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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11790/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il dott. Fabrizio Scarinci, responsabile dell'assistenza fiscale di un CAAF, aveva apposto il visto di conformità su una dichiarazione 730/2015. A seguito del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 l'Agenzia ha ritenuto il visto infedele e la direzione provinciale di Monza e Brianza ha iscritto a ruolo, a carico del professionista, imposta, sanzione e interessi ex art. 39 d.lgs. 241/1997. Scarinci impugnava sostenendo che la competenza per contestare la violazione e per irrogare le relative sanzioni (e, per effetto, procedere alla riscossione) spettava alla direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (cioè del professionista) ai sensi dell'art. 39, comma 2; deduceva inoltre, secondariamente, che la novella normativa (legge n.26/2019) potesse comportare una quantificazione più favorevole della sanzione (favor rei).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che l'art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997 attribuisca alla direzione regionale, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (il professionista che ha rilasciato il visto infedele), la competenza funzionale esclusiva a contestare la violazione e ad irrogare le sanzioni anche quando l'Amministrazione proceda con iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/1973. Pertanto l'iscrizione a ruolo e la cartella notificate dalla direzione provinciale di Monza e Brianza erano affette da nullità per incompetenza. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso per nullità dell'atto. Gli ulteriori motivi (compresa la questione del favor rei legata alla legge n.26/2019) sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    comma 2: "Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore..."

    La Corte interpreta il comma 2 come norma attributiva di competenza funzionale esclusiva alla direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore (il professionista/CAF), anche con riferimento ai casi in cui l'Amministrazione proceda all'iscrizione a ruolo delle somme dovute per il visto infedele.

  • art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (comma 1, lett. a) nella versione successiva a d.lgs. n.175/2014)

    presente nel corpo della sentenza (estratto della norma che prevede la responsabilità in caso di visto di conformità infedele)

    La modifica introdotta dal d.lgs. n.175/2014 amplia le conseguenze della violazione (anche fino al pagamento dell'importo dell'imposta/sanzione/interessi) ma non muta la natura della "violazione" richiamata dal comma 2 né la competenza regionale prevista da quest'ultimo.

  • art. 36-ter DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Norma che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni; il controllo ex art. 36-ter costituisce il presupposto per la comunicazione che rileva ai fini della responsabilità del soggetto che ha apposto il visto infedele, ma non determina di per sé la competenza territoriale dell'ufficio che iscrive a ruolo in luogo della direzione regionale competente.

  • d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (art. 6)

    Ha modificato il comma 1 dell'art. 39 ampliando le conseguenze per il rilascio di visto infedele; la Corte rileva però che tale modifica non ha intaccato la disposizione di competenza del comma 2, che rimane operativa.

  • legge 28 marzo 2019, n. 26 (conversione d.l. 4/2019)

    Richiamata nel ricorso come possibile lex mitior (riduzione della responsabilità del professionista), ma la questione è stata assorbita dalla decisione sulla incompetenza dell'ufficio che ha iscritto a ruolo.

  • decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (art. 13)

    Regolamenta le modalità di presentazione delle dichiarazioni assistite dai CAAF; il richiamo serve a delimitare l'ambito applicativo dell'art. 39 relativo ai visti su dichiarazioni presentate con tali modalità.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dalla disciplina sanzionatoria e dal comma 1-bis dell'art. 39: alcune disposizioni del d.lgs. 472/1997 si applicano, in quanto compatibili, ai casi di violazioni previste dall'art. 39; la Corte osserva che diverse modalità procedurali previste non incidono sulla competenza regionale sancita dal comma 2.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 602

    Regola la riscossione mediante ruolo: le comunicazioni previste dall'art. 39, comma 1, sono titolo per la riscossione mediante ruolo, ma ciò non attribuisce competenza diversa rispetto a quella stabilita dal comma 2 dell'art. 39.

Massime di principio

  • Quando un CAF o un professionista appone un visto di conformità infedele, la competenza a contestare la violazione e ad irrogare le relative sanzioni spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (professionista/CAF), anche se il controllo formale sulla dichiarazione è stato svolto da un ufficio locale competente per il domicilio fiscale del contribuente assistito.
  • Se un atto amministrativo di riscossione (iscrizione a ruolo/cartella) è emanato da un ufficio diverso da quello indicato dalla legge come competente, tale atto è viziato per incompetenza e può essere annullato/nullificato; la deduzione dell'incompetenza va sollevata tempestivamente in giudizio.
  • La modifica legislativa che amplia o altera le conseguenze economiche del rilascio del visto infedele (es. d.lgs. n.175/2014 o successive modifiche) non implica automaticamente una diversa ripartizione della competenza territoriale prevista dall'art. 39, comma 2.
  • Questioni sostanziali come l'applicabilità del favor rei (norma più favorevole) devono essere valutate solo dopo che sia accertata la validità e la competenza dell'atto amministrativo: se l'atto è invalido per incompetenza, le questioni sostanziali possono risultare assorbite.
  • In situazioni analoghe è utile, da parte del professionista/CAF, sollevare immediatamente eccezione di incompetenza territoriale/ funzionale e chiedere che l'Amministrazione trasmetta la pratica alla direzione regionale competente; in mancanza, l'atto emesso dall'ufficio incompetente è impugnabile per nullità.
  • La natura della responsabilità prevista dall'art. 39 presenta elementi sia risarcitori che sanzionatori; questa qualificazione non preclude che la regola di competenza regionale sia applicata quando la norma richiama la violazione prevista dal comma 1.

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