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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29920/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da uno dei gruppi di medici specializzandi, ha rigettato il ricorso proposto dall'altro gruppo e ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio limitatamente alla posizione della ricorrente che aveva rinunciato al ricorso. Non sono state poste spese di lite, ma è stato dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti soccombenti, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il riconoscimento di un'adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione concluso, sostenendo che il recepimento delle direttive europee sui medici specializzandi si sarebbe compiuto solo con il d.lgs. n. 368 del 1999, reso effettivo soltanto dal 2006-2007, e che pertanto essi, avendo svolto la specializzazione prima di tale data, avevano diritto all'applicazione retroattiva del trattamento economico più favorevole previsto da quella disciplina. In via ulteriore chiedevano l'indicizzazione annuale della borsa di studio e l'aggiornamento triennale previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. In uno dei ricorsi si denunciava anche l'omessa pronuncia sulla legittimazione passiva dei ministeri e, in relazione alle spese, si censurava la condanna per asserita non consolidazione dell'orientamento giurisprudenziale. La Corte ha ritenuto che i motivi sulla maggiore remunerazione e sugli incrementi della borsa fossero contrari a un orientamento ormai consolidato e, quanto alla legittimazione passiva, che la questione fosse comunque irrilevante per il decisum; infine ha respinto la censura sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    I motivi sono stati dichiarati inammissibili perché contrastanti con una giurisprudenza di legittimità consolidata sulla materia.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono richiamate le norme sul ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità processuali come parametro delle censure mosse ai capi impugnati.

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Ha introdotto la borsa di studio per i medici ammessi alle scuole di specializzazione e il meccanismo di incremento annuale e triennale; tale disciplina non è però applicabile, quanto agli incrementi, ai periodi coperti dal blocco legislativo successivo.

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Ha riordinato la materia della formazione specialistica medica, ma non è stato considerato il primo atto di effettivo recepimento degli obblighi europei né fonte di un diritto retroattivo alla nuova remunerazione per i periodi precedenti il 2006-2007.

  • art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    Ha differito l'operatività del nuovo sistema di remunerazione al 2006-2007.

  • art. 46, comma 2, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Nel testo risultante dalle modifiche, ha fissato l'entrata in operatività del nuovo meccanismo retributivo dall'anno accademico 2006-2007.

  • art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449

    Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per gli anni interessati.

  • art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Ha confermato il blocco degli incrementi della borsa di studio per i medici specializzandi iscritti negli anni considerati.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per l'omessa pronuncia sulla legittimazione passiva, ma la censura è stata reputata irrilevante o comunque non decisiva nel contesto del rigetto della domanda.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata ritenuta corretta in applicazione del principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    È stata esclusa la censura relativa alla compensazione delle spese, non essendo ravvisabile la dedotta anomalia dell'orientamento giurisprudenziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato richiamato per il possibile obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 4 L. 13 aprile 1958, n. 260

    Nel richiamo alla giurisprudenza sulla legittimazione passiva dello Stato, è indicata come norma che sana la mera irregolarità nell'erronea evocazione dell'organo statuale.

  • art. 36 Cost.

    La Corte ribadisce che non si applica il parametro della giusta retribuzione al rapporto dei medici specializzandi, non essendo esso qualificabile come lavoro subordinato.

  • art. 3 Cost.

    È stato escluso ogni vulnus di ragionevolezza nel differimento della disciplina più favorevole disposto dal legislatore.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nei motivi, ma non ritenuto decisivo alla luce dell'assenza di violazione del diritto dell'Unione.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel ricorso Mariano, senza incidere sull'esito, in connessione al tema della prescrizione del diritto azionato.

Massime di principio

  • In tema di medici specializzandi, la direttiva europea sull'adeguata remunerazione non impone una misura predeterminata del compenso: la sua concretizzazione spetta allo Stato membro nell'ambito della propria discrezionalità, anche in relazione alle esigenze di finanza pubblica.
  • Il d.lgs. n. 257 del 1991 è stato considerato idoneo a soddisfare gli obblighi di recepimento europei già dalla sua entrata in vigore; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999, divenuto operativo dal 2006-2007, costituisce una scelta legislativa interna più favorevole ma non retroattivamente esigibile per i periodi anteriori.
  • La formazione specialistica medica non integra un rapporto di lavoro subordinato né un rapporto parasubordinato; pertanto non si applica il parametro dell'art. 36 Cost. sulla adeguatezza della retribuzione.
  • Gli incrementi della borsa di studio previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 non spettano ai medici specializzandi iscritti negli anni coperti dal blocco normativo introdotto dalle leggi di contenimento della spesa, che hanno escluso l'applicazione dell'adeguamento triennale.
  • Quando il decisum è sorretto da un orientamento consolidato di legittimità, i motivi che propongono tesi già reiteratamente disattese possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • L'erronea individuazione dell'organo statale convenuto non impedisce, di regola, l'instaurazione del rapporto processuale quando la questione è sanabile secondo la disciplina speciale sulla rappresentanza in giudizio dello Stato.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza anche quando il ricorrente contesti la solidità dell'orientamento giurisprudenziale se tale orientamento risulta invece pacifico e consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteRetribuzione e TFR
RamiBancario e finanziarioProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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