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Sentenza

Sentenza del 16/12/2024 n. 32865 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Palmer aveva chiesto il rimborso della ritenuta italiana applicata al 20% sugli interessi pagati da Vitecgroup Italia S.p.A. per un finanziamento, invocando l’art. 11 della Convenzione Italia-Paesi Bassi, che limita al 10% l’imposizione nello Stato della fonte quando il percettore è il beneficiario effettivo. L’Agenzia aveva negato il rimborso. Dopo l’accoglimento del ricorso della società da parte della Commissione tributaria provinciale di Pescara e il rigetto dell’appello erariale da parte della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: ha contestato la sufficienza del certificato olandese e la prova della qualità di beneficiario effettivo, sostenendo che Palmer dovesse dimostrare di trattenere e impiegare autonomamente gli interessi; ha inoltre sostenuto che fosse necessario provare l’effettivo pagamento dell’imposta in Olanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso: pur criticando in generale i ricorsi assemblati, ha ritenuto che in questo caso la riproduzione degli atti non impedisse di comprendere le questioni. Ha quindi rigettato entrambi i motivi. Sul certificato convenzionale, la censura è stata giudicata generica perché non ne riportava né indicava adeguatamente il contenuto e, comunque, infondata: il certificato di residenza fiscale è sufficiente e non deve attestare il concreto prelievo fiscale. Sulla qualità di beneficiario effettivo, la CTR aveva valutato gli elementi disponibili — tra cui atto costitutivo, visura, accordi infragruppo e documentazione bancaria — e aveva accertato che Palmer fosse la beneficiaria del flusso; la contestazione dell’Agenzia chiedeva in sostanza una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. Anche il secondo motivo è stato rigettato: per il beneficio convenzionale non occorre dimostrare un effettivo esborso d’imposta nei Paesi Bassi, essendo sufficiente che gli interessi concorrano alla formazione del reddito complessivo. È rimasto quindi fermo il riconoscimento del rimborso secondo il limite convenzionale del 10%. L’Agenzia è stata condannata a pagare a Palmer le spese del giudizio di legittimità: 7.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Art. 11 della Convenzione Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 305/1993

    Questa Corte ha infatti chiarito che l'assoggettamento a imposizione non implica che si debba accertare, ai fini della sussistenza del beneficio convenzionale, che la parte abbia concretamente sborsato, nel Paese UE di residenza, l'imposta sul dividendo (o nel caso di specie gli interessi) proveniente dall'Italia; risulta per contro (necessario e) sufficiente che tale posta concorra alla formazione del reddito complessivo, ancorché non sussista effettivo prelievo fiscale, essendo lo scopo delle fonti multilaterali e delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale.

    Per applicare il limite convenzionale alla ritenuta sugli interessi non è necessario provare che nello Stato di residenza sia stata materialmente pagata un’imposta su quei proventi: basta che gli interessi concorrano alla formazione del reddito complessivo. La riduzione al 10% presuppone comunque che il percettore sia il beneficiario effettivo.

  • Art. 12 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Paesi Bassi

    La più recente giurisprudenza di questa Corte ha precisato che le attestazioni previste dalla disciplina convenzionale non devono attestare la concreta tassazione (o meglio il prelievo) e che il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste dalla richiamata convenzione, con speciale riferimento alla necessità di allegare all'istanza di rimborso "un attestato dello Stato contraente... certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso".

    L’attestazione ufficiale richiesta per l’istanza di rimborso non deve certificare che l’imposta sia stata concretamente riscossa nello Stato di residenza. Il certificato di residenza fiscale può soddisfare il requisito documentale convenzionale, ferma la necessità di provare i requisiti sostanziali, inclusa la qualità di beneficiario effettivo.

  • Art. 2697 cod. civ.

    è onere della società contribuente provare la propria qualità di beneficiario effettivo degli interessi, superando a tal fine tre test, autonomi e disgiunti, che, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei "parametri spia" o "indici segnaletici": i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva; ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se abbia una funzione nell'operazione di finanziamento o se sia mera conduit company (o société relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale.

    La società che chiede il beneficio deve provare di essere il beneficiario effettivo, valutando l’attività economica effettiva, la possibilità di disporre liberamente degli interessi e le ragioni economiche dell’interposizione. Il dominion test è centrale: il percettore non è beneficiario effettivo se è tenuto, per obbligo o in base ai fatti, a trasferire il flusso a un terzo. La valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito non può essere riesaminata in Cassazione come semplice richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • Art. 366, n. 3, cod. proc. civ.

    Le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, previsto dall' art. 366 , n. 3, cod. proc. civ., è preordinato allo scopo di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa, l'esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.

    Il ricorso per Cassazione deve esporre i fatti in modo sintetico e funzionale alla comprensione delle censure. La riproduzione pedissequa di atti e documenti, senza selezione e rielaborazione, può non soddisfare il requisito; nel caso deciso, tuttavia, la riproduzione parziale non aveva ostacolato la comprensione del ricorso.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È la disposizione processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato violazioni o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha escluso che le censure consentissero di rimettere in discussione l’accertamento fattuale della CTR.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

    La soccombenza dell’Agenzia delle Entrate non comporta il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso respinto, poiché l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato è ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per ottenere l’aliquota convenzionale ridotta sugli interessi, la società percettrice deve dimostrare di essere il beneficiario effettivo: sono rilevanti l’attività economica svolta, il controllo e la disponibilità del flusso finanziario e le ragioni economiche dell’eventuale interposizione societaria.
  • La qualità di beneficiario effettivo non si esclude per il solo fatto che il percettore appartenga a un gruppo societario o che vi siano trasferimenti infragruppo: occorre verificare se esista un obbligo, contrattuale o desumibile dai fatti, di riversare gli interessi a un terzo e se il percettore ne abbia effettivo potere di disposizione.
  • Ai fini del beneficio convenzionale non è necessario provare un pagamento effettivo d’imposta nello Stato di residenza; è sufficiente che il reddito interessato concorra alla formazione del reddito complessivo secondo le regole applicabili in tale Stato.
  • Un certificato di residenza fiscale può soddisfare il requisito documentale convenzionale anche se non attesta il concreto prelievo fiscale. Ciò non sostituisce la prova dei requisiti sostanziali, come la titolarità effettiva degli interessi.
  • In Cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito mediante una censura formulata come violazione di legge; la contestazione deve individuare un effettivo errore giuridico e rispettare specificità e autosufficienza.
  • Il ricorso per Cassazione deve sintetizzare e selezionare i fatti e gli atti rilevanti: la riproduzione massiva di documenti può compromettere la comprensione delle censure, anche se non determina automaticamente l’inammissibilità quando l’esposizione resta intelligibile.

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