Sentenza del 16/12/2024 n. 32879 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’atto di irrogazione delle sanzioni n. 278100-1195-2011, notificato il 25 novembre 2012 e rettificato con atto del 21 agosto 2012, relativo alle importazioni effettuate negli anni 2009 e 2010 e alla mancata inclusione delle royalties nel valore doganale. Dopo la cassazione con rinvio disposta dalla Cassazione con sentenza n. 10685 del 5 giugno 2020, la Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento delle sanzioni, ritenendo che sulla daziabilità delle royalties si fosse formato il giudicato e, comunque, che ricorresse obiettiva incertezza normativa. L’Agenzia ha contestato quest’ultima conclusione, sostenendo che le sentenze di legittimità n. 10685 e n. 10687 del 2020 riguardavano fatti diversi e che non era dimostrato un contrasto interpretativo su una norma tributaria. PERLETTI, con il primo motivo incidentale, ha denunciato la violazione dei limiti del giudizio di rinvio: secondo la società, la Cassazione non aveva già deciso definitivamente la daziabilità, ma aveva rimesso al giudice regionale l’accertamento dei presupposti; con il secondo motivo ha invocato la tutela dell’affidamento, anche in ragione della prassi comunitaria e di rimborsi concessi da alcuni uffici doganali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per carenza di esposizione sommaria dei fatti, ritenendo il ricorso autosufficiente. Ha accolto il primo motivo incidentale di PERLETTI: la sentenza di rinvio n. 10685/2020 non aveva definito in via definitiva la daziabilità delle royalties, ma aveva affidato al giudice di merito la verifica concreta dei presupposti indicati nella motivazione. La CTR ha quindi ecceduto i limiti del rinvio dichiarando formato il giudicato e omettendo tale verifica. Sono rimasti assorbiti il motivo principale dell’Agenzia, relativo all’obiettiva incertezza normativa e alla disapplicazione delle sanzioni, e il secondo motivo incidentale sull’affidamento. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché accerti se, in base ai contratti di licenza e di vendita, vi fosse un controllo, anche indiretto, capace di incidere determinatamente sul ciclo produttivo e se il pagamento delle royalties fosse condizione della vendita delle merci. Al giudice di rinvio spetta anche regolare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 63 del d.lgs. n. 546/1992
La riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instauri un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Il rinvio non apre un nuovo grado di merito: il giudice e le parti devono attenersi alle statuizioni della sentenza rescindente e alle questioni che essa rimette effettivamente all’esame.
Nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Quando la cassazione avviene per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e non può rimettere in discussione gli accertamenti fattuali già compiuti, salve le diverse ipotesi indicate dalla sentenza.
Artt. 32, par. 1, lett. c), e 32, par. 5, del Regolamento (CEE) n. 2913/92
La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, doveva accertare, facendo corretta applicazione dei principi affermati alle pagine 7 - 11 della sentenza, l'esistenza di una situazione di controllo, intesa quale possibilità di esercizio, di diritto o di fatto, di un potere di costrizione o di orientamento, ovvero la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa comunitaria per computare, nel valore in dogana delle merci importate, l'importo dei diritti di licenza.
Le royalties si includono nel valore in dogana se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina unionale, da accertare concretamente anche in base ai rapporti contrattuali e all’eventuale potere di controllo o orientamento.
Art. 157, par. 2, del Regolamento (CEE) n. 2454/93
Si trattava, certamente, in ragione dell'interpretazione del dictum di legittimità, di un compito demandato al giudice di merito, che è stato disatteso dal giudice del rinvio.
La disposizione, richiamata insieme alla normativa doganale unionale, impone di verificare nel caso concreto se il corrispettivo o diritto di licenza costituisca condizione della vendita delle merci da valutare.
La norma è stata richiamata nella censura accolta dalla precedente sentenza di cassazione in relazione alla valutazione degli elementi da cui inferire il controllo del licenziante; il giudice del rinvio deve compiere l’accertamento concreto secondo i parametri indicati dalla Cassazione.
Artt. 303, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 43/1973 e 70 del d.P.R. n. 633/1972
L'accoglimento del terzo motivo di ricorso impone l'accoglimento anche del motivo residuo, con cui si censura la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 303, primo e secondo comma, Testo unico 23 gennaio 1973, n. 43, e 70, D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633, nella parte in cui ha accolto il gravame anche relativamente all'irrogazione delle sanzioni, in relazione al venir meno del presupposto dell'annullamento dell'atto sanzionatorio.
La statuizione sulle sanzioni era stata collegata all’esito dell’accertamento doganale: venuto meno il presupposto dell’annullamento dell’atto impositivo, la precedente Cassazione aveva ritenuto fondato anche il motivo concernente le sanzioni. Nel presente giudizio, tuttavia, la questione sanzionatoria è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al contenuto effettivo della sentenza di cassazione: non può trasformare in giudicato una questione che la Cassazione ha invece rimesso a un accertamento di merito.
- Quando la sentenza rescindente demanda una verifica fattuale, il giudice di rinvio deve svolgerla applicando i parametri fissati dalla Cassazione; non può ometterla affermando che la questione è già stata definitivamente decisa.
- Per stabilire se royalties dovute a un licenziante diverso dal venditore vadano incluse nel valore doganale, occorre verificare il contenuto congiunto dei contratti di licenza e di vendita, il legame tra licenziante e venditore, l’eventuale potere di controllo o orientamento sul produttore o sull’acquirente e se il pagamento fosse, in concreto, condizione della vendita.
- La mera verifica della qualità del prodotto non equivale necessariamente a controllo sul ciclo produttivo; può invece assumere rilievo la facoltà del licenziante di approvare preventivamente i produttori o fornitori scelti dal licenziatario, se idonea a orientare l’attività di produzione.
- L’esito sulla daziabilità e quello sulle sanzioni non vanno confusi: in questa decisione la Cassazione non ha stabilito definitivamente né l’inclusione delle royalties né la responsabilità sanzionatoria, ma ha rinviato l’accertamento e ha lasciato assorbite le questioni sull’obiettiva incertezza e sull’affidamento.
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