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Sentenza

Sentenza del 16/12/2024 n. 32881 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’intimazione di pagamento notificata alla società il 12 ottobre 2015 e le cartelle presupposte per crediti IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2001, 2002 e 2006. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale e considerato non prescritto soltanto il credito relativo alla cartella notificata il 9 giugno 2010, per la quale un’intimazione era stata notificata il 29 luglio 2013. Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate hanno contestato l’applicazione del termine quinquennale, sostenendo che per i crediti erariali si applica quello ordinario decennale. Hanno inoltre dedotto, in via subordinata, che le intimazioni precedenti avrebbero interrotto la prescrizione e che tra quelle intimazioni e l’atto del 12 ottobre 2015 non era comunque trascorso un quinquennio. Sono stati sollevati anche profili di motivazione apparente e di omessa pronuncia sull’appello.

La decisione

La Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale di Agenzia delle Entrate-Riscossione e il terzo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate: IRAP e IVA sono crediti erariali soggetti al termine ordinario decennale, non a quello quinquennale, poiché non sono prestazioni periodiche ai fini dell’art. 2948 c.c. Gli altri motivi, compresi quelli sulla motivazione, sull’omessa pronuncia e sull’efficacia interruttiva delle intimazioni, sono stati dichiarati assorbiti e non decisi nel merito. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 2946 c.c.

    Il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.

    In assenza di una disciplina speciale che stabilisca un diverso termine, i crediti per la riscossione di IRAP e IVA si prescrivono in dieci anni, secondo la regola ordinaria.

  • Art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall' art. 2948 , primo comma, n. 4, cod. civ. "per tutto ciò che deve periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi

    La prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche non si applica ai tributi qui considerati: la periodicità annuale del prelievo non basta, perché ciascun debito d’imposta è autonomo e dipende da presupposti valutati per il singolo anno.

Massime di principio

  • Per i crediti erariali IRAP e IVA, in mancanza di una norma speciale che preveda un termine diverso, si applica la prescrizione decennale; la periodicità annuale dell’imposta non comporta di per sé l’applicazione del termine quinquennale.
  • Quando la Cassazione accoglie una questione che risolve la controversia (qui, il termine di prescrizione applicabile), può dichiarare assorbiti gli altri motivi senza esaminarli nel merito.
  • La cassazione con rinvio non determina da sola l’esito definitivo sulla prescrizione dei singoli crediti: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il termine decennale e provvedere anche sulle spese di legittimità.

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