Cassazione Civile, Sentenza n. 24160/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La contribuente aveva presentato istanza di voluntary disclosure per gli anni 2009-2013; non avendo completato la procedura (mancata comparizione e mancato pagamento nei termini), l'Agenzia notificò avvisi di accertamento che includevano redditi prodotti in Brasile e già tassati in Brasile. La contribuente impugnò chiedendo il riconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate in Brasile in base alla Convenzione Italia-Brasile contro le doppie imposizioni (artt. 6 e 23 e relative disposizioni), contestando la pretesa dell'Agenzia che l'art.165, comma 8, TUIR impedisca la detrazione in caso di omissione dichiarativa in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione dei giudici di merito che avevano accolto il ricorso della contribuente. La Corte ha ritenuto che la Convenzione Italia-Brasile imponga all'Italia l'obbligo incondizionato di eliminare la doppia imposizione tramite il riconoscimento della detrazione (detto tecnicamente credito d'imposta) per le imposte pagate in Brasile, sino alla quota di imposta italiana attribuibile ai medesimi redditi; tale obbligo internazionale non può essere fatto dipendere da oneri formali interni come l'art.165, comma 8, TUIR. La sentenza ha anche confermato che i canoni di locazione sono soggetti a imposizione esclusiva nello Stato dove sono ubicati gli immobili (Brasile) come interpretato dagli artt. 6 e 23 della Convenzione. Sono state inoltre liquidate le spese a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Brasile contro le doppie imposizioni, resa esecutiva con legge 29/11/1980 n. 844
La Convenzione obbliga l'Italia a evitare la doppia imposizione concedendo una deduzione/ detrazione delle imposte pagate in Brasile, nei limiti della quota di imposta italiana imputabile ai redditi esteri; la parola deduzione è da intendersi tecnicamente come meccanismo del credito d'imposta.
art. 165, commi 1 e 8; art. 169
L'art.165, comma 8, prevede limiti e oneri formali per la detrazione delle imposte estere, ma secondo la Corte non può essere applicato per negare il beneficio previsto da una Convenzione internazionale bilaterale che impone l'obbligo incondizionato di evitare la doppia imposizione. L'art.169 conferisce prevalenza agli accordi internazionali in materia di doppia imposizione salvo norme interne concretamente più favorevoli al contribuente.
Norma richiamata per il principio di prevalenza degli accordi internazionali sulle disposizioni interne in materia tributaria.
Norma richiamata nella fase istruttoria relativa agli inviti a comparire per l'attivazione del procedimento di accertamento con adesione nell'ambito della collaborazione volontaria.
art. 13, comma 1 quater (e comma 1 bis richiamato)
Norme procedurali applicate in ordine al contributo unificato e alle esenzioni/assenze dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.
Richiamato come riferimento alla censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale in sede di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Se esiste una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e lo Stato estero, il diritto convenzionale al riconoscimento della detrazione/credito per le imposte pagate all'estero prevale su eventuali oneri formali previsti dalla normativa interna; lo Stato non può subordinare l'efficacia del trattato al rispetto di formalità interne che comporterebbero la violazione degli obblighi internazionali.
- La locazione di immobili è tassata, secondo la Convenzione Italia-Brasile e l'interpretazione della Corte, nello Stato in cui sono situati gli immobili; pertanto i canoni prodotti in Brasile sono imponibili in Brasile e il relativo prelievo estero va considerato per evitare la doppia imposizione in Italia.
- Il meccanismo pratico per evitare la doppia imposizione previsto dalle Convenzioni è, di norma, il credito d'imposta (detrazione dall'imposta dovuta in Italia) limitato all'ammontare dell'imposta italiana attribuibile ai redditi esteri nella proporzione del loro contributo al reddito complessivo.
- L'art.165 TUIR e le regole sull'emersione dei redditi esteri possono continuare ad applicarsi nei rapporti con Paesi con cui non esiste una Convenzione vincolante; in tal caso gli oneri formali possono incidere sul riconoscimento del credito.
- In pratica, pur riconoscendo la prevalenza della Convenzione, il contribuente deve comunque documentare l'esistenza e l'effettivo pagamento delle imposte estere e, quando possibile, adempiere alle formalità per minimizzare contestazioni amministrative e processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 9 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 24149/2024 del 09/09/2024
- Sentenza civile · 9 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 24155/2024 del 09/09/2024
- Sentenza civile · 9 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 24161/2024 del 09/09/2024
- Sentenza civile · 9 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 24163/2024 del 09/09/2024
- Sentenza civile · 9 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 24174/2024 del 09/09/2024
- Sentenza civile · 9 set 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 24175/2024 del 09/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →