Sentenza del 16/12/2024 n. 32840 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.: la CTR aveva dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere facendo leva sulla sentenza della CTR Puglia n. 111/28/2015, che non era passata in giudicato perché impugnata. La controversia riguardava un avviso di liquidazione INVIM emesso dopo l’avviso di accertamento notificato il 14 febbraio 1995. In primo grado la CTP di Taranto aveva annullato l’avviso, ritenendo che l’importo non considerasse la quota di proprietà del contribuente. In appello l’Agenzia aveva sostenuto, tra l’altro, che l’obbligazione INVIM degli alienanti era solidale. La CTR aveva poi dichiarato estinto il giudizio sul presupposto che un condebitore avesse definito agevolmente la lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato estinto il giudizio. Ha rilevato che la sentenza n. 859/2024 aveva già cassato, con rinvio, la decisione n. 111/28/2015: il condono richiesto da uno degli eredi non si era perfezionato, perché l’Ufficio aveva tempestivamente comunicato il diniego della definizione agevolata, non impugnato dal contribuente. È quindi venuto meno il presupposto dell’estinzione del giudizio. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché rivaluti la complessiva debenza del tributo e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che, per l’INVIM dovuta dal defunto, gli eredi rispondono pro quota e non solidalmente; la solidarietà prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 643/1972 riguarda alienanti e beneficiari del trasferimento nei casi indicati. Non è stata definita in cassazione la debenza finale dell’imposta.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dall’Agenzia, che ha denunciato violazione di legge e un vizio processuale.
Il ricorso ha dedotto che la CTR aveva attribuito effetti decisivi a una pronuncia non passata in giudicato. La cassazione è stata disposta perché il presupposto dell’estinzione è poi risultato smentito dalla sentenza n. 859/2024, che ha accertato il mancato perfezionamento della definizione agevolata.
Art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011
La procedura di definizione agevolata delle liti pendenti prevedeva comunicazioni degli uffici alle commissioni tributarie e agli altri giudici competenti circa la domanda e, successivamente, la regolarità della definizione o l’eventuale diniego. La sola domanda e il pagamento della prima rata non determinavano automaticamente l’estinzione della lite.
Art. 16, comma 8, L. n. 289/2002
La Corte richiama la disposizione in relazione al diniego di definizione agevolata adottato dall’Ufficio e notificato al contribuente e alla CTR. Poiché il diniego non era stato impugnato, la definizione non si era perfezionata e non poteva fondare l’estinzione del giudizio.
In tema di INVIM, gli eredi non rispondono solidalmente dell'imposta dovuta dal dante causa, ma "pro quota", in base alla regola generale di cui all' art. 1295 cod. civ.
Per il debito INVIM del defunto, la regola generale è la ripartizione tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote, salvo un’espressa previsione di solidarietà.
Art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
operando in materia tributaria la solidarietà fra gli eredi solo nei casi espressamente previsti e prevedendo l' art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 la solidarietà per il pagamento del tributo indicato limitata agli "alienanti" e ai "beneficiari del trasferimento di ciascun immobile" (categoria quest'ultima riferita all'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito).
La solidarietà prevista per l’INVIM riguarda gli alienanti e, nei trasferimenti gratuiti, i beneficiari del trasferimento; non si estende automaticamente agli eredi del contribuente deceduto.
Massime di principio
- Una lite tributaria non si estingue per il solo fatto che un coobbligato abbia presentato una domanda di definizione agevolata o pagato una rata: occorre che la procedura si perfezioni secondo la legge applicabile.
- Se l’Amministrazione comunica tempestivamente il diniego della definizione agevolata e il contribuente non lo impugna, la definizione non può essere invocata come causa di estinzione del giudizio.
- Non si può fondare una pronuncia di estinzione su una decisione non definitiva quando il suo presupposto viene successivamente smentito da una pronuncia passata in giudicato.
- In materia di INVIM, gli eredi rispondono normalmente pro quota del debito del defunto; la solidarietà richiede una previsione espressa e, nel caso considerato, riguarda gli alienanti e i beneficiari del trasferimento nei limiti indicati dalla legge.
- La cassazione con rinvio che rimuove una pronuncia di estinzione non decide necessariamente la debenza sostanziale del tributo: questa va rivalutata dal giudice di rinvio.
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