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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31202/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento I.V.A. per l'anno d'imposta 2016, contestando la non imponibilità di operazioni che la contribuente riteneva invece non soggette a imposta. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, valorizzando la natura unitaria di una complessa operazione negoziale avente ad oggetto la realizzazione e vendita a clienti U.E. ed extra U.E. di stampi in ghisa, con consegna degli stampi e fuoriuscita dal territorio nazionale solo al termine della produzione dei beni realizzati con essi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma dal testo disponibile non emergono nel dettaglio i contenuti specifici dei motivi di ricorso, essendo la pronuncia definita prima della trattazione del merito per effetto della definizione agevolata della controversia.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la società controricorrente aveva depositato istanza di estinzione perché aveva aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022, comunicandolo all'Agenzia delle Entrate e versando l'intero importo dovuto in un'unica rata. Conseguentemente, il processo è stato dichiarato estinto ai sensi della normativa sulla definizione delle liti fiscali pendenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sia perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, sia perché il ricorrente è un'amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 186, L. n. 197 del 2022

    Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia

    consente la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, compreso il giudizio di cassazione, su domanda del soggetto legittimato e previo pagamento dell'importo dovuto.

  • art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022

    Le controversie definibili non sono sospese... In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata

    individua gli adempimenti processuali necessari per ottenere la sospensione e coltivare la definizione agevolata della lite.

  • art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022

    è la base per dichiarare l'estinzione del processo in conseguenza dell'avvenuta definizione agevolata della controversia.

  • art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma processuale tributaria che consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere/estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso; inoltre non si applica all'amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari pendenti in cassazione, l'adesione del contribuente a una definizione agevolata prevista dalla legge speciale, accompagnata dal deposito della domanda e della prova del versamento, comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • La pronuncia di estinzione del giudizio non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e, pertanto, non consente l'applicazione delle sanzioni processuali previste per il ricorrente non vittorioso in relazione al contributo unificato.
  • La disciplina sulla definizione agevolata delle liti tributarie prevale sulla prosecuzione del giudizio di merito e determina la chiusura del processo senza esame dei motivi di ricorso.
  • Quando il ricorrente è un'amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, non opera l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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