Cassazione Civile, Sentenza n. 24163/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR Umbria che aveva rigettato i ricorsi avverso avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni relativi al 2006: l'Agenzia aveva recuperato a tassazione presunti ricavi non dichiarati della società e imputato maggiori redditi di partecipazione ai soci (25% De Estrada, 75% Masetti). Le censure in cassazione vertevano su (1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio/riunione di giudizio fra procedimenti concernenti la società e i soci (art. 14 e 29 d.lgs. 546/1992) e (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. 724/1994: i ricorrenti sostenevano che l'istanza di interpello disapplicativo non fosse obbligatoria e che la società avesse comunque documentato in giudizio la propria operatività.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Corte rileva che l'unitarietà dell'accertamento nei confronti della società e dei soci impone la presenza di tutti i soggetti interessati nel giudizio; nella vicenda tutti e tre i ricorrenti erano comunque presenti fin dal primo grado, pertanto non vi fu violazione del contraddittorio né nullità. Sul secondo motivo la Corte conferma che la disciplina sulle "società di comodo" ha finalità antisocietaria e deterrente, ma osserva che la CTR non ha applicato meccanicamente la soglia di ricavi: ha accertato la non operatività in concreto sulla base di elementi oggettivi (natura dei terreni per il 70% boschivi, locazione dei fabbricati al socio per 10 mesi, sfruttamento agriturismo solo per 2 mesi con corrispettivo annuo non marginale, autorizzazioni risalenti al 2005). La censura che richiamava la sentenza CJEU C-341/22 è ritenuta inconferente poiché la decisione italiana aveva accertato la non operatività sulla base di fatti concreti, non in base alla sola soglia normativa. È inammissibile anche la richiesta tardiva di rideterminazione delle sanzioni in base al d.lgs. 158/2015. I ricorrenti sono condannati in solido a rifondere le spese processuali all'Agenzia delle entrate (importo liquidato in dispositivo).
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992
Imposizione dell'integrazione del contraddittorio quando sussiste litisconsorzio necessario; possibilità di riunione dei giudizi connessi.
codice di procedura civile
art. 102; art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
Art. 102 richiamato in materia di notificazioni/giurisdizione; art. 360 indica i motivi di cassazione (vizi di diritto) dedotti dai ricorrenti.
legge n. 724 del 1994
art. 30 (completo), art. 30, comma 1; art. 30, comma 4-bis
Disciplina delle "società di comodo": introduzione di standard minimi di ricavi / proventi correlati al valore dei beni aziendali per presumerne la non operatività; comma 4-bis richiamato nella questione dell'istanza di interpello disapplicativo.
Codice civile
Definizione e parametri dell'attività agricola e principio della marginalità del reddito agricolo rispetto ad altre fonti, utilizzato per valutare la reale attività aziendale.
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Unità dell'accertamento per le società di persone: redditi della società si imputano ai soci proporzionalmente alla partecipazione indipendentemente dalla percezione.
d.lgs. n. 158 del 2015
Norme sulla revisione/ridefinizione delle sanzioni: la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rideterminazione per essere stata proposta tardivamente in memoria.
d.P.R. n. 115 del 2002
Riferimento procedurale relativo agli effetti e ai presupposti per il versamento aggiuntivo in materia processuale (richiamato nella parte finale della sentenza).
Giurisprudenza comunitaria
C-341/22 (Feudi di San Gregorio)
La Corte di giustizia ha dichiarato alcune incompatibilità della disciplina italiana delle società di comodo con la Direttiva IVA in tema di detrazione/recupero IVA; nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto il richiamo a tale pronuncia inconferente perché la decisione di merito aveva accertato la non operatività sulla base di elementi concreti e non esclusivamente in base alla soglia di ricavi.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale riguarda una società di persone, esso è unitario e coinvolge automaticamente la società e i soci: sussiste spesso un litisconsorzio necessario che impone l'integrazione del contraddittorio o la riunione dei giudizi per evitare nullità.
- L'istanza di interpello disapplicativo (art. 30 l. 724/1994) è utile ma non l'unico mezzo per superare la presunzione di non operatività: la società può sempre fornire in giudizio prove oggettive e documentali della propria operatività.
- La valutazione della 'non operatività' può fondarsi su elementi di fatto concreti (natura dei terreni, uso dei fabbricati, durata e consistenza dell'attività agrituristica, contratti di locazione, ricavi effettivi): la prova documentale della gestione e dei ricavi è determinante.
- Il richiamo a pronunce della Corte di giustizia che incidono su aspetti specifici (es. IVA) non annulla automaticamente un accertamento nazionale se il giudice ha accertato la non operatività sulla base di fatti concreti piuttosto che sulla sola applicazione della soglia normativa.
- In cassazione non possono essere introdotte tardivamente nuove istanze o domande (es. rideterminazione delle sanzioni) se non dedotte nei motivi principali; le domande nuove presentate solo in memoria rischiano l'inammissibilità.
- In situazioni analoghe è essenziale produrre sin dalle prime fasi processuali documentazione dettagliata (bilanci, fatture, contratti di locazione, registrazioni agriturismo, autorizzazioni, corrispettivi incassati) per dimostrare l'effettiva operatività.
- Se vi sono procedimenti connessi davanti a diverse Commissioni tributarie, conviene attivare subito le procedure di riunione o richiedere formalmente l'integrazione del contraddittorio per evitare rischi di nullità o problemi di giudicato parziale.
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