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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'ente previdenziale ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato l'annullamento di un avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla Gestione separata per il reddito professionale prodotto nell'anno 2010 da un'avvocata non iscritta alla Cassa forense. La Corte territoriale aveva ritenuto che, poiché il reddito annuo derivante dall'attività libero-professionale era inferiore a 5.000 euro, mancasse tout court l'obbligo di iscrizione e contribuzione, reputando irrilevante l'abitualità dell'esercizio della professione. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione delle norme sulla Gestione separata e della disciplina fiscale richiamata dalla Corte, sostenendo che per i professionisti iscritti ad albo ma non alla cassa di categoria il presupposto dell'iscrizione è l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di 5.000 euro rileva invece solo per le attività autonome occasionali. Ha quindi censurato la sentenza per aver ancorato l'obbligo contributivo esclusivamente all'ammontare del reddito, senza verificare in fatto se l'attività fosse abituale o occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, richiamando un orientamento già consolidato in precedenti analoghi. Ha chiarito che, per un professionista iscritto ad albo ma non alla cassa professionale, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende dal mero superamento o mancato superamento della soglia reddituale di 5.000 euro, ma dall'accertamento in fatto del carattere abituale dell'attività libero-professionale. La soglia reddituale può avere rilievo solo come indizio, in combinazione con altri elementi, per escludere l'abitualità, ma non sostituisce tale verifica. Poiché la Corte d'appello aveva fondato la decisione soltanto sull'ammontare del reddito, senza accertare la natura abituale o occasionale dell'attività, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    La norma, letta in combinato disposto con la disciplina successiva, fonda l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per determinati lavoratori autonomi e professionisti non coperti da altra forma previdenziale obbligatoria.

  • art. 18, commi 11 e 12, D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011

    È richiamato come interpretazione autentica del sistema previdenziale, confermando che per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo contributivo dipende dall'esercizio abituale dell'attività non soggetta a cassa di categoria.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003

    La soglia di 5.000 euro non introduce una regola generale di esenzione per i professionisti abituali, ma rileva per l'attività autonoma occasionale ai fini dell'assoggettamento alla Gestione separata.

  • art. 53, D.P.R. 917/1986

    È richiamato nel motivo di ricorso come disposizione fiscale collegata alla qualificazione del reddito professionale, ma la Corte valorizza soprattutto la disciplina previdenziale e il criterio dell'abitualità.

  • art. 2697 c.c.

    È evocato in ricorso per censurare l'impostazione della Corte territoriale; la Cassazione osserva che mancava a monte l'accertamento fattuale richiesto sulla natura abituale o occasionale dell'attività.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ritenuto correttamente utilizzato dall'INPS per contestare l'erronea interpretazione normativa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi, aderendo al relativo principio di diritto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato come base procedurale dell'adunanza camerale non partecipata e della proposta notificata alle parti.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti a un albo ma non alla cassa professionale, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata va determinato in base all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività, non già in base al solo importo del reddito prodotto.
  • La soglia reddituale di 5.000 euro non costituisce un'esenzione automatica per l'attività professionale abituale; essa può semmai fungere da elemento indiziario, da valutare insieme ad altri dati, per escludere in concreto l'abitualità dell'attività.
  • L'accertamento della natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale è un accertamento di fatto che il giudice di merito deve compiere prima di applicare la disciplina contributiva.
  • L'iscrizione all'albo, l'apertura della partita IVA e l'organizzazione materiale dell'attività possono essere elementi presuntivi utili a dimostrare l'abitualità della professione.
  • Un atto interno dell'ente previdenziale, come una circolare, non ha efficacia vincolante per il giudice e non può costituire autonoma ratio decidendi sufficiente a fondare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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