Cassazione Civile, Sentenza n. 24175/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa tributaria relativa all'ICI per l'anno 2008 su alcuni immobili di Bolzano: il Comune aveva emesso avviso di accertamento ritenendo che la base imponibile dovesse essere il valore di mercato delle aree (in ragione della presunta utilizzazione edificatoria e demolizione dei fabbricati), mentre la contribuente sosteneva che dovesse applicarsi la base derivante dalle rendite catastali in quanto i fabbricati non erano stati demoliti. La CTR di secondo grado aveva accolto l'appello di Habitat ritenendo che l'art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992 potesse essere applicato solo se fosse effettivamente iniziata l'utilizzazione edificatoria e che, nel caso di specie, i lavori non erano iniziati; il Comune ha impugnato tale decisione davanti alla Cassazione con cinque motivi di censura (violazioni e false valutazioni di diritto e di fatto).
La decisione
Il procedimento in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in seguito alla transazione stragiudiziale intervenuta tra le parti. Le spese di lite sono state integralmente compensate e la Corte ha precisato che non sussistono i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato (comma 1-bis e 1-quater art. 13 DPR 115/2002) poiché la dichiarazione di inammissibilità per cessazione della materia del contendere evita la valutazione di merito e la caduta delle precedenti pronunce non passate in cosa giudicata.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 5, comma 6
La disposizione, che prevede in certi casi l'imposizione sulla base del valore dell'area anziché sulla rendita catastale del fabbricato, è stata interpretata dalla CTR come applicabile solo quando vi sia un effettivo inizio dell'utilizzazione edificatoria. Nel caso concreto, la mancata demolizione e l'assenza di avvio effettivo dei lavori hanno escluso l'applicabilità del comma 6.
DPR 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 (comma 1-quater e comma 1-bis)
La disciplina sanzionatoria relativa al raddoppio del contributo unificato si applica solo quando il giudizio di cassazione si conclude con integrale conferma della statuizione impugnata o con la normale dichiarazione di inammissibilita'. Non si applica se il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, dato che ciò determina la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti non passate in cosa giudicata.
Principio giurisprudenziale sulla cessazione della materia del contendere (Cassazione: sent. 22972/2004; 10553/2009; 3542/2017 ecc.)
Una transazione intervenuta nel corso del giudizio che elimina l'interesse delle parti alla pronuncia di merito determina l'inammissibilita' del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse; non è necessaria la rinuncia congiunta sulla fondatezza delle posizioni originarie per la cessazione della materia del contendere; la compensazione delle spese può essere disposta se concordata dalle parti.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma (motivi di cassazione)
È la norma che consente la censura in Cassazione per violazione di legge, errata applicazione di norme processuali o vizio di motivazione: i motivi proposti dal Comune sono stati strutturati in riferimento a tale articolo, ma la Corte non ha esaminato il merito essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Se le parti compiono una transazione stragiudiziale che elimina l'interesse a ottenere la pronuncia di merito, il ricorso in Cassazione va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non decide il merito della controversia e comporta normalmente la compensazione delle spese quando le parti lo richiedono o lo prevedono nell'accordo.
- Il meccanismo di raddoppio del contributo unificato non trova applicazione quando il procedimento si estingue per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché ciò cancella le pronunce non passate in cosa giudicata sui cui si baserebbe la verifica della virtuale fondatezza del ricorso.
- In questioni ICI relative alla distinzione tra valore dell'area e rendita catastale del fabbricato (art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992), l'applicazione della norma richiede una valutazione fattuale dell'effettivo avvio dell'utilizzazione edificatoria: titoli amministrativi, richieste di proroga o concessioni possono essere rilevanti, ma non sostituiscono l'accertamento della reale esecuzione dei lavori (es. demolizione o inizio cantierizzazione).
- Per difendere posizioni analoghe in futuro, è opportuno documentare con atti e prove l'effettivo inizio e lo stato di avanzamento dei lavori (verbali di cantiere, comunicazioni di inizio lavori, prove di demolizione) se si intende fondare la tassazione sul valore dell'area.
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