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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19767/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato un avviso di accertamento IVA relativo al periodo d'imposta 2008, con recupero di euro 90.031,00 per fattura ritenuta soggettivamente inesistente, emessa da una società terza. In primo grado il ricorso era stato accolto per asserita tardività dell'azione accertativa; in appello, invece, la CTR ha ritenuto tempestivo l'accertamento per applicazione del raddoppio dei termini e ha ritenuto provata la fittizietà soggettiva dell'operazione sulla base di plurimi elementi fattuali (stato di abbandono della società emittente, stabilimento non completato, assenza di apparecchiature, macchinari fatiscenti o incompleti, contratto privo di data certa e anteriore all'avvio dell'attività, coincidenza del rappresentante legale delle due società). Con l'unico motivo di ricorso la contribuente ha denunciato omesso esame e valutazione di documenti prodotti, in particolare di un provvedimento penale (indicato in modo non univoco come archiviazione o sentenza di assoluzione) relativo agli stessi fatti, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di specificità, decisività e localizzazione: il ricorso non chiariva quale fosse il provvedimento penale richiamato, non ne produceva il testo e non indicava se e dove fosse stato sottoposto ai giudici di merito. Inoltre, la Corte ha ribadito che il decreto di archiviazione penale non fa stato nel giudizio tributario e può essere diversamente valutato dal giudice tributario; quanto a eventuali sentenze penali non definitive, esse hanno solo valore di indizio o elemento di prova critica e comunque nel caso non risultavano prodotte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della contribuente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della contribuente. Ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità della notificazione del ricorso per cassazione, qualificando la notifica come nulla ma sanata dalla costituzione dell'Agenzia delle entrate. Nel merito ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso perché non specifico, non decisivo e non adeguatamente localizzato, oltre che infondato nella parte in cui pretendeva di attribuire efficacia preclusiva al provvedimento penale richiamato. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma, con conferma del recupero IVA disposto dall'Ufficio. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario, la notificazione del ricorso per cassazione eseguita direttamente dal difensore non è inesistente ma, al più, nulla se non rispettosa del paradigma formale; la nullità è sanabile per costituzione della parte intimata.

  • L. n. 53 del 1994

    la notificazione a cura dell'avvocato richiede la relativa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine; in difetto, la notificazione non segue il modello proprio della notifica a mezzo difensore.

  • art. 408 c.p.p.

    il decreto di archiviazione non determina preclusioni nel giudizio tributario e non impedisce una diversa valutazione e qualificazione dei medesimi fatti da parte del giudice tributario.

  • art. 654 c.p.p.

    i provvedimenti di archiviazione non rientrano tra quelli dotati di autorità di cosa giudicata nei confronti del giudice tributario.

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza di violazione della regola di valutazione della prova è inammissibile se non è specificamente indicato il contenuto della prova dedotta e la sua decisività.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura sulla valutazione delle prove richiede un puntuale riferimento agli atti e ai documenti asseritamente trascurati dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    il motivo di ricorso per cassazione deve indicare con precisione il vizio dedotto, il fatto storico trascurato, la sua decisività e la sua collocazione processuale; altrimenti è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario il decreto di archiviazione penale non fa stato e non impedisce al giudice tributario di accertare autonomamente i fatti e qualificarli diversamente rispetto al procedimento penale.
  • Una sentenza penale non definitiva, anche se riferita ai medesimi fatti, ha valore meramente indiziario e non vincola il giudice tributario.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduca omesso esame di documenti o violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. deve indicare con precisione il documento, il suo contenuto, la sua produzione, la sede processuale in cui è stato introdotto e la sua decisività; in mancanza è inammissibile.
  • La notificazione del ricorso per cassazione nel processo tributario eseguita in modo non perfettamente conforme al modello legale può essere nulla e non inesistente; la costituzione dell'intimato ne determina la sanatoria.
  • In presenza di un accertamento fondato su elementi oggettivi che dimostrano la soggettiva inesistenza dell'operazione, la censura in cassazione non può limitarsi a richiamare genericamente atti penali senza dimostrarne la concreta rilevanza nel giudizio tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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