Cassazione Civile, Sentenza n. 11875/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Campania che aveva respinto l'appello del contribuente (avente ad oggetto accertamento induttivo IRPEF/IRAP per il 2006) dopo aver dichiarato l'appello inammissibile per totale carenza dei motivi. Il ricorrente deduceva molteplici censure: carenza e contraddittorietà di motivazione, omissione di esame della documentazione probatoria prodotta, nullità per mancato contraddittorio e per mancata redazione di verbale di constatazione, vizi dell'accertamento induttivo, violazioni delle norme probatorie (art. 2697 c.c., art. 2729 c.c.), e altre nullità formali e di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché il ricorrente non ha censurato la pronuncia pregiudiziale ed assorbente della CTR che aveva dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992; tale pronuncia in rito, seguendo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha esaurito la potestas decidendi e le successive statuizioni sul merito sono da intendersi obiter dicta. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (euro 2.500,00) e in favore di Equitalia Sud S.p.A. (euro 2.000,00 più 15% rimborso forfettario), oltre esborsi (euro 200,00) e altre accessorie; è stata altresì disposta l'applicazione del contributo unificato secondo l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Norma richiamata con riferimento ai motivi di cassazione; la Corte rileva che i motivi dedotti non superano il vizio procedurale di inammissibilità dell'appello che era stata pronunciata dalla CTR.
art. 53 del d.lgs. n. 546/1992
Norma del processo tributario che impone specificità dei motivi di impugnazione; la CTR ha dichiarato l'appello inammissibile per mancanza di specificità e tale pronuncia è stata ritenuta assorbente dalla Cassazione.
art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il relativo versamento da parte del ricorrente.
Norma processuale richiamata dal ricorrente in sede di censure (sulla valutazione della documentazione/prove), ma non decisiva perché la Corte ha rigettato il ricorso per inammissibilità procedurale.
Citata tra le norme processuali criticate dal ricorrente in relazione all'esame della documentazione; comunque la pronuncia decisiva si fonda sulla mancata censura della pronuncia in rito.
Richiamato dal ricorrente in ordine all'onere di allegazione e valutazione delle prove, ma non esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione per inammissibilità del ricorso.
art. 32 e art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 (e altre norme DPR 600/1973 e DPR 633/1972 richiamate)
Norme tributarie citate dal ricorrente per eccepire nullità dell'atto per violazioni formali e di motivazione e per questioni probatorie; la Corte non è entrata nel merito per la preclusione procedurale.
art. 75 TUIR (d.P.R. n. 917/1986)
Norma fiscale richiamata dal ricorrente in relazione al riconoscimento di costi deducibili; non esaminata nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Norma sull'onere della prova citata dal ricorrente per contestare l'accertamento induttivo; la Corte non ha valutato il merito della censura poiché ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Richiamata dal ricorrente in tema di certezza della prova scritta; anche questa questione non è stata esaminata nel merito dalla Corte per ragioni procedurali.
Massime di principio
- Se in grado di appello il giudice dichiara l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi (art. 53 d.lgs. 546/1992), tale pronuncia è assorbente: chi propone ricorso per cassazione deve espressamente censurarla, altrimenti il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile.
- Nei processi tributari è essenziale specificare e circostanziare i motivi di impugnazione in appello; le censure generiche o sovrabbondanti possono determinare la perdita del diritto di sindacare le questioni di merito nelle fasi successive.
- Quando si impugna un accertamento induttivo è necessario contestare non solo la risultanza finale ma anche la metodologia e la sussistenza delle presunzioni usate dall'Amministrazione (pluralità, gravità, precisione e concordanza); tuttavia tali questioni devono essere correttamente dedotte e specificate in appello per essere esaminate.
- La produzione di documenti e l'allegazione di prove devono essere adeguatamente richiamate e inserite nei motivi di impugnazione: la mera esibizione senza censura specifica dell'atto impugnato può risultare inefficace se l'appello è dichiarato inammissibile.
- Le nullità formali dell'atto impositivo (mancato contraddittorio, mancata redazione di verbale, carenza della motivazione) devono essere contestate in modo chiaro e specifico in appello per evitare che la questione non venga successivamente esaminata per motivi processuali.
- Chi propone ricorso per cassazione deve sempre verificare e censurare le eventuali pronunce pregiudiziali di rito rese dai giudici di merito, poiché il mancato attacco di tali pronunce rende il ricorso per cassazione vulnerabile di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11712/2024 del 02/05/2024
- Sentenza civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11718/2024 del 02/05/2024
- Sentenza civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11754/2024 del 02/05/2024
- Sentenza civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11780/2024 del 02/05/2024
- Sentenza civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11790/2024 del 02/05/2024
- Sentenza civile · 2 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 11791/2024 del 02/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →