Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un avvocato avverso un avviso di addebito con cui l'INPS lo aveva iscritto d'ufficio alla Gestione separata come libero professionista e gli aveva richiesto contributi per l'anno 2009, oltre a sostenere la prescrizione della pretesa. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello di Palermo aveva respinto l'appello dell'INPS. In cassazione l'INPS ha impugnato la sentenza di secondo grado con due motivi, ma il controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che la sentenza d'appello era stata validamente notificata via PEC al difensore dell'INPS l'8/5/2019, sicché il ricorso notificato solo l'11/11/2019 era oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c. L'INPS non ha contestato la deduzione sulla tempestività.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato in via preliminare l'eccezione di tardività e l'ha ritenuta fondata. Ha affermato che la notificazione della sentenza all'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il difensore costituito nel giudizio, è valida e idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, equiparandosi alla notificazione eseguita direttamente al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c. Poiché il ricorso era stato notificato oltre tale termine e l'INPS non aveva fornito elementi contrari, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il termine breve per impugnare decorre dalla regolare notificazione della sentenza; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tardivo rispetto a tale termine.
la notificazione della sentenza all'ente, presso il difensore costituito, è equiparata alla notificazione al procuratore costituito e produce la decorrenza del termine breve.
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai fini della trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di definizione sfavorevole al ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza all'ente pubblico o previdenziale, effettuata presso il difensore costituito nel giudizio, è valida e fa decorrere il termine breve per impugnare, come se fosse eseguita al procuratore ex art. 170 c.p.c.
- Chi propone ricorso per cassazione ha l'onere di dimostrarne la tempestività; se la controparte allega e documenta la notificazione della sentenza, il ricorrente deve specificamente contrastare tale deduzione.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
Come è indicizzato
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