Cassazione Civile, Sentenza n. 11780/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Inoltre, richiamando l'art. 13, comma 1‑quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, ha dato atto che sussistono i presupposti processuali per l'obbligo, a carico della ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, qualora dovuto. Decisione pronunciata in camera di consiglio il 16.04.2024 (Consigliere estensore Vincenzo Picaro)
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.1241/2020 depositata il 24.08.2020. Dalla parte disponibile del provvedimento non risultano riportati i motivi specifici posti a fondamento del ricorso; le parti coinvolte sono eredi, per cui la controversia appare riconducibile a questioni successorie, ma il testo non fornisce dettagli sulle censure svolte in Cassazione
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115
La norma è stata interpretata e applicata per rilevare che, nelle presenti condizioni processuali, sussistono i presupposti per l'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione riguarda la forma/ammissibilità del ricorso e non il merito sostanziale: l'esito comporta l'estinzione del rimedio in Cassazione e la conferma della posizione favorevole della parte resistente
- Spesso l'inammissibilità deriva da carenze formali (termine, motivazione insufficiente, difetti nella procura, mancato rispetto dei requisiti di legge) o da mancato assolvimento di oneri processuali (es. contributo unificato); prima di proporre ricorso è essenziale verificare tutte le condizioni di ammissibilità
- Quando la Corte rileva l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato, il ricorrente deve integrare il pagamento se dovuto; il mancato pagamento può impedire l'ulteriore prosecuzione del gravame
- In controversie tra eredi è importante documentare chiaramente la qualità processuale (legittimazione degli eredi, procura, atti di accettazione ereditaria) e le censure specifiche agli atti impugnati per evitare inammissibilità formali
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile è opportuno valutare con il proprio difensore eventuali rimedi straordinari (es. ricorso per revocazione o istanze di riesame) solo se sussistono specifiche e ammissibili ragioni, ma tali rimedi sono eccezionali
- Per prevenire il rischio di inammissibilità: curare la completezza della motivazione, il rispetto dei termini processuali, la corretta rappresentanza e il pagamento dei contributi dovuti prima della proposizione del ricorso
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