e l'omesso esame di fatti decisivi (tra cui la percezione di utili extracontabili), nonché altre violazioni processuali e sostanziali richiamate nei motivi successivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi ritenendo che le sentenze impugnate fossero affette da motivazione meramente apparente/assente, in violazione dell'obbligo costituzionale e proces-suale di motivazione (art.111 Cost., art.132 c.p.c. e art.36 d.lgs. 546/1992). Per l'effetto le sentenze della CTR sono cassate limitatamente ai motivi accolti e i procedimenti sono rinviati alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame con valutazione piena e motivata degli elementi di fatto e di prova; i rimanenti motivi sono assorbiti. La Corte ha altresì disposto che la Corte di merito provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n.4)

    Invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente o assente; la Corte ha ritenuto sussistente il vizio dedotto e ha cassato le sentenze impugnate.

  • art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546

    Omologo obbligo di motivazione nel processo tributario; la sua violazione integra motivo di cassazione per nullità della decisione.

  • art. 132 c.p.c. (comma 2, n.4)

    Principio processuale sul contenuto della motivazione; la Corte ha richiamato che la mancanza di esplicitazione del percorso logico-giuridico conduce alla nullità della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale dell'obbligo di motivazione delle sentenze, invocato dalla Corte come parametro per valutare la sufficienza della motivazione delle decisioni impugnate.

  • artt. 2697, 2727, 2728 cod. civ.

    Norme relative all'onere della prova e alle presunzioni; citate nel contesto dell'analisi dell'onere probatorio sulle operazioni ritenute (oggettivamente o soggettivamente) inesistenti.

  • artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633

    Norme in materia di IVA richiamate dall'Agenzia come base normativa per l'accertamento di operazioni inesistenti; la Corte ha richiamato il corretto inquadramento normativo ma ha cassato per carenza motivazionale.

  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva) e Direttiva 2002/38/CE

    Richiamate nel mezzo dei motivi relativi a questioni comunitarie IVA; la Corte non è entrata nel merito sostanziale dati i vizi motivazionali della sentenza impugnata.

  • artt. 38 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600

    Norme richiamate in relazione agli accessi e alle contestazioni fiscali e alla motivazione degli atti; rilevanza subordinata alla valutazione probatoria che la Corte ha ritenuto non adeguatamente trattata dal giudice di merito.

  • art. 14 legge 24 dicembre 1993, n.537 (come modificato dall'art.8 d.l. n.16/2012)

    Richiamata tra le norme fiscali pertinenti alla materia degli accertamenti e delle sanzioni; ancora una volta non determinante per la decisione di cassazione fondata su carenza motivazionale.

  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e art. 295 c.p.c.

    Norme processuali tributarie e civili richiamate nei motivi incidentali; la Corte ha ritenuto tali questioni assorbite dall'accoglimento del motivo principale di nullità.

Massime di principio

  • L'obbligo di motivazione è stringente: il giudice di merito deve esporre il percorso logico-giuridico e valutare concretamente il materiale probatorio; la mera adesione per relationem alle tesi di una parte o il richiamo generico a p.v.c. e avvisi è insufficiente e comporta nullità impugnabile in Cassazione.
  • In controversie fiscali su presunte frodi IVA e fatture inesistenti, l'Amministrazione deve fornire un quadro indiziario serio, preciso e concordante; tuttavia il giudice deve analizzare tali elementi nei loro aspetti concreti e motivare perché valgano o non valgano a fondare l'accertamento.
  • La prova della coscienza/consapevolezza della frode richiede valutazione distinta a seconda che si tratti di operazioni oggettivamente inesistenti o soggettivamente inesistenti; il giudice deve esplicitare in motivazione come abbia valutato tale elemento.
  • La presenza di elementi formali (iscrizione CCIAA, utenze, conti, siti) non esclude di per sé la fittizietà di una società: il giudice deve valutare la sostanza dei rapporti e l'eventuale ruolo di 'filtro' o di partecipazione a sistemi fraudolenti.
  • Quando più procedimenti connessi sono pendenti (es. accertamento societario e relativo accertamento verso soci), è opportuna la riunione processuale e la possibile trattazione congiunta per assicurare un esame coordinato della prova; la mancata motivazione ostacola tale confronto e può determinare la cassazione con rinvio.

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