Sentenza del 16/12/2024 n. 32863 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nell’ottobre 2019 MR Collection importò dalla Cina, tramite il CAD Latasped S.r.l. in regime di rappresentanza diretta, due partite di modellini in plastica prodotte e vendute rispettivamente da KCL Industrial Company Limited e Minimax Import Export Co. Ltd. L’Ufficio doganale notificò un avviso di accertamento in rettifica e un atto di contestazione delle sanzioni, ritenendo che le royalties corrisposte per l’uso dei marchi Ferrari, Lamborghini e Pagani dovessero essere incluse nel valore doganale e, di conseguenza, nella base imponibile dell’IVA all’importazione. MR Collection, soccombente davanti alla CTP di Milano e alla CTR della Lombardia, ha formulato dieci motivi di ricorso: omessa pronuncia e violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione delle regole UE sul valore doganale e contestazione della valutazione degli accordi di licenza e dei controlli dei licenzianti sui produttori; omesso esame di fatti relativi alla proprietà delle merci e al diritto d’ispezione; contrasto tra motivazione e dispositivo sull’IVA; e difetto di motivazione dell’atto sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: la decisione di merito aveva implicitamente respinto la questione preliminare di nullità, perché incompatibile con la soluzione adottata, e non ricorreva quindi omessa pronuncia. I motivi dal terzo al sesto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle clausole contrattuali; inoltre, in presenza di doppia conforme, MR Collection non aveva indicato differenze tra le ricostruzioni fattuali dei due gradi di merito. Anche il settimo e l’ottavo motivo sono stati dichiarati inammissibili: la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale e non era stato individuato un fatto decisivo omesso nei termini richiesti. Il nono motivo è stato rigettato perché la CTR aveva confermato la maggiore IVA calcolata sull’imponibile incrementato dalle royalties, senza contraddizione tra motivazione e dispositivo. Il decimo è stato rigettato: l’atto sanzionatorio consentiva di conoscere gli elementi essenziali della pretesa. Restano quindi confermati l’accertamento e la contestazione sanzionatoria. MR Collection è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate 2.000 euro per compensi del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima.
Una questione o eccezione può risultare implicitamente respinta quando la soluzione adottata dal giudice è incompatibile con essa. In tal caso non sussiste omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; la decisione implicita può essere contestata, se ne ricorrono i presupposti, come violazione di legge o vizio di motivazione.
In presenza di doppia conforme sul fatto, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto/ordinanza di inammissibilità dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Quando le decisioni di primo e secondo grado concordano sulla ricostruzione dei fatti, il ricorrente per cassazione deve indicare e dimostrare le differenze tra le rispettive ragioni fattuali; la sola contestazione degli esiti interpretativi non soddisfa tale onere.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
In cassazione non sono ammissibili censure generiche di insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il controllo riguarda solo i difetti radicali che rendono la motivazione assente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
Art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
La garanzia costituzionale impone una motivazione effettiva e comprensibile, ma non consente alla Cassazione di rivalutare la sufficienza delle argomentazioni o delle prove al di fuori dei casi di grave anomalia motivazionale.
Artt. 70 e 71 del Regolamento UE n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione) e art. 136 del Regolamento UE n. 2447/2015
La ricorrente ha invocato queste disposizioni per contestare l’inclusione delle royalties nel valore doganale. La Corte non ha però svolto una specifica interpretazione di merito delle norme: ha dichiarato inammissibili le relative censure perché sollecitavano una nuova valutazione delle clausole contrattuali e dei fatti, già esaminati dai giudici di merito. La decisione non stabilisce quindi, in via generale, i criteri sostanziali di inclusione delle royalties.
Norme sull’obbligo di motivazione dell’atto impositivo, non specificamente indicate nel testo
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo deve ritenersi soddisfatto, essendo il contribuente posto in condizione di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, consistenti nelle ragioni giuridiche e nei presupposti di fatto posti a base della pretesa impositiva, avanzata nei confronti del contribuente.
La motivazione dell’atto è sufficiente quando consente al contribuente di comprendere le ragioni giuridiche e i presupposti fattuali della pretesa fiscale. La Corte ha applicato questo criterio anche alla censura relativa alla motivazione dell’atto sanzionatorio.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In una controversia sul valore doganale, la decisione conferma l’accertamento quando le censure in cassazione si limitano a proporre una diversa lettura dei contratti e dei fatti già valutati dai giudici di merito: la Cassazione non è un terzo grado di merito.
- Se primo e secondo grado concordano sui fatti, chi ricorre per cassazione deve indicare in modo puntuale le diverse ragioni fattuali delle due decisioni per contestare l’esito come doppia conforme.
- Un’eccezione non esaminata espressamente può essere considerata implicitamente respinta quando è incompatibile con la decisione adottata; non basta perciò denunciare omessa pronuncia senza contestare specificamente la correttezza della soluzione implicita.
- Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di ogni argomento, prova o interpretazione proposta.
- La motivazione di un atto fiscale o sanzionatorio è adeguata se rende comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, così da permettere al destinatario di identificarla e contestarla.
- Questa pronuncia non decide nel merito, come principio generale, quando le royalties per marchi debbano essere incluse nel valore doganale: il ricorso è stato respinto per ragioni di ammissibilità e per l’infondatezza delle specifiche censure sull’IVA e sulla motivazione.
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